CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alità di erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Stefano e FANTINI Enza,rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistenti -avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma n.cronol. 10965/2025, depositata il 29 dicembre 2025, comunicatail 29 dicembre 2025, nel giudizio iscritto al n. 17219/2020 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] DiNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026Mauro, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamato dall’art.380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso perregolamento necessario di competenza, con l’annullamento delprovvedimento impugnato;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 93/2020 del 10 gennaio 2020,notificato il 30 gennaio 2020, il Tribunale di Roma intimava ilpagamento – a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEnza Fantini, in solido, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] – dellasomma di euro 2.160.000,00, oltre interessi di mora, sulla scortadella scrittura privata sottoscritta dalle parti il 4 giugno 2008.Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2020, RobertoCaranzetti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio,chiedendo la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] ed eccependo ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA],l’inesistenza della pretesa creditoria, il difetto di titolarità deicrediti in capo all’ingiungente, l’intervenuta prescrizione del dirittodi credito, la nullità di tutti gli atti intercorsi tra le parti, conl’accertamento, in via riconvenzionale, della simulazione relativa ela nullità degli atti di vendita richiamati, volti a “mascherare” uncontratto di mutuo concesso ad interessi usurari il 6 luglio 2005 infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la datio insolutum dei cespiti o con l’integrazione di una vendita a scopo digaranzia, nulla per violazione del patto commissorio.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava lededuzioni degli esponenti e concludeva per il rigettodell’opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.Quindi, con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale aditodisponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,in attesa della definizione dei procedimenti penali evocati, di cui èstata ritenuta la pregiudizialità rispetto alla pretesa creditoriaazionata in sede civile.Segnatamente, con decreto che dispone il giudizio emesso nel2018 [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato a giudizio innanzi alTribunale di Roma, in composizione collegiale, per rispondere deidelitti di usura e di tentata estorsione in concorso con il padre(deceduto) e un terzo.All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale dichiarava ilTosoni colpevole dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 2) e4) della rubrica, commessi, rispettivamente, in danno di RobertoCaranzetti e di un terzo, previa riqualificazione nella fattispecie dicui agli artt. 56 e 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprieragioni), e – unificate le condotte sotto il vincolo dellacontinuazione – lo condannava alla pena di anni uno di reclusionee al risarcimento del danno, equitativamente quantificato in euro5.000,00, in favore di ognuna delle parti civili.Il Tribunale, invece, assolveva il Tosoni dal delitto di usura indanno, tra l’altro, degli odierni resistenti [OSCURATO:PERSONA] edEnza Fantini, in concorso con il padre (deceduto) e con un terzo,rilevando che, pur integrando l’attività del Tosoni il concorso nelreato di usura sotto il profilo oggettivo, doveva essere esclusa lasua responsabilità penale per insussistenza dell’elementoNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026psicologico, non essendo emersa la prova certa dellaconsapevolezza dell’imputato sulla natura dei rapporti che il padreaveva con le vittime.La sentenza era impugnata e il processo pendeva davanti allaCorte d’appello di Roma.Con successivo decreto che dispone il giudizio emesso nelnovembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] era rinviato a giudizio innanzi alTribunale di Roma, in composizione collegiale, per rispondere deldelitto di estorsione, perché, mediante minaccia consistita nelprospettare la volontà di adire le vie legali per il soddisfacimentodi un credito di natura usuraria e poi nel presentare ricorso perl’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di RobertoCaranzetti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il pagamentodella somma di euro 2.160.000,00, riconducibile ad un creditousurario, che veniva emesso dal giudice civile, costringendo glistessi a corrispondere le somme portate dal titolo giudiziale, sisarebbe procurato l’ingiusto profitto patrimoniale pari alla sommaazionata, con altrui danno e con l’aggravante dell’aver cagionatoun danno patrimoniale di rilevante gravità.In entrambi i processi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti parte civile.2.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 28gennaio 2026, regolamento necessario di competenza, ex art. 42c.p.c., affidato a tre motivi.Hanno depositato memoria difensiva i resistenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero ha concluso come sopra.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipatadell’8 luglio 2026, le parti hanno presentato memorie illustrative(con riferimento al ricorrente, deve tenersi conto della solamemoria depositata successivamente alle conclusioni del P.M.).RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunaledisposto la sospensione necessaria del giudizio civile, benché nonvi fosse alcun rapporto di dipendenza attiva tra il giudizio civile ei due procedimenti penali asseritamente pregiudicanti, a frontedella sentenza di proscioglimento per morte di [OSCURATO:PERSONA],essendo stata, in ogni caso, dichiarata estinta la posizioneprocessuale del de cuius, sempre per mezzo della sentenzaemessa il 20 marzo 2025.Sicché non sarebbe esistito alcun giudizio penale che avessevisto come imputato il mutuante e defunto [OSCURATO:PERSONA].2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunaleritenuto sussistente il presupposto della pregiudizialità-dipendenza, nonostante il difetto di identità oggettiva tra ilgiudizio civile e i giudizi penali.Osserva l’istante che non sarebbe sussistita la “dipendenzatecnica” della decisione civile da quella penale, che si sarebbeverificata solo qualora l’effetto giuridico dedotto in ambito civilefosse stato collegato normativamente alla commissione del reatoNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026oggetto dell’imputazione penale, non essendo sufficiente unamera coincidenza fattuale.Sennonché, nel caso di specie, nel giudizio civile l’oggetto delcontendere sarebbe stato individuato dall’accertamento dellavalidità ed efficacia di un credito derivante da una scritturaprivata del 2008, stipulata tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e gliodierni resistenti, rispetto alla quale avrebbe dovuto stabilirsi sel’accordo e quelli precedenti dissimulassero un patto usurario,riconducibile alla condotta del defunto [OSCURATO:PERSONA].Per contro, nel primo procedimento penale (in fase diappello), [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall’imputazione diconcorso in usura per non aver commesso il fatto mentre ilpresunto autore del reato, il padre [OSCURATO:PERSONA], era statoprosciolto per morte prima dell’avvio del processo, sicché nessungiudice penale avrebbe mai potuto accertare, con efficacia digiudicato, la pretesa natura usuraria della condotta del de cuius,quale fulcro della difesa degli opponenti in sede civile.Continua l’istante nel sostenere che, nel secondoprocedimento penale pendente, [OSCURATO:PERSONA] era imputato perestorsione, per aver agito in sede monitoria al fine di recuperareil credito, senza che in questo ulteriore processo fosse statocontestato all’odierno ricorrente il reato di usura, sicchél’eventuale accertamento del reato di estorsione non sarebbestato comunque pregiudiziale alla decisione sulla validità delcredito.Con l’effetto che il giudice civile avrebbe dovuto accertareautonomamente se il credito fosse stato o meno fondato su untitolo valido, a prescindere dal fatto che la sua richiesta in sedeNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026giudiziale potesse o meno integrare gli estremi di un’autonomafattispecie di reato.3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, in viasubordinata, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione del principiodi ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., per avere ilTribunale sospeso il processo civile in attesa della definizione deiprocedimenti penali, il che avrebbe determinato un allungamentodei tempi processuali, attese le tempistiche estremamente lunghee incerte di tali procedimenti.Sicché sospendere il giudizio civile sine die, in attesa delladefinizione dei procedimenti penali richiamati con sentenzapassata in giudicato, avrebbe comportato una stasi processualedi durata imprevedibile e irragionevole, con grave pregiudizio peri diritti del ricorrente e degli altri coeredi, i quali avrebbero vistoingiustificatamente procrastinata la possibilità di ottenere unapronuncia sul loro diritto di credito.Il proposto regolamento è fondato nei termini che seguono.Va precisato anzitutto che la prospettata pregiudizialitàpenale deve essere circoscritta al procedimento pendente inappello, relativo al contestato concorso in usura.Ed invero la sospensione necessaria del processo civile, aisensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., innorma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reatoun effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione chela sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore digiudicato nel processo civile.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica delladecisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta chenei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effettogiuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamentealla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28284 del 24/10/2025; Sez. 6-3,Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n.18918 del 15/07/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18202 del11/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017; Sez.6-2, Ordinanza n. 6510 del 04/04/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n.5804 del 23/03/2015; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez.2, Ordinanza n. 10947 del 24/04/2026).Nella fattispecie siffatta condizione ricorre, poiché la pretesacreditoria azionata in sede civile è stata contestata in ragionedella natura usuraria del patto da cui tale credito è scaturito.E per l’effetto ne è stata invocata la nullità dagli opponenti,quale conseguenza della commissione del reato-contratto.Ebbene l’effetto giuridico dedotto nel giudizio civile, volto adottenere il pagamento della somma prestata, frutto di usura,secondo la tesi degli opponenti, è normativamente collegato allacommissione del reato oggetto di imputazione nel processopenale.In proposito, pende in sede penale il procedimento volto adaccertare il concorso in usura dell’ingiungente [OSCURATO:PERSONA],fondamento la pretesa creditoria, nonostante la sentenza diproscioglimento per morte del padre [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026La contestazione del concorso in detto delitto postula, infatti,l’accertamento della fattispecie incriminatrice dedotta ex art. 644c.p., costituendo il concorso eventuale di persone nel reato exart. 110 c.p. una forma (appunto, eventuale) di commissioneplurisoggettiva di un reato realizzabile da parte di un solo agente.Ora, sebbene il concorso integri una fattispecie autonoma direato, la sua integrazione presuppone, pur sempre, che sia postoin essere il fatto materiale del reato in cui si concorre, qualerequisito minimo indispensabile perché possa esservi un concorsopunibile.Piuttosto, i coautori ovvero i partecipi o complici (morali omateriali), in quanto concorrenti nello stesso reato, sonoconsiderati ugualmente responsabili (principio della pariresponsabilità) e punibili, in via di principio, salvo valutare inconcreto la loro reale responsabilità e graduare la pena in base alruolo effettivamente avuto di autore, istigatore o ausiliatore(nella fase di preparazione o di esecuzione).D’altronde, la ponderazione della pregiudizialità deve esserecompiuta avendo riferimento non già ai possibili esiti del processopenale pendente, bensì in relazione all’astratto richiamo allafattispecie incriminatrice contestata, in collegamento conl’oggettività giuridica di categoria incisa.In questa ottica, ove fosse attestata in sede penale – consentenza passata in giudicato – la sussistenza del contestatoreato di usura, commesso con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], taledeclaratoria (sottesa alla condanna penale) avrebbe certamentedei puntuali riflessi sulla validità della scrittura sulla scorta dellaNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026quale è stato ottenuto il provvedimento monitorio opposto e sullacorrelata pretesa creditoria.Al riguardo si rammenta che il delitto di usura configura unreato-contratto, stante che il reato si realizza attraverso laconclusione stessa di un contratto.Nel caso dell’usura il contratto – e segnatamente il mutuo o ilprestito – non rappresenta il mero contesto in cui avviene ilreato, poiché la pattuizione di interessi o altri vantaggi usurariintegra essa stessa la condotta criminosa, a fronte della quale ipagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del pattousurario connotano la fattispecie in termini di reato a condottafrazionata o a consumazione prolungata (Cass. pen. Sez. 2,Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, dep. il 15/12/2020; Sez. 2,Sentenza n. 40380 del 11/06/2015, dep. il 08/10/2015; Sez. 2,Sentenza n. 37693 del 04/06/2014, dep. il 15/09/2014).In particolare, il reato si perfeziona nel momento in cuivengono promessi o convenuti interessi o altri vantaggi usurari,anche se non siano poi effettivamente corrisposti, con laconseguenza che la successiva riscossione degli interessirappresenta un’eventuale fase esecutiva non necessaria per laconsumazione del delitto (sulla configurazione dell’usura comereato a schema duplice che, quindi, si perfeziona con la solaaccettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggiusurari, ove alla promessa non sia seguita l’effettiva dazionedegli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione siastata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazioneusuraria, Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 23919 del 15/07/2020,dep. il 12/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 50397 del 21/11/2014,Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026dep. il 02/12/2014; Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010,dep. il 26/08/2010).Si tratta, dunque, di reato-contratto, appunto perchél’accordo negoziale illecito coincide con la condotta penalmenterilevante. E ciò in contrapposizione alla categoria dei reati “incontratto”, nella quale il contratto è soltanto lo strumento ol’occasione attraverso cui viene commesso un diverso reato,sicché il contratto di per sé non integra la condotta tipica.La nullità del contratto, in base alla quale l’ingiungente hapreteso il pagamento della somma di denaro indicata, comededotta in ambito civile, è, pertanto, collegata normativamentealla commissione del reato di usura.Questo perché il contratto stipulato per effetto diretto dellaconsumazione di un reato deve essere dichiarato nullo ai sensidell’art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacchéva ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico inragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutelapenale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale deisingoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità deicontratti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21434 del 19/07/2023; Sez.2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2860del 07/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003).Tanto esposto, il relativo accertamento del reato di concorsoin usura di [OSCURATO:PERSONA] (che postula la verifica dell’usura intesi commessa da [OSCURATO:PERSONA], ancorché deceduto) siripercuoterebbe immediatamente sull’esito dell’opposizione aldecreto ingiuntivo, opposizione basata sulla circostanza che ilcredito azionato si fonderebbe sul reato-contratto, vale a dire suNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026prestazioni di carattere usurario. Con la correlata possibilità di unconflitto tra giudicati ove gli accertamenti dell’usura fosserocompiuti separatamente.Nella fattispecie, infatti, gli opponenti non si sono limitati afar valere la nullità del patto commissorio, che può configurarsianche in assenza di convenzione usuraria, ma hanno richiesto, inprimis, che – previo accertamento della simulazione relativa delcontratto preliminare di vendita immobiliare, cui sarebbe sottesoun mutuo a interessi usurari, quale contratto dissimulato – vengadichiarata la nullità del patto usurario (Cass. Sez. 6-2, Ordinanzan. 19383 del 30/09/2015).Ora, l’art. 295 c.p.c. stabilisce che il giudice dispone che ilprocesso sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudicedeve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende ladecisione della causa. È dunque rimasta nel processo civile lasospensione c.d. necessaria (del resto richiamata dalla rubricadell’art. 295 c.p.c.), benché sia venuto meno il rinvio al “casoprevisto nell’art. 3 del codice di procedura penale”, dovendosiadeguare la disciplina per pregiudizialità al nuovo assetto deirapporti tra azione civile e azione penale, derivante dal c.p.p. del1988.In quest’ultimo non è stata riprodotta la disposizione dell’art.3, primo capoverso, del precedente codice di rito penale (in temadi sospensione del processo civile quando fosse stata iniziatal’azione penale e la cognizione del reato influisse sulla decisionedella controversia civile) e i rapporti tra sentenza penale egiudizio civile sono disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 delvigente codice di procedura penale.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026A tali norme va, poi, aggiunto il disposto dell’art. 211 disp.75, comma 2, del codice, quando disposizioni di legge prevedonola sospensione necessaria del processo civile o amministrativo acausa della pendenza di un procedimento penale, il processocivile o amministrativo è sospeso fino alla definizione delprocesso penale se questo può dare luogo ad una sentenza cheabbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stataesercitata l’azione penale”.Nel caso in esame non viene in evidenza una questione dirapporti tra azione civile e azione penale riconducibile all’art. 75c.p.p., perché gli opponenti al provvedimento monitorio – comesi evince dall’esposizione contenuta nell’ordinanza impugnata –non hanno fatto valere un’azione restitutoria e risarcitoria neiconfronti dell’ingiungente opposto, ma hanno eccepito la nullitàdella causa concernente il negozio nel cui quadro sarebbe stataconsegnata la somma avuta in prestito, di cui sarebbe statarichiesta la restituzione con gli interessi “usurari”. Il punto, allora,concerne l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità (idoneo agiustificare l’applicazione dell’art. 295 c.p.c.) tra il procedimentopenale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per il reato di concorso inusura) ed il giudizio civile.Pur essendo innegabile che, nel sistema attualmente invigore, esiste una tendenziale autonomia tra giudizio penale egiudizio civile, è pur vero che un rapporto di pregiudizialità tra idue processi non può essere negato in via astratta e di principio,perché ciò sarebbe in contrasto con le menzionate norme e,segnatamente, con l’art. 211 disp. att. c.p.p.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026Occorre, invece, una indagine in concreto, diretta a stabilirese il processo penale possa dare luogo ad una sentenza che abbiaefficacia di giudicato nel processo civile e se sia già stataesercitata l’azione penale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9440 del21/09/1998; Sez. L, Sentenza n. 1074 del 03/02/1998; Sez. 1,Sentenza n. 4179 del 13/05/1997). Ove l’indagine al riguardo sirisolva in senso affermativo, non può essere negata l’applicabilitàdell’art. 295 c.p.c., perché l’istituto della sospensione necessariadel processo si ispira alla disciplina generale della cosa giudicata,con la conseguenza che sussiste il rapporto di pregiudizialitàgiuridica tra due processi, quando il giudizio formatosi nelprocesso ritenuto pregiudicante possa avere valore imperativonei rapporti tra le parti del giudizio di cui si profila la necessitàdella sospensione, ad esempio allorché l’accertamento compiutoin sede penale costituisca antecedente logico necessario delgiudizio da adottare nel processo civile.Per converso, non sussiste pregiudizialità penale in ordineall’accertamento del reato di estorsione, benché la suaintegrazione presupponga la consapevolezza dell’ingiustizia delprofitto perseguito, collegata alla natura usuaria della pretesa.E questo perché le fattispecie evocate nei due processi noncollegate.Nondimeno, occorre tenere conto del fatto che, al momentoin cui il processo civile è stato sospeso, la sentenza di primogrado del giudizio penale in cui era stato contestato il concorso inusura – come prodotta e fatta valere – era stata già emessa edera stata oggetto di impugnazione, con appello tuttora pendente.Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026Tale pronuncia – come riportato nell’ordinanza impugnata –aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato perinsussistenza dell’elemento psicologico.Ne discende che, sotto il profilo della qualificazione giuridicadella sospensione disposta, si sarebbe trattato, non già in sensoproprio della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.,bensì della sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondocomma, c.p.c., norma secondo cui, quando l’autorità di unasentenza è invocata in un diverso processo, questo può esseresospeso, se tale sentenza è impugnata.Ebbene, qualora fra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., solo ovesia imposta da una disposizione normativa specifica che richiedadi attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causapregiudicante.Allorché, per converso, tale evenienza non si realizzi, lasospensione può essere facoltativamente disposta ai sensidell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, in caso disopravvenuto conflitto tra giudicati, l’art. 336, secondo comma,c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 09/05/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023; Sez. U, Sentenza n. 21763del 29/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012).In mancanza di alcuna previsione che imponga la previaformazione del giudicato sull’accertamento del reato di concorsoin usura, affinché la pretesa di pagamento sulla scorta del pattoin tesi usurario possa essere esercitata in sede civile, nonNumero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026sussistevano, dunque, i presupposti della richiamata sospensionenecessaria.Né la pregiudizialità penale era sottratta all’applicazione ditale regola sulla natura della sospensione, per cui il giudice civileavrebbe dovuto motivare sulle ragioni di opportunità dellasospensione del processo pregiudicato e, quindi, indicare lecircostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, cheavessero indotto a ritenere concretamente sussistente lapossibilità di una riforma della decisione invocata in taleprocesso, e non già anche indicare compiutamente eanaliticamente le concrete ragioni della probabile fondatezzadell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025; Sez. 6-3, Ordinanzan. 16051 del 18/05/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14738 del29/05/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014).E questo appunto ai fini dell’esercizio del potere discrezionaledi sospensione facoltativa del processo civile, in attesa dellapronuncia definitiva nel processo penale, all’esitodell’impugnazione della sentenza di primo grado.Da tanto deriva che, in tali casi, laddove il giudice abbiaprovveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., come nella specie, ilrelativo provvedimento è illegittimo e deve essere dunqueannullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice dimerito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo emotivato provvedimento di sospensione, ai sensi del menzionatoart. 337, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.17936 del 09/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13823 del07/07/2016; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15706Numero registro generale 3275/2026Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 23467/2026Data pubblicazione 17/07/2026del 12/06/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 24516 del 11/08/2023;Sez. 2, Ordinanza n. 16880 del 13/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanzan. 1888 del 20/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25530 del30/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1116 del 14/01/2022; Sez.6-1, Ordinanza n. 1059 del 21/01/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n.10075 del 10/04/2019).In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso perregolamento di competenza va accolto, con l’effetto chel’impugnata ordinanza di sospensione deve essere annullata edeve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi alTribunale originariamente adito.La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunalepresso cui la causa deve essere proseguita. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso per regolamento di competenza e, perl’effetto, annulla l’impugnata ordinanza di sospensione delgiudizio civile, disponendo la prosecuzione del giudizio davantiall’adito Tribunale di Roma, cui rimette la causa anche per laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026 e, in sede di riconvocazione,in data 11 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso