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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 21017/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di omesso riconoscimento della continuazione fra reati di evasione, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag. 2) le ragioni giustificative della denegata configurabilità del nesso ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con argomenti immuni da vizi logic:o-giuridici in questa Sede deducibili; - che nel secondo motivo di ricorso, inoltre, genericamente si prospetta una mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello, senza chiarire l'oggetto della censura.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di omesso riconoscimento della continuazione fra reati di evasione, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag. 2) le ragioni giustificative della denegata configurabilità del nesso ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con argomenti immuni da vizi logic:o-giuridici in questa Sede deducibili; - che nel secondo motivo di ricorso, inoltre, genericamente si prospetta una mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello, senza chiarire l'oggetto della censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris