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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 14256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 1/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648, 485 e 491 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. con ordinanza poi revocata.

1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla consapevolezza illecita della provenienza dell'assegno e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.3.

Violazione di legge dell'art. 195 cod. proc. pen. e inutilizzabilità della testimonianza del teste Trazza, unica prova posta a fondamento della responsabilità.1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., come anche sollecitato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.

2. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase.

Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti il 27 maggio 2011, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 13/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] e tensore M )E P O 7, r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 1/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648, 485 e 491 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. con ordinanza poi revocata. 1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla consapevolezza illecita della provenienza dell'assegno e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.3. Violazione di legge dell'art. 195 cod. proc. pen. e inutilizzabilità della testimonianza del teste Trazza, unica prova posta a fondamento della responsabilità.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., come anche sollecitato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni. 2. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase. Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti il 27 maggio 2011, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] e tensore M )E P O 7, r
Sentenza Cassazione n. 14256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris