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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 20165/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 luglio 2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 17 febbraio 2023 del Tribunale di Monza, non ritenendo l'atto di impugnazione conforme ai disposto di cui all'art. 581, comma 1, ter cod. proc. pen., per il mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione dei decreto di citazione a giudizio.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto che l'elezione di domicilio era comunque presente nel fascicolo e,dunque, di per sé sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, a colmare la mancanza della indicazione nella procura speciale contenente la nomina a difensore di fiducia.

4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

In via preliminare, va rilevato che con la sentenza n. 13808 dei 24 ottobre 2024 (dep. 1'8 aprile 2025), le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato due principi di diritto, l'uno concernente l'incidenza sull'ambito di applicabilità della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dell'abrogazione che ne è stata disposta dai!' art. 2, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare», entrata in vigore il 25 agosto 2024, in mancanza di una procedura transitoria; l'altro volto a stabilire le condizioni di operatività della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. in relazione alle impugnazioni per le quali risulta ancora applicabile.

In relazione ai primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale «[l]a disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. peti. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dai 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» .

Con riferimento ai secondo aspetto, hanno statuito che «[Ironere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Tanto premesso, non applicandosi nel caso di specie la novella di cui all'art. 2, lett. o),

I. 9 agosto 2024, n. 114, trattandosi di impugnazione presentata in data 4 aprile 2023, la verifica dell'atto di gravame porta ad escluderne l'ammissibilità perché non conforme ai requisiti di cui all'art. 581, comma 1, ter, cod. proc. pen., secondo il principio di diritto sopra enunciato, in quanto nell'atto di appello manca qualsiasi riferimento ad una precedente elezione di domicilio.

2. AI rigetto dei ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 luglio 2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 17 febbraio 2023 del Tribunale di Monza, non ritenendo l'atto di impugnazione conforme ai disposto di cui all'art. 581, comma 1, ter cod. proc. pen., per il mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione dei decreto di citazione a giudizio. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto che l'elezione di domicilio era comunque presente nel fascicolo e,dunque, di per sé sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, a colmare la mancanza della indicazione nella procura speciale contenente la nomina a difensore di fiducia. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In via preliminare, va rilevato che con la sentenza n. 13808 dei 24 ottobre 2024 (dep. 1'8 aprile 2025), le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato due principi di diritto, l'uno concernente l'incidenza sull'ambito di applicabilità della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dell'abrogazione che ne è stata disposta dai!' art. 2, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare», entrata in vigore il 25 agosto 2024, in mancanza di una procedura transitoria; l'altro volto a stabilire le condizioni di operatività della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. in relazione alle impugnazioni per le quali risulta ancora applicabile. In relazione ai primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale «[l]a disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. peti. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dai 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» . Con riferimento ai secondo aspetto, hanno statuito che «[Ironere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Tanto premesso, non applicandosi nel caso di specie la novella di cui all'art. 2, lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, trattandosi di impugnazione presentata in data 4 aprile 2023, la verifica dell'atto di gravame porta ad escluderne l'ammissibilità perché non conforme ai requisiti di cui all'art. 581, comma 1, ter, cod. proc. pen., secondo il principio di diritto sopra enunciato, in quanto nell'atto di appello manca qualsiasi riferimento ad una precedente elezione di domicilio. 2. AI rigetto dei ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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