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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 36056/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez.1063/2025 UP – 30/09/2025 R.G.N. 11831/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza emessa in data 23 giugno 2021 dal Tribunale di Napoli, appellata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36056/2025 Roma, lì, 05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’imputata [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da reato in favore delle predette da liquidarsi in separato giudizio oltre alla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.

La Corte di appello, preso atto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod.proc.pen. con sentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile, ha valutato integrata la fattispecie dell’illecito civile da reato, conseguente all’accertamento della consumazione della condotta di spoglio violento del possesso dei diritti di passaggio sul fondo, spettanti alle parti civili, implicito nella sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale violato il divieto di applicazione retroattiva della disposizione processuale penale avente effetti sfavorevoli per l’imputato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta rispetto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte di appello tenuto conto delle prove documentali prodotte dalla imputata che dimostrano come il restringimento della strada per effetto della recinzione edificata dall’imputata non aveva causato alcun danno alle parti civili, atteso che il restringimento della carreggiata era dipeso, all’opposto, da un abuso edilizio dalle stesse perpetrato, consistito nell’edificazione di un muro.

Inoltre, la breve permanenza della recinzione, rimossa dopo un giorno e mezzo secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, non avrebbe arrecato alcun nocumento apprezzabile ai danni delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale si è uniformata alla nuova disciplina processuale di immediata applicazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., senza violare il divieto di applicazione retroattiva che si riferisce alle norme penali sostanziali e a quelle processuali che producano anche effetti penali sostanziali sfavorevoli per l’imputato.

Innanzitutto, deve ricordarsi che in linea generale le pronunce di illegittimità rimuovono dall’ordinamento la norma illegittima con effetto retroattivo, e che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale restano ferme ed intangibili solo le statuizioni irrevocabili coperte dal giudicato.

Nel caso di specie non si pone neppure un problema di applicazione retroattiva della nuova disciplina processuale entrata in vigore per effetto dell’intervento additivo della Corte Costituzionale.

La impugnazione della parte civile è stata accolta in applicazione della normativa processuale vigente al momento del giudizio di appello, essendo irrilevante che al momento della sentenza di primo grado la norma processuale poi censurata come illegittima fosse ancora vigente.

Trattandosi di sentenza suscettibile di essere riformata in appello, il tempo che assume rilievo ai fini della individuazione della disciplina applicabile con riferimento agli effetti civili della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis cod. pen., è quello della pronuncia della sentenza di appello secondo il principio generale dell’immediata applicazione delle norme processuali dal momento della loro entrata in vigore, in ossequio alla regola del tempus regit actum che deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535).

2. Si deve ricordare che il principio generale di irretroattività della legge fissato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile, non opera per la sentenza con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, alla quale si riconosce efficacia retroattiva erga omnes con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale della Repubblica, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", coinvolgendo, peraltro, a determinate condizioni, anche quelle determinate dalla formazione del giudicato, attraverso l'analisi del criterio di ragionevolezza riconducibile alla considerazione di ulteriori interessi confliggenti, di pari rilievo costituzionale.

3. Con specifico riferimento al principio costituzionale di irretroattività della legge penale ex art. 25 Cost. ed alla disciplina fissata dall’art. 2 del Codice penale è altrettanto consolidato l’orientamento secondo cui anche le pronunce di illegittimità costituzionale che abbiano effetti nella materia del diritto penale sostanziale devono essere applicate salvaguardando tale principio (come affermato in relazione agli effetti sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che aveva uniformato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reato concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti").

È altrettanto pacifico che il diverso principio della retroattività della legge penale più favorevole, in forza della sua copertura convenzionale (art. 7, par. 1, Cedu come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vedi sentenza del 17/09/2009 Scoppola c.

Italia, e sentenza del 27/04/2010 Morabito c.

Italia) deve prevalere anche sul principio dell’intangibilità del giudicato, quando si tratti di dare esecuzione ad una pena prevista da una legge dichiarata incostituzionale (v.

Sez.

U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649, con riferimento al giudizio abbreviato in tema di applicazione retroattiva della legge più favorevole che prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo con la pena della reclusione di anni trenta).

4. Nel caso di specie, appare evidente che il principio della irretroattività della legge penale è stato invocato del tutto erroneamente, atteso che la norma di cui si discute non appartiene certamente alla sfera del diritto penale materiale.

Il principio di irretroattività va ricondotto alle norme concernenti le fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali che invece trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit actum di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ.

Nel caso di specie, infatti, non si discute degli effetti penali della sentenza ma esclusivamente degli effetti civili, avendo la pronuncia di illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. determinato l’equiparazione della sentenza di proscioglimento per l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. alle sentenze di condanna ai soli effetti civili, ampliando la sfera di cognizione del giudice penale in materia di valutazione della domanda di risarcimento oltre il perimetro delimitato dalla pronuncia di condanna.

Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione della nuova disciplina già in vigore dopo la pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., nella [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2022, quindi, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ma prima della pronuncia della sentenza di appello.

5. Manifestamente infondata è anche la questione relativa al mancato accertamento di un danno risarcibile in sede civile.

A tale riguardo è sufficiente rilevare che si tratta di una condanna generica al risarcimento del danno la cui liquidazione è stata rimessa davanti al competente giudizio civile.

Va ricordato che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (cfr. Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2022, Mandolini, Rv. 199071).

Già con riferimento alla offensività del reato la Corte Costituzionale (v. ordinanza n. 279 del 2017, richiamata nella citata sentenza n.173/2022) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».

L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva.

Si deve anche considerare che come risulta inequivocabilmente dall’art. 651- bis cod. proc. pen. la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell’illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all’illecito penale (cosi, nella motivazione della citata sent. n.173/2022).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha messo in evidenza come la condotta contestata all’imputata, storicamente accertata, nonostante la sua ridotta offensività penale abbia potenzialmente cagionato un danno risarcibile, che deve essere liquidato in sede civile.

La circostanza che lo spossessamento della strada di passaggio si sia protratta per pochi giorni, già di per sé consente di ritenere non illogica la riconosciuta produzione di un danno risarcibile per effetto della condotta posta in essere dall’imputata, consistita nel chiudere la strada di accesso agli immobili di proprietà delle parti civili.

Tutte le altre censure dell’imputata ricorrente, volte a mettere in evidenza le condotte illecite poste in essere dalle parti civili sul piano del rispetto della normativa urbanistica non hanno alcuna attinenza con riguardo alle condotte illecite alla stessa contestate e relative all’accertato illegittimo spossessamento delle parti civili rispetto all’utilizzo della strada di accesso alle rispettive proprietà.

Deve anche considerarsi che l’imputata non aveva impugnato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la sussistenza del fatto di reato applicando la esimente prevista dall’art.131-bis cod. pen., conseguentemente la Corte di appello nel valutare la sola impugnazione proposta dalle parti civili non era neppure investita da un motivo di appello che le imponesse di rivalutare i presupposti di fatto dell’illecito civile, in quanto non devoluti alla sua cognizione.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si reputa congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez.1063/2025 UP – 30/09/2025 R.G.N. 11831/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza emessa in data 23 giugno 2021 dal Tribunale di Napoli, appellata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36056/2025 Roma, lì, 05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’imputata [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da reato in favore delle predette da liquidarsi in separato giudizio oltre alla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio. La Corte di appello, preso atto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod.proc.pen. con sentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile, ha valutato integrata la fattispecie dell’illecito civile da reato, conseguente all’accertamento della consumazione della condotta di spoglio violento del possesso dei diritti di passaggio sul fondo, spettanti alle parti civili, implicito nella sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale violato il divieto di applicazione retroattiva della disposizione processuale penale avente effetti sfavorevoli per l’imputato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta rispetto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte di appello tenuto conto delle prove documentali prodotte dalla imputata che dimostrano come il restringimento della strada per effetto della recinzione edificata dall’imputata non aveva causato alcun danno alle parti civili, atteso che il restringimento della carreggiata era dipeso, all’opposto, da un abuso edilizio dalle stesse perpetrato, consistito nell’edificazione di un muro. Inoltre, la breve permanenza della recinzione, rimossa dopo un giorno e mezzo secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, non avrebbe arrecato alcun nocumento apprezzabile ai danni delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è uniformata alla nuova disciplina processuale di immediata applicazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., senza violare il divieto di applicazione retroattiva che si riferisce alle norme penali sostanziali e a quelle processuali che producano anche effetti penali sostanziali sfavorevoli per l’imputato. Innanzitutto, deve ricordarsi che in linea generale le pronunce di illegittimità rimuovono dall’ordinamento la norma illegittima con effetto retroattivo, e che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale restano ferme ed intangibili solo le statuizioni irrevocabili coperte dal giudicato. Nel caso di specie non si pone neppure un problema di applicazione retroattiva della nuova disciplina processuale entrata in vigore per effetto dell’intervento additivo della Corte Costituzionale. La impugnazione della parte civile è stata accolta in applicazione della normativa processuale vigente al momento del giudizio di appello, essendo irrilevante che al momento della sentenza di primo grado la norma processuale poi censurata come illegittima fosse ancora vigente. Trattandosi di sentenza suscettibile di essere riformata in appello, il tempo che assume rilievo ai fini della individuazione della disciplina applicabile con riferimento agli effetti civili della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis cod. pen., è quello della pronuncia della sentenza di appello secondo il principio generale dell’immediata applicazione delle norme processuali dal momento della loro entrata in vigore, in ossequio alla regola del tempus regit actum che deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535). 2. Si deve ricordare che il principio generale di irretroattività della legge fissato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile, non opera per la sentenza con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, alla quale si riconosce efficacia retroattiva erga omnes con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale della Repubblica, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", coinvolgendo, peraltro, a determinate condizioni, anche quelle determinate dalla formazione del giudicato, attraverso l'analisi del criterio di ragionevolezza riconducibile alla considerazione di ulteriori interessi confliggenti, di pari rilievo costituzionale. 3. Con specifico riferimento al principio costituzionale di irretroattività della legge penale ex art. 25 Cost. ed alla disciplina fissata dall’art. 2 del Codice penale è altrettanto consolidato l’orientamento secondo cui anche le pronunce di illegittimità costituzionale che abbiano effetti nella materia del diritto penale sostanziale devono essere applicate salvaguardando tale principio (come affermato in relazione agli effetti sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che aveva uniformato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reato concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti"). È altrettanto pacifico che il diverso principio della retroattività della legge penale più favorevole, in forza della sua copertura convenzionale (art. 7, par. 1, Cedu come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vedi sentenza del 17/09/2009 Scoppola c. Italia, e sentenza del 27/04/2010 Morabito c. Italia) deve prevalere anche sul principio dell’intangibilità del giudicato, quando si tratti di dare esecuzione ad una pena prevista da una legge dichiarata incostituzionale (v. Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649, con riferimento al giudizio abbreviato in tema di applicazione retroattiva della legge più favorevole che prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo con la pena della reclusione di anni trenta). 4. Nel caso di specie, appare evidente che il principio della irretroattività della legge penale è stato invocato del tutto erroneamente, atteso che la norma di cui si discute non appartiene certamente alla sfera del diritto penale materiale. Il principio di irretroattività va ricondotto alle norme concernenti le fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali che invece trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit actum di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. Nel caso di specie, infatti, non si discute degli effetti penali della sentenza ma esclusivamente degli effetti civili, avendo la pronuncia di illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. determinato l’equiparazione della sentenza di proscioglimento per l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. alle sentenze di condanna ai soli effetti civili, ampliando la sfera di cognizione del giudice penale in materia di valutazione della domanda di risarcimento oltre il perimetro delimitato dalla pronuncia di condanna. Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione della nuova disciplina già in vigore dopo la pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., nella [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2022, quindi, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ma prima della pronuncia della sentenza di appello. 5. Manifestamente infondata è anche la questione relativa al mancato accertamento di un danno risarcibile in sede civile. A tale riguardo è sufficiente rilevare che si tratta di una condanna generica al risarcimento del danno la cui liquidazione è stata rimessa davanti al competente giudizio civile. Va ricordato che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (cfr. Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2022, Mandolini, Rv. 199071). Già con riferimento alla offensività del reato la Corte Costituzionale (v. ordinanza n. 279 del 2017, richiamata nella citata sentenza n.173/2022) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva. Si deve anche considerare che come risulta inequivocabilmente dall’art. 651- bis cod. proc. pen. la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell’illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all’illecito penale (cosi, nella motivazione della citata sent. n.173/2022). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha messo in evidenza come la condotta contestata all’imputata, storicamente accertata, nonostante la sua ridotta offensività penale abbia potenzialmente cagionato un danno risarcibile, che deve essere liquidato in sede civile. La circostanza che lo spossessamento della strada di passaggio si sia protratta per pochi giorni, già di per sé consente di ritenere non illogica la riconosciuta produzione di un danno risarcibile per effetto della condotta posta in essere dall’imputata, consistita nel chiudere la strada di accesso agli immobili di proprietà delle parti civili. Tutte le altre censure dell’imputata ricorrente, volte a mettere in evidenza le condotte illecite poste in essere dalle parti civili sul piano del rispetto della normativa urbanistica non hanno alcuna attinenza con riguardo alle condotte illecite alla stessa contestate e relative all’accertato illegittimo spossessamento delle parti civili rispetto all’utilizzo della strada di accesso alle rispettive proprietà. Deve anche considerarsi che l’imputata non aveva impugnato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la sussistenza del fatto di reato applicando la esimente prevista dall’art.131-bis cod. pen., conseguentemente la Corte di appello nel valutare la sola impugnazione proposta dalle parti civili non era neppure investita da un motivo di appello che le imponesse di rivalutare i presupposti di fatto dell’illecito civile, in quanto non devoluti alla sua cognizione. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si reputa congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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