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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09287/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza in data 4.12.2019 della Corte di cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la durata delle pene accessorie ad anni quattro; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie; rilevato che, a fronte della motivazione con cui il giudice di rinvio ha giustificato la commisurazione della durata delle pene accessorie - profilo soggettivo negativo, desumibile dai plurimi precedenti specifici, ed entità del danno economico cagionato - il ricorso valorizza la giovane età dell'imputato al momento del fatto e la risalenza nel tempo del reato; ritenuto che la difesa, dunque, sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente FcAhe 5 1vegighi ak [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LLERIA ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza in data 4.12.2019 della Corte di cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la durata delle pene accessorie ad anni quattro; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie; rilevato che, a fronte della motivazione con cui il giudice di rinvio ha giustificato la commisurazione della durata delle pene accessorie - profilo soggettivo negativo, desumibile dai plurimi precedenti specifici, ed entità del danno economico cagionato - il ricorso valorizza la giovane età dell'imputato al momento del fatto e la risalenza nel tempo del reato; ritenuto che la difesa, dunque, sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente FcAhe 5 1vegighi ak [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LLERIA ogg
Sentenza Cassazione n. 09287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris