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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 30593/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6453/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6453/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025
Decreto Cassazione n. 30593/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris