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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35169/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12180/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE 21 APRILE, n. 32; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 785/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S. relativamente all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ancona che, con sentenza n. 826/2018, accolse il ricorso; che tanto la contribuente, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. delle [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 785/2020, depositata il 27/10/2020, da un lato, dichiarò inammissibile il primo, per difetto di interesse alla relativa proposizione, stante la carenza di soccombenza e, dall'altro, rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la società contribuente avesse "allegato elementi a dimostrazione dell'inattendibilità dell'accertamento presuntivo dell'amministrazione.., non vi sono elementi obbiettivi per ritenere non attendibile sul punto [i.e. i costi ivi indicati, superiori rispetto a quelli determinati dall'amministrazione] il bilancio...l'amministrazione non ha inoltre considerato che la società verificata operava - circostanza non contestata - in un mercato, quello edilizio, notoriamente in crisi ed all'interno di un gruppo societario che risultava, alla pari della società verificata, in costante perdita (documentata e non contestata)" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2); Ric. 2021 n. 12180 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.

CiV., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che, per difficoltà tecniche relative al funzionamento dell'applicativo del p.c.t., non è stato possibile accedere, anteriormente alla scadenza del termine ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla lettura del controricorso contenente il ricorso incidentale e, dunque, la proposta del relatore non contiene alcun riferimento alle censure ivi sviluppate; che appare, dunque, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per consentire al relatore di formulare una proposta anche in relazione al ricorso incidentale; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12180/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE 21 APRILE, n. 32; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 785/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S. relativamente all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ancona che, con sentenza n. 826/2018, accolse il ricorso; che tanto la contribuente, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. delle [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 785/2020, depositata il 27/10/2020, da un lato, dichiarò inammissibile il primo, per difetto di interesse alla relativa proposizione, stante la carenza di soccombenza e, dall'altro, rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la società contribuente avesse "allegato elementi a dimostrazione dell'inattendibilità dell'accertamento presuntivo dell'amministrazione.., non vi sono elementi obbiettivi per ritenere non attendibile sul punto [i.e. i costi ivi indicati, superiori rispetto a quelli determinati dall'amministrazione] il bilancio...l'amministrazione non ha inoltre considerato che la società verificata operava - circostanza non contestata - in un mercato, quello edilizio, notoriamente in crisi ed all'interno di un gruppo societario che risultava, alla pari della società verificata, in costante perdita (documentata e non contestata)" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2); Ric. 2021 n. 12180 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che, per difficoltà tecniche relative al funzionamento dell'applicativo del p.c.t., non è stato possibile accedere, anteriormente alla scadenza del termine ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla lettura del controricorso contenente il ricorso incidentale e, dunque, la proposta del relatore non contiene alcun riferimento alle censure ivi sviluppate; che appare, dunque, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per consentire al relatore di formulare una proposta anche in relazione al ricorso incidentale; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi
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