CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3298-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]..-iME1Th, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodo, n. 32/A, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 676/02/2018 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF a carico di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno di imposta 2008, che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione ratione temporis vigente, la CTR accoglieva l'appello proposto dal contribuente ritenendo non sussistenti i requisiti di precisione, gravità e concordanza degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento condotto con metodo sintetico. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso Va ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ante riforma di cui al d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto dagli artt. 2728, 2729 e 2697 cod. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che, in materia di accertamento sintetico, gli elementi indicatori di capacità contributiva accertati a carico del contribuente avessero natura di presunzione semplice. Lamenta, altresì, che la CTR aveva annullato l'avviso di accertamento omettendo di considerare che in relazione ad alcuni beni indice pure individuati nell'atto impositivo il contribuente non aveva fornito idonee controprove. 2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la «lacunosità o mera apparenza della motivazione» in relazione ad alcuni beni indici di capacità contributiva su cui l'Ufficio aveva basato l'accertamento e in relazione ai quali il contribuente non aveva offerto alcuna prova idonea a superare la relativa presunzione. 3. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare esame di tale ultimo motivo che va rigettato in quanto infondato. 4. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 5. In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente nel motivo di ricorso già di per sé tradiscono la sussistenza nella stessa di un apparato motivazionale che, al più, può essere insufficiente (la ricorrente ne deduce la «lacunosità») o anche errata, ma di certo non assente. 6. Il primo motivo è, invece, fondato nei limiti di cui appresso si dirà.7. La CTR ha erroneamente affermato che la disponibilità da parte del contribuente di beni-indice costituisce una presunzione semplice che conseguentemente «L'Ufficio è tenuto a dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che possano servire a conferire il carattere della gravità, precisione e concordanza alla presunzione di maggior imponibile». Tale affermazione, infatti, evidenzia che la CTR non si è conformata al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di determinati beni integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva"» (Cass. n. 26672 del 2019, in motivazione; in termini anche Cass. n. 31253 del 2019, non massimata, par. 10.1; Cass. n. 27811 del 2018 e Cass. n. 16912 del 2016). 8. Sulla base di tale erronea premessa in diritto, la CTR ha di fatto escluso valenza presuntiva di maggior reddito ai beni-indice accertati dall'amministrazione finanziaria, ed in particolare all'acquisto, da parte del contribuente, nell'anno oggetto di verifica, di due imbarcazioni a motore. 9. Quanto, invece, agli altri elementi indicatori di capacità contributiva individuati dall'amministrazione finanziaria, i giudici di appello, pur muovendo dal medesimo errato presupposto, hanno però dato atto che il contribuente aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di maggior reddito affermando che dei due immobili, uno era posseduto solo per una quota di 8,75% e non per l'intero, come invece ritenuto dall'Ufficio, mentre l'altro era interamente dichiarato dalla madre del contribuente, comproprietaria per una quota maggiore ed usufruttuaria, che ne aveva la totale disponibilità; che della moto posseduta dal [OSCURATO:PERSONA] la stessa amministrazione finanziaria aveva riconosciuto essere danneggiata ed impossibilitata a circolare; che della costituzione di cinque società da parte del contribuente, lo stesso ufficio aveva ammesso che la spesa era di molto inferiore a quella originariamente indicata, gravando soltanto per 15.000,00 euro nell'anno d'imposta accertato. 10. Ne consegue che in relazione ai beni-indice appena sopra indicati, il ricorso va rigettato perché la CTR, pur muovendo da un erroneo presupposto in diritto, è comunque pervenuta a conclusioni conformi al principio giurisprudenziale sopra citato (par. 4). Va, invece, accolto con riferimento agli altri due beni indice (acquisti di imbarcazioni a motore) di cui la CTR ha sostanzialmente negato valore di presunzione legale. 11. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, va rigettato il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Molise che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in da