CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46836/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, alla guida del proprio velocipide, con colpa consistita in imprudenza e violazione dell'art. 190 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, investiva, il giorno 11 gennaio 2016, il pedone [OSCURATO:PERSONA], provocandole lesioni giudicate guaribili in 30 giorni (doppia frattura al seno, frattura della piramide nasale, opacamento dei turbinati). 2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) l'inosservanza della legge penale, la carenza e manifesta illogicità della motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che nella sentenza impugnata a) non si è tenuto conto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato che il velocipide viaggiava a velocità ridotta, ma non ha potuto evitare l'impatto, essendo il pedone sbucato improvvisamente, oltrepassando le auto in sosta, b) si è ignorata la presenza del guard rail, idonea ad escludere l'attraversamento, in quel punto, da parte di un pedone e conseguentemente la possibilità di prevedere, in base alla diligenza media, la 'manovra del pedone, c) non si è valutato l'annullamento della sanzione amministrativa elevata nei propri confronti, nonostante l'acquisizione degli atti relativi al giudizio di opposizione, e d) si è attribuita la responsabilità al conducente del mezzo in modo automatico, senza valutare la possibilità della responsabilità esclusiva o prevalente del pedone, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe; 2) la violazione dell'art. 133 cod.pen., dovendosi attribuire al pedone quantomeno una maggiore percentuale di responsabilità. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorrente si è associato alle conclusioni della Procura Generale. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 2. In primo luogo la sentenza non contiene alcuna valutazione della deposizione del teste della difesa Nardinocchi, le cui dichiarazioni sono state trascritte nel ricorso ("[OSCURATO:PERSONA] è sbucata tra le auto attraverso la corsia Nord-Sud percorsa dal Merletti. La signora è sbucata repentinamente dalle auto in sosta...II Merletti aveva una velocità ridotta"; "nella zona dell'impatto il guard rail era continuo e non permetteva passaggi"). La motivazione risulta, dunque, lacunosa, atteso che le dichiarazioni di tale teste, la cui attendibilità non è stata negata (né espressamente né implicitamente), risultano sicuramente decisive ai fini d'ella verifica della sussistenza della colpa' dell'imputato o, quantomeno, della sua entità, che incide sulla quantificazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod.pen. Peraltro, la sentenza ha affermato la colpa del ciclista in considerazione dell'avvistamento, da parte dello stesso, del pedone, da cui ha desunto la possibilità di porre in essere manovre di emergenza, senza, tuttavia, individuare altri indizi (quali, ad esempio, il punto dell'impatto, la distanza del pedone dal lato iniziale o finale dell'attraversamento e dalle auto, la conformazione dei luoghi, le condizioni della circolazione) idonei a confermare l'unico elemento valorizzato. Tuttavia, come noto, la prova indiziaria di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. deve essere costituita da più indizi, e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto (Sez. 1, n 7027 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216181 - 01). 3. A ciò si aggiunga che la entità della colpa dell'imputato, che, come già evidenziato rileva quale parametro di quantificazione della pena, ai sensi art. 133 cod.pen., è stata determinata in base alla presunzione di cui all'art. 2054 cod.civ., inapplicabile nel processo penale (cfr. Sez. 4, n. 16464 del 29/02/2008, Burgo, Rv. 239536 - 01, secondo cui nell'accertamento della colpa del reato di omicidio colposo conseguente allo scontro tra più veicoli non può trovare applicazione la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti posta dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., atteso che la stessa comporta una distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i principi dettati in materia di prova per il giudizio penale). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Teramo - altra persona fisica (cfr. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 1/04/2020, Orsi, Rv. 278791 - 01, secondo cui, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio - in motivazione la Corte ha precisato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art.623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza). P.Q.111„, Annulla l'impugnata sentenza e rinvia p ..rit.Po io al Giudice di Pace di Teramo diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 1