CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23647/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE VARESE n. 1501/2022 depositat o i l 29/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Varese, con decreto n. 1501/2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.D. del fallimento Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 108 L.F. della vendita dell’immobile sito in Varese, via Abbazia n. 28 (lotto 17). Per quanto è ancora di interesse, il giudice di merito ha, in particolare, evidenziato che la sproporzione tra il prezzo di stima ed il prezzo di vendita era derivata unicamente dalle condizioni di mercato, essendo il bene è stato venduto all’esito di otto tentativi d’asta. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Il fallimento Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del bene di cui è causa, hanno resistito in giudizio con controricorso. Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 108 L.F. Ad avviso del ricorrente, il decreto impugnato risulta viziato, per error in iudicando, nella parte in cui il Tribunale di Varese ha reputato che l’esperimento di molteplici tentativi di vendita fosse di per sé idoneo a giustificare il drastico deprezzamento del bene rispetto alla quotazione di mercato fornita dal perito estimatore. In sostanza, il Tribunale è giunto ad affermare che il prezzo di aggiudicazione «non costituisce una ipotesi di prezzo vile» in quanto raggiunto all’esito di una procedura competitiva. In questo modo, il giudice di merito ha omesso di svolgere quella valutazione circa la giustizia del prezzo che invece la legge gli impone di eseguire, giungendo ad una sostanziale abrogazione di fatto dell’art. 108 L.F. 2. Il motivo è inammissibile in quanto viene censurata una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, che ha ritenuto che la sproporzione tra il prezzo di stima ed il prezzo di vendita fosse derivata “unicamente dalle condizioni di mercato”, tanto è vero che il bene era stato venduto solamente all’esito di otto tentativi d’asta. Il Tribunale di Varese non ha affermato che il prezzo era quello giusto per il solo fatto che era il risultato di una procedura competitiva, pur articolata in una pluralità di tentativi d’asta, ma ha fatto espressamente riferimento, in ossequio all’indagine richiesta dall’art. 108 L.F., “alle condizioni di mercato” che spiegavano, nel caso concreto, la sproporzione tra il prezzo di stima e quello di vendita. In sostanza, è proprio in relazione alle condizioni di mercato - espressione che è stata del tutto ignorata dal ricorrente – che vi sarebbe stata sproporzione tra il prezzo di stima e quello di vendita; donde sempre per tale ragione –secondo il tribunale - si erano resi necessari ben otto tentativi d’asta. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 26 L.F. Lamenta il ricorrente che il decreto impugnato deve essere comunque annullato poiché il Collegio ha omesso di pronunciarsi in merito alla questione, pure inclusa nel thema decidendum, relativa inadeguatezza della pubblicità degli esperimenti di vendita effettuata dal curatore, sostenendo erroneamente che si trattasse di una censura nuova del reclamante e, dunque, senza valutarne l’impatto sull’esito della procedura di vendita. 4. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, il giudice di merito non è affatto incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla questione della pubblicità, in quanto indipendentemente dall’espressione utilizzata, che può effettivamente dar luogo a fraintendimenti (“le censure….non possono essere vagliate in questa sede…”), ha, nella sostanza, ritenuto, in modo inequivocabile, inammissibili le censure sull’inadeguatezza della pubblicità in quanto nuove, perché non proposte in seno all’istanza ex art. 108 c.p.c.., ma tardivamente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto