CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45712/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso' proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Velletri respingeva la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pena irrogate ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 21 settembre 2004 e in data 10 luglio 2019. A ragione, rilevava che l'istanza risultava inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., poiché costituiva la mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile con provvedimento depositato in data 1 ottobre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione, sul rilievo che il provvedimento si è limitato a rinviare ad altre ordinanze definite "analoghe". Con motivi nuovi, pervenuti il data 11 giugno 2021 e 21 giugno 2021, il difensore del ricorrente, invocando la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, svolge rilievi che denunciano vizi motivazionali e violazione dell'art. 6 CEDU, per non essersi considerata l'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo della "revisione europea" in ragione della suddetta violazione che impone la nuova celebrazione del processo ascoltando il teste indicato dalla difesa. Si chiede, in conclusione, la trattazione del ricorso in sede di discussione. 3. Le doglianze mosse con il ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondate, essendo esse con evidenza smentite dalla chiara specificazione nel provvedimento del precedente cui esso si riferisce e delle ragioni per cui si aveva la reiterazione delle medesima istanza, prospettandosi gli stessi elementi (pure specificati) già apprezzati con la precedente decisione. Da ciò deriva, per estensione, l'inammissibilità anche dei motivi nuovi (art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.), che peraltro richiamano la proposizione di rimedi estranei alla richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in quanto appaiono riferirsi alla legittimità del giudizio come celebrato in cognizione. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Mancuso Civt4o"--(2 DEPO