CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per l'indebito utilizzo di carta di credito, sono inammissibili, poiché manifestamente infondati oltre che diffusamente generici e formulati secondo linee di censura sottratte al giudice di legittimità. Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di condannare il ricorrente (primo motivo), enunciando anche dettagliatamente gli elementi di fatto ed indiziari, al fine di giungere a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della ricostruzione enunciata dal giudice di secondo grado, mentre è noto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto al secondo motivo, che dubita della provvisoria esecutività della condanna al pagamento della provvisionale alla parte civile subita dal ricorente, si tratta di un argomento inammissibile dinanzi al giudice di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondato poiché, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocument:o derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202). Per tale ragione, il ricorso, a pena di inammissibilità per aspecificità, deve indicare le condizioni di fatto richieste). 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso