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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23685/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16532/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 594/10/13 , depositata il17 dicembre 2013.

Oggetto: accise -svincolo irregolare- responsabilità depositario fiscale Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 196/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise sugli alcolici 2008.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, e non essendo tali prodotti giunti a destinazione, l'infrazione doveva considerarsi consumata in Italia e detta società doveva considerarsi responsabile, quale garante, per il pagamento dell'imposta medesima.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Considerato che: In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della memoria della ricorrente, poiché tardiva, in quanto depositata il primo marzo 2022 e pertanto senza il rispetto del termine legale perentorio di 10 giorni prima dell'odierna adunanza camerale.

Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla consegna dei prodotti in oggetto all'estero.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Va ribadito che: -«Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. 2- , Or dinanza n. 20721 del 13/08/2018, Rv. 650018 - 02) ; - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014).

Pacifico che nel caso di specie risulta applicabile ratione temporis(sentenza impugnata pubblicata dopo l'11 settembre 2012) la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve quindi escludersi che possa essere cassata una sentenza d'appello per "motivazione insufficiente o contraddittoria", dovendosi piuttosto verificare se la motivazione della stessa sia al di sotto del "minimo costituzionale" (v.

Sez.U, 8053/2014).

Orbene, certamente la motivazione della decisione in esame non può considerarsi tale, avendo spiegato in modo chiaro le ragioni, di merito non ulteriormente sindacabili, per le quali veniva accolto il gravame agenziale.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha correttamente valutato le fonti probatorie in atti sul punto della falsità dei timbri sui documenti doganali oggetto delle contestazioni agenziali.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che: - «In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass.,n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 -01) - «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012» (Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 -02); - «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto»(Cass., n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 -01).

Tenuto conto di tali consolidati arresti giurisprudenziali, risulta evidente che il mezzo de quo si pone inammissibilmente al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, secondo l'evocato parametro.

Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti le pronunce di questa stessa Corte nn. 28832-28831/2019 (ancorchè citate nella memoria difensiva esaminabili ex officio), che peraltro riguardano altra imposta (IVA) ed altre annualità fiscali (2009/2010), quindi fatti completamente diversi, mentre non risulta comunque in alcun modo a quali specifici fatti si riferisca la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce la ricorrente.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16532/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 594/10/13 , depositata il17 dicembre 2013. Oggetto: accise -svincolo irregolare- responsabilità depositario fiscale Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 196/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise sugli alcolici 2008. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, e non essendo tali prodotti giunti a destinazione, l'infrazione doveva considerarsi consumata in Italia e detta società doveva considerarsi responsabile, quale garante, per il pagamento dell'imposta medesima. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della memoria della ricorrente, poiché tardiva, in quanto depositata il primo marzo 2022 e pertanto senza il rispetto del termine legale perentorio di 10 giorni prima dell'odierna adunanza camerale. Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla consegna dei prodotti in oggetto all'estero. La censura è inammissibile e comunque infondata. Va ribadito che: -«Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. 2- , Or dinanza n. 20721 del 13/08/2018, Rv. 650018 - 02) ; - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014). Pacifico che nel caso di specie risulta applicabile ratione temporis(sentenza impugnata pubblicata dopo l'11 settembre 2012) la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve quindi escludersi che possa essere cassata una sentenza d'appello per "motivazione insufficiente o contraddittoria", dovendosi piuttosto verificare se la motivazione della stessa sia al di sotto del "minimo costituzionale" (v. Sez.U, 8053/2014). Orbene, certamente la motivazione della decisione in esame non può considerarsi tale, avendo spiegato in modo chiaro le ragioni, di merito non ulteriormente sindacabili, per le quali veniva accolto il gravame agenziale. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha correttamente valutato le fonti probatorie in atti sul punto della falsità dei timbri sui documenti doganali oggetto delle contestazioni agenziali. La censura è inammissibile. Va ribadito che: - «In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass.,n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 -01) - «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012» (Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 -02); - «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto»(Cass., n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 -01). Tenuto conto di tali consolidati arresti giurisprudenziali, risulta evidente che il mezzo de quo si pone inammissibilmente al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, secondo l'evocato parametro. Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti le pronunce di questa stessa Corte nn. 28832-28831/2019 (ancorchè citate nella memoria difensiva esaminabili ex officio), che peraltro riguardano altra imposta (IVA) ed altre annualità fiscali (2009/2010), quindi fatti completamente diversi, mentre non risulta comunque in alcun modo a quali specifici fatti si riferisca la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce la ricorrente. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorre
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