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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31306/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y02Y3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 giugno 2020 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di MeHdliii [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza personale e danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ed il terzo motivo, volto a denunciare la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento, sono inammissibili perché estremamente generici, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in relazione a tali questioni, mentre il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y02Y3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 giugno 2020 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di MeHdliii [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza personale e danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ed il terzo motivo, volto a denunciare la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento, sono inammissibili perché estremamente generici, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in relazione a tali questioni, mentre il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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