CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 1964
Cassazione n. 08347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 febbraio 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], giudicati con cinque sentenze definitive, rideterminato la pena nella misura complessiva di 25 anni e 6 mesi di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale, giudicando a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della precedente ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell’istanza del ricorrente, nel rideterminare la pena non si sarebbe attenuta ai criteri indicati dalla sentenza rescindente. In particolare, non avrebbe indicato i criteri dosimetrici applicati ai fini della determinazione della pena, avrebbe applicato trattamenti sanzionatori sperequati, prescindendo dalla concreta gravità dei reati posti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 –01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 –01). Nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 -01). Egli, inoltre, deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ed altresì calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è tanto più intenso quanto più il giudice si discosti dal minimo edittale, sicché, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, e può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 –01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 -01). 3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato esecuzione al mandato rescindente in modo solo parziale. 3.1. Essa invero, con riguardo ai reati di cui alla sentenza emessa nel procedimento cd. “Piccolo carro”, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, ha colmato il vuoto motivazionale evidenziato da questa Corte, specificando per ciascuno dei reati satellite gli elementi sulla cui base ha quantificato l’aumento di pena. Con motivazione adeguata e congrua, ha dato conto delle ragioni per cui ha stabilito l’aumento di pena per la ricettazione delle armi clandestine in misura superiore rispetto alle altre imputazioni del medesimo processo, evidenziando non solo la circostanza che la condotta era aggravata dalla finalità mafiosa, ma anche il contesto concreto, puntualmente descritto e ritenuto particolarmente grave, in cui la condotta era stata posta in essere, atteso che le armi e gli ordigni esplosivi erano stati ritrovati presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da dove nella mattinata il Presidente della Repubblica sarebbe dovuto ripartire. La Corte territoriale ha, altresì, specificato che l’aumento per i reati di porto e detenzione di arma clandestina di cui ai capi C) e D), nonché quello per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. (capo G) è stato determinato nella medesima misura stabilita dal giudice della cognizione in sei mesi di reclusione, ritenuto giustificato sia dalla finalità mafiosa delle condotte, sia dal medesimo contesto sopra indicato in cui si erano svolti i fatti. Tale motivazione rende conto in modo adeguato anche dell’entità della pena determinata per la ricettazione aggravata rispetto a quella irrogata per l’estorsione di cui al capo D2), giudicata con la sentenza emessa nel procedimento cd. “Minghetti”, per la quale l’aumento è stato determinato nella stessa misura, nonostante che la cornice edittale per il reato di cui all’art. 629 cod. pen. sia ben più elevata. 3.2. A diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione alla determinazione dell’aumento di pena stabilito per il reato di cui al capo YYYY), giudicato con la sentenza emessa nel procedimento cd. “[OSCURATO:PERSONA]”. Tale aumento è stato quantificato in tre anni di reclusione, già ridotti per il rito, in relazione al delitto di estorsione tentata, senza dare conto delle ragioni di una pena cosìelevata rispetto a quella irrogata per l’estorsione consumata di cui al capo D2) della sentenza “Minghetti”. In tal modo l’ordinanza impugnata è venuta meno a quell’onere motivazionale che grava sul giudice in ragione dell’entità degli aumenti operati e che deve dare conto del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. 4. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il capo YYYY) della sentenza n. 1392 del 8/11/2017 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte di appello. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il capo YYYY) della sentenza n. 1392 del 8/11/2017 della Corte d'appello di ReggioCalabria con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C orte di appello di ReggioCalabria. Rigetta il ricorso nel resto. Così decisoil 04/12/2025