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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09235/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha ordinato la revoca della misura alternativa della semilibertà disposta in favore del condannato, con ordinanza in data 9 maggio 2023 dallo stesso Tribunale.

Ritenuto che l'unico motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

A. Fantappiè (violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 co. 3 c.p.p. e 51 legge 354/1975) deduce, senza la necessaria specificità, la violazione del principio secondo il quale "ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento" (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452).

Rilevato che tale principio è stato correttamente applicato dal giudice a quo, mentre il ricorso è volto a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di merito dal primo valorizzati, censurando travisamenti che non sono suscettibili di inficiare la non illogica ed esaustiva motivazione del provvedimento, posto che la revoca delle misura alternativa trova causa autonoma nella ritenuta gravità, in sé, delle due occasioni di allontanamento dal luogo di lavoro in violazione del programma trattamentale (v. pp. 2 ove si osserva che "il condannato non soltanto si è allontanato più volte dal luogo di lavoro in violazione del programma trattamentale - con ciò commettendo violazioni sono "astrattamente bastevoli a giustificare la revoca della misura - ma ha associato tale condotta a quella sopra descritta, prospettante gravissimi indizi di colpevolezza per concorso in delitti di traffico di stupefacenti commessi durante l'esecuzione della pena").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha ordinato la revoca della misura alternativa della semilibertà disposta in favore del condannato, con ordinanza in data 9 maggio 2023 dallo stesso Tribunale. Ritenuto che l'unico motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. A. Fantappiè (violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 co. 3 c.p.p. e 51 legge 354/1975) deduce, senza la necessaria specificità, la violazione del principio secondo il quale "ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento" (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452). Rilevato che tale principio è stato correttamente applicato dal giudice a quo, mentre il ricorso è volto a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di merito dal primo valorizzati, censurando travisamenti che non sono suscettibili di inficiare la non illogica ed esaustiva motivazione del provvedimento, posto che la revoca delle misura alternativa trova causa autonoma nella ritenuta gravità, in sé, delle due occasioni di allontanamento dal luogo di lavoro in violazione del programma trattamentale (v. pp. 2 ove si osserva che "il condannato non soltanto si è allontanato più volte dal luogo di lavoro in violazione del programma trattamentale - con ciò commettendo violazioni sono "astrattamente bastevoli a giustificare la revoca della misura - ma ha associato tale condotta a quella sopra descritta, prospettante gravissimi indizi di colpevolezza per concorso in delitti di traffico di stupefacenti commessi durante l'esecuzione della pena"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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