CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale dellaCampania (sezione distaccata di Salerno) n. 730/2019, depositata il30/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA].ge.vit. s.r.l. propose opposizione avverso gli avvisi diaccertamento n. TF9031206302/2015 e TF9031206310/2015, con i quali,a seguito di indagine bancaria ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973, le erano staticontestati ricavi non dichiarati.Numero registro generale 151/2020Numero sezionale 3797/2026Numero di raccolta generale 19324/2026Data pubblicazione 11/06/20262. La CTP di Salerno accolse il ricorso, con sentenza impugnatadall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla CTR della Campania. Quest’ultima,con la sentenza in questa sede impugnata, dichiarò inammissibilel’appello, per essere stato proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazionedella sentenza di primo grado, non applicandosi la sospensione di cuiall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, in mancanza di domanda didefinizione agevolata della lite da parte del contribuente.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazionedell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, per non avere ritenuto applicabilela sospensione semestrale ivi prevista, che prescinde del tuttodall’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione agevolata da partedel contribuente.Il motivo è fondato.La disposizione in discorso recita: “per le controversie definibili sonosospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”. Pertanto, afronte di una sentenza pubblicata il 16/1/2017, il termine lungo perl’impugnazione cadeva (il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero) nel periodo considerato, conconseguente cumulo dell’ulteriore semestre (nonché del periodo feriale),che portava la scadenza finale al 16/2/2018. L’appello è stato notificato il15/1/2018, e pertanto deve considerarsi tempestivo (v. Cass., n.7510/2024). Né la norma contempla, quale presupposto necessario,l’avvenuta presentazione della domanda di definizione, atteso che “iltermine semestrale di sospensione legale ex art.11 co. 9 cit. – finalizzatacome detto ad implementare l'accesso all'istituto della definizione - vienedalla legge riconosciuto, senza distinzione alcuna, a tutte le parti della liteNumero registro generale 151/2020Numero sezionale 3797/2026Numero di raccolta generale 19324/2026Data pubblicazione 11/06/2026definibile, dunque tanto al contribuente quanto all'amministrazionefinanziaria, e tanto che si tratti di impugnazione principale quanto che siverta di impugnazione incidentale; inoltre, di esso le parti si avvalgonoappunto quale regime legale ed 'automatico', non già a seguito e pereffetto dell'esercizio di un'opzione necessitante di dichiarazione preventivadi sorta” (Cass., n. 7510/2024, in motivazione).Vieppiù che l’orientamento giurisprudenziale conferma il cumulo tra iltermine ordinario e la sospensione semestrale (Cass. 20/03/2024, n.7510) chiarendo che la sospensione di sei mesi si aggiunge al termine discadenza calcolato secondo le regole ordinarie, incluse quelle sullasospensione feriale, se applicabili.Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente disapplicato una normaprocessuale (la sospensione dei termini) la cui operatività era automatica.2. All’accoglimento del ricorso consegue il rinvio alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, affinchéesamini il merito dell’appello. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]