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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03330/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 36833/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nuova città di Roma coop in amministrazione straordinaria,difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio della polizza n. 1574647, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- EstCapital s.g.r. s.p.a. in liquidazione, HSC H igh S ecurity C orpora- tions.r.l. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5917/2019 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La committente [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma le due società appaltatrici, l’[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nuova città di [OSCURATO:SOCIETA]. (IVNCR) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (HSC) per la condanna in solido al risarcimento dei danni in ammontare pari a € 1.980.991 da ese- cuzione di due contratti di appalto di servizi, rispettivamente di vigilanza armata e di piantonamento di un immobile.

Allegati erano danni provocati da intrusioni e saccheggi ad opera di ignoti.

La HSC proponeva riconvenzio- nale di condanna al corrispettivo dei servizi in ammontare pari a circa €

97.474. Su chiamata in garanzia da parte dell'INCR, si costituivano in giu- dizio gli Assicuratori dei Lloyd's.

Il Tribunale rigettava la domanda dell'at- trice e accoglieva la riconvenzionale della HSC inammontare pari a circa € 51.523 per compensi.

In appello, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui l’im- mobile per cui è causa era stato conferito in sede di aumento di capitale, secondo grado, è stata confermata la pronuncia di primo grado di accogli- mento della riconvenzionale.

Ricorre in cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] due motivi, illustrati da me- moria.

Resistono la HSC e gli Assicuratori dei Lloyd's con distinti controri- corsi.Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. s.p.a. in liquidazione e HSC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione

1. -Il primo motivo (p. 30 ss.) denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il secondo motivo (p. 35) denuncia la violazione degli artt. 111 co. 6 cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivare il rigetto dell’appello avverso l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi formulata dall’appaltatrice HSC.

La sentenza sostiene che le argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.

«assorbono anche le ragioni di infondatezza 3di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’appello proposto con riferimento alla questione della domanda ricon- venzionale che era stata proposta dalla H.S.C. per il pagamento del saldo delle fatture emesse».La ricorrente rileva che le ragioni del rigetto/assor- bimento dell’appello sono incomprensibili (ed ha riportato esaurientemente il proprio motivo di appello a p. 23-26 del ricorso).

2. –Il primo motivo è fondato.

Nella parte censurata dal primo motivo (p. 3-7), la sentenza argomenta come segue in questo capoverso:«La società appellante non ha formulato dei motivi di appello rubricati distintamente ma ha censurato la sentenza contestando l'intera motivazione del primo giudice e sostenendo l'erroneità del decisum per ragioni e considerazioni che appaiono solo formali ma senza una formale e concreta indicazione di punti erronei o di argomentazioni non conformi a fatto od al diritto, non riportando […] quelle ‘modifiche che ven- gono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado’ (ex art. 342 c.p.c.). […] L'appellante non evidenzia specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante; in secondo luogo, non dimostra per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste.

Sotto quest'ultimo profilo, in effetti, l'appello è perciò inam- missibile.

Ma l'appello, unitariamente valutato, risulta inammissibile anche per un’altra ragione.

Il Tribunale, infatti, per respingere la domanda, aveva utilizzato una articolata ratio decidendi. […] Questa ratio decidendi (legata alle ragioni che avevano determinato l'impossibilità di stabilire il nesso di causa tra la condizione degradata dell'immobile e l'attività di vigilanza e controllo commissionata alle appellate) non ha formato oggetto di specifica censura da parte della odierna parte appellante, che si è limitata ad argo- mentare i motivi diappello sulla sola questione dell'inadempimento astratto delle società appellate alle obbligazioni legate alle visite ispettive ed ai con- trolli sul luogo (senza spiegare quale fosse stata la concreta incidenza dell'indicato inadempimento nel momento in cui erano effettivamente 4di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avvenuti i vari e ripetuti episodi di danneggiamento che avevano interessato - nel tempo - l'immobile in questione, anche prima della conclusione dei contratti del 2009)».

La Corte di appello ha riportato poi un altro brano della sentenza di primo grado incui si accertava «la condotta poco accorta della società attrice che provocava il distacco dell'energia elettrica determinando così l'interruzione dell'attività dei dispositivi di antifurto elettronici segnalata sin dal 11/08/2010 senza nessun risultato».La Corte di appello ha ribadito infine che tale ratio non ha avuto alcuna censura da parte della appellante e che ciò determina l'inammissibilità dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado, assorbendo «anche le ragioni di infondatezza dell'appello proposto con riferimento alla questione della domanda ricon- venzionale che era stata proposta dalla HSC per il pagamento del saldo delle fatture emesse».

3. –Contrariamente a quanto mostra di ritenere l’[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nel proprio controricorso,la parte ricorrente ha – come si è potuto constatare da un accesso ai fascicoli di causa – rispettato i requisiti previsti dall’art.342 c.p.c. ed ha efficacemente criticato le più rationes decidendi della pro- nuncia di primo grado (ammesso e non concesso che sia persuasiva la rico- struzione di una tale pluralità di ragioni compiuta dalla Corte di appello).

L’atto di appello tratta infatti analiticamente della sussistenza del nesso causale tra lo stato di devastazione dell’immobile de quo e gli obblighi gra- vanti a carico di HSC e IVNCR dai contratti stipulati con la parte attrice, indicando le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il Tri- bunale a ritenere la sussistenza del nesso.

Nel ricorso (p. 17 ss.) se ne riportano i brani rilevanti, in cui si argomenta che «nessuna delle due so- cietà incaricate della vigilanza dell’immobile ha provveduto a segnalare tempestivamente un evento che, considerata la sua enorme portata, ha ri- chiesto evidentemente un lungo periodo di tempo per il suo verificarsi e soprattutto la presenza di numerose persone e adeguati mezzi per aspor- tare il materiale divelto.

Si ricorda infatti che l’immobile aveva subito gravi 5di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. danneggiamenti su tutti i piani dell’edificio, ai controsoffitti, pavimenti e ri- vestimenti, sono state rimosse e sottratte numerose parti degli impianti, come ad esempio i fili di rame presenti nei cavi elettrici, motori ed altri parti elettriche, mobiletti fan coil, pezzi di sanitari e rubinetteria, parti di apparati delle cabine elettriche, delle centrali termiche e dei gruppi frigoriferi, ele- menti degli impianti di elevazione, etc.

Risulta pertanto evidente che qua- lora la IVNCR avesse eseguito diligentemente i propri obblighi contrattuali, effettuando visite ispettive in orari diversi e quindi imprevedibili, le pattuglie delegate ai servizi di ronda e di ispezione interna del perimetro dell’immo- bile avrebbero certamente intercettato i soggetti non autorizzati all’interno dell’area, sventando in tal modo gli intenti criminosi.

Allo stesso modo, qua- lora la HSC avesse effettuato diligentemente l’attività di piantonamento all’interno dell’edificio con personale in divisa, qualificato ed addestrato, il personale si sarebbe di certo accorto della presenza di malintenzionati all’in- terno dell’Immobile.

In particolare, con riferimento alla HSC, è la stessa IVNCR a rilevare che in occasione di un accesso presso l’immobile non era stato rinvenuto nessun addetto della HSC all’interno dell’edificio […].

Priva di fondamento è, pertanto, l’argomentazione del Tribunale nel ritenere non provato il nesso causale tra la condotta delle appellate ed i danni causati».

Seguono indicazioni della giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso attesta inoltre (p. 20 ss.) che l’atto di appello ha attaccato anche l’argomentazione relativa alla condotta negligente nel distacco dell’energia elettrica, segna- lando che l’unica comunicazione che aveva ad oggetto tale aspetto era del 10/08/2010, mentre successivamente nessuna delle due società appaltatrici si curava più di segnalare il problema alla committente, che in ogni caso si era attivata presso il fornitore del servizio, aggiungendo che dal 10/08/2010 al 12/11/2010 né IVNCR né HSC non effettuavano alcuna ulteriore segna- lazione riguardo la mancanza di energia elettrica ed anzi continuavano a prestare servizio, senza eccepire alcuna difficoltà operativa o anomalia per oltre 3 mesi.

Nell’atto di appello si argomentava quindi che, se la mancanza 6di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di energia avesse costituito effettivamente una limitazione al servizio, le due società appaltatrici avrebbero dovuto informare diligentemente la com- mittente dell’impossibilità di svolgere il proprio incarico o anche chiedere lo scioglimento del contratto al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità.

Si concludeva nel senso che: «Non avendo agito in tal modo, è palese che entrambe le convenute avessero ritenuto di poter adempiere ugualmente ai propri obblighi contrattuali.

Significativa al riguardo è lacircostanza che la HSC non abbia mai sollevato alcuna eccezione in relazione alla mancanza di energia elettrica durante la vigenza del contratto, atteso che i propri ope- ratori prestavano vigilanza all’interno dell’immobile.

4. –Parimenti fondato è il secondo motivo.

La motivazione della Corte di appello sul punto è in effetti apparente , poiché non è dato comprendere come ed in che senso le argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. possano «as- sorbire» anche le ragioni di infondatezza dell’appello proposto con riferi- mento alla questione della domanda riconvenzionale che era stata proposta dalla HSCper il pagamento del saldo delle fatture emesse.

5. –Sono accolti entrambi i motivi di ricorso, è cassa ta la sentenza im- pugnata in relazione aimotivi accolt i , è rinvi ata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impu- gnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 36833/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nuova città di Roma coop in amministrazione straordinaria,difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio della polizza n. 1574647, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- EstCapital s.g.r. s.p.a. in liquidazione, HSC H igh S ecurity C orpora- tions.r.l. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5917/2019 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La committente [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma le due società appaltatrici, l’[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nuova città di [OSCURATO:SOCIETA]. (IVNCR) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (HSC) per la condanna in solido al risarcimento dei danni in ammontare pari a € 1.980.991 da ese- cuzione di due contratti di appalto di servizi, rispettivamente di vigilanza armata e di piantonamento di un immobile. Allegati erano danni provocati da intrusioni e saccheggi ad opera di ignoti. La HSC proponeva riconvenzio- nale di condanna al corrispettivo dei servizi in ammontare pari a circa € 97.474. Su chiamata in garanzia da parte dell'INCR, si costituivano in giu- dizio gli Assicuratori dei Lloyd's. Il Tribunale rigettava la domanda dell'at- trice e accoglieva la riconvenzionale della HSC inammontare pari a circa € 51.523 per compensi. In appello, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui l’im- mobile per cui è causa era stato conferito in sede di aumento di capitale, secondo grado, è stata confermata la pronuncia di primo grado di accogli- mento della riconvenzionale. Ricorre in cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] due motivi, illustrati da me- moria. Resistono la HSC e gli Assicuratori dei Lloyd's con distinti controri- corsi.Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. s.p.a. in liquidazione e HSC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione 1. -Il primo motivo (p. 30 ss.) denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. Il secondo motivo (p. 35) denuncia la violazione degli artt. 111 co. 6 cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivare il rigetto dell’appello avverso l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi formulata dall’appaltatrice HSC. La sentenza sostiene che le argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. «assorbono anche le ragioni di infondatezza 3di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’appello proposto con riferimento alla questione della domanda ricon- venzionale che era stata proposta dalla H.S.C. per il pagamento del saldo delle fatture emesse».La ricorrente rileva che le ragioni del rigetto/assor- bimento dell’appello sono incomprensibili (ed ha riportato esaurientemente il proprio motivo di appello a p. 23-26 del ricorso). 2. –Il primo motivo è fondato. Nella parte censurata dal primo motivo (p. 3-7), la sentenza argomenta come segue in questo capoverso:«La società appellante non ha formulato dei motivi di appello rubricati distintamente ma ha censurato la sentenza contestando l'intera motivazione del primo giudice e sostenendo l'erroneità del decisum per ragioni e considerazioni che appaiono solo formali ma senza una formale e concreta indicazione di punti erronei o di argomentazioni non conformi a fatto od al diritto, non riportando […] quelle ‘modifiche che ven- gono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado’ (ex art. 342 c.p.c.). […] L'appellante non evidenzia specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante; in secondo luogo, non dimostra per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste. Sotto quest'ultimo profilo, in effetti, l'appello è perciò inam- missibile. Ma l'appello, unitariamente valutato, risulta inammissibile anche per un’altra ragione. Il Tribunale, infatti, per respingere la domanda, aveva utilizzato una articolata ratio decidendi. […] Questa ratio decidendi (legata alle ragioni che avevano determinato l'impossibilità di stabilire il nesso di causa tra la condizione degradata dell'immobile e l'attività di vigilanza e controllo commissionata alle appellate) non ha formato oggetto di specifica censura da parte della odierna parte appellante, che si è limitata ad argo- mentare i motivi diappello sulla sola questione dell'inadempimento astratto delle società appellate alle obbligazioni legate alle visite ispettive ed ai con- trolli sul luogo (senza spiegare quale fosse stata la concreta incidenza dell'indicato inadempimento nel momento in cui erano effettivamente 4di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avvenuti i vari e ripetuti episodi di danneggiamento che avevano interessato - nel tempo - l'immobile in questione, anche prima della conclusione dei contratti del 2009)». La Corte di appello ha riportato poi un altro brano della sentenza di primo grado incui si accertava «la condotta poco accorta della società attrice che provocava il distacco dell'energia elettrica determinando così l'interruzione dell'attività dei dispositivi di antifurto elettronici segnalata sin dal 11/08/2010 senza nessun risultato».La Corte di appello ha ribadito infine che tale ratio non ha avuto alcuna censura da parte della appellante e che ciò determina l'inammissibilità dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado, assorbendo «anche le ragioni di infondatezza dell'appello proposto con riferimento alla questione della domanda ricon- venzionale che era stata proposta dalla HSC per il pagamento del saldo delle fatture emesse». 3. –Contrariamente a quanto mostra di ritenere l’[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza nel proprio controricorso,la parte ricorrente ha – come si è potuto constatare da un accesso ai fascicoli di causa – rispettato i requisiti previsti dall’art.342 c.p.c. ed ha efficacemente criticato le più rationes decidendi della pro- nuncia di primo grado (ammesso e non concesso che sia persuasiva la rico- struzione di una tale pluralità di ragioni compiuta dalla Corte di appello). L’atto di appello tratta infatti analiticamente della sussistenza del nesso causale tra lo stato di devastazione dell’immobile de quo e gli obblighi gra- vanti a carico di HSC e IVNCR dai contratti stipulati con la parte attrice, indicando le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il Tri- bunale a ritenere la sussistenza del nesso. Nel ricorso (p. 17 ss.) se ne riportano i brani rilevanti, in cui si argomenta che «nessuna delle due so- cietà incaricate della vigilanza dell’immobile ha provveduto a segnalare tempestivamente un evento che, considerata la sua enorme portata, ha ri- chiesto evidentemente un lungo periodo di tempo per il suo verificarsi e soprattutto la presenza di numerose persone e adeguati mezzi per aspor- tare il materiale divelto. Si ricorda infatti che l’immobile aveva subito gravi 5di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. danneggiamenti su tutti i piani dell’edificio, ai controsoffitti, pavimenti e ri- vestimenti, sono state rimosse e sottratte numerose parti degli impianti, come ad esempio i fili di rame presenti nei cavi elettrici, motori ed altri parti elettriche, mobiletti fan coil, pezzi di sanitari e rubinetteria, parti di apparati delle cabine elettriche, delle centrali termiche e dei gruppi frigoriferi, ele- menti degli impianti di elevazione, etc. Risulta pertanto evidente che qua- lora la IVNCR avesse eseguito diligentemente i propri obblighi contrattuali, effettuando visite ispettive in orari diversi e quindi imprevedibili, le pattuglie delegate ai servizi di ronda e di ispezione interna del perimetro dell’immo- bile avrebbero certamente intercettato i soggetti non autorizzati all’interno dell’area, sventando in tal modo gli intenti criminosi. Allo stesso modo, qua- lora la HSC avesse effettuato diligentemente l’attività di piantonamento all’interno dell’edificio con personale in divisa, qualificato ed addestrato, il personale si sarebbe di certo accorto della presenza di malintenzionati all’in- terno dell’Immobile. In particolare, con riferimento alla HSC, è la stessa IVNCR a rilevare che in occasione di un accesso presso l’immobile non era stato rinvenuto nessun addetto della HSC all’interno dell’edificio […]. Priva di fondamento è, pertanto, l’argomentazione del Tribunale nel ritenere non provato il nesso causale tra la condotta delle appellate ed i danni causati». Seguono indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso attesta inoltre (p. 20 ss.) che l’atto di appello ha attaccato anche l’argomentazione relativa alla condotta negligente nel distacco dell’energia elettrica, segna- lando che l’unica comunicazione che aveva ad oggetto tale aspetto era del 10/08/2010, mentre successivamente nessuna delle due società appaltatrici si curava più di segnalare il problema alla committente, che in ogni caso si era attivata presso il fornitore del servizio, aggiungendo che dal 10/08/2010 al 12/11/2010 né IVNCR né HSC non effettuavano alcuna ulteriore segna- lazione riguardo la mancanza di energia elettrica ed anzi continuavano a prestare servizio, senza eccepire alcuna difficoltà operativa o anomalia per oltre 3 mesi. Nell’atto di appello si argomentava quindi che, se la mancanza 6di 6 – 36833/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di energia avesse costituito effettivamente una limitazione al servizio, le due società appaltatrici avrebbero dovuto informare diligentemente la com- mittente dell’impossibilità di svolgere il proprio incarico o anche chiedere lo scioglimento del contratto al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità. Si concludeva nel senso che: «Non avendo agito in tal modo, è palese che entrambe le convenute avessero ritenuto di poter adempiere ugualmente ai propri obblighi contrattuali. Significativa al riguardo è lacircostanza che la HSC non abbia mai sollevato alcuna eccezione in relazione alla mancanza di energia elettrica durante la vigenza del contratto, atteso che i propri ope- ratori prestavano vigilanza all’interno dell’immobile. 4. –Parimenti fondato è il secondo motivo. La motivazione della Corte di appello sul punto è in effetti apparente , poiché non è dato comprendere come ed in che senso le argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. possano «as- sorbire» anche le ragioni di infondatezza dell’appello proposto con riferi- mento alla questione della domanda riconvenzionale che era stata proposta dalla HSCper il pagamento del saldo delle fatture emesse. 5. –Sono accolti entrambi i motivi di ricorso, è cassa ta la sentenza im- pugnata in relazione aimotivi accolt i , è rinvi ata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impu- gnata
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