CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 47229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 13 settembre 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni ex artt. 582 - 583 cod. pen; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che deduce vizio di motivazione, quanto all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e le lesioni riportate dalla persona offesa; censura questa non consentita in sede di legittimità, in quanto si risolve in doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che si presenta logica e non contraddittoria; -Considerato altresì che la doglianza risulta altresì generica, in quanto non accompagnata da una analisi critica e puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - Rilevato altresì che in data 24 ottobre 2022 è pervenuta telematicamente memoria del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale nel ribadire le doglianze contenute nel motivo di ricorso, ha insistito nella richiesta di assegnazione ad altra sezione; - Considerato che in ragione delle pregresse argomentazioni, può essere ribadito il giudizio di inammissibilità; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 18 novembr