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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24530/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, non è connotato dal requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto privo di alcun effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto con cui la Corte territoriale ha ravvisato nel contegno serbato dal ricorrente l'elemento materiale degli artifizi e raggiri propri della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è valutata la condotta complessivamente tenuta dall'imputato consistita nel presentarsi qualificandosi manager bancario, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'orologio Rolex acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con la venditrice che gli aveva rappresentato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, non è connotato dal requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto privo di alcun effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto con cui la Corte territoriale ha ravvisato nel contegno serbato dal ricorrente l'elemento materiale degli artifizi e raggiri propri della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è valutata la condotta complessivamente tenuta dall'imputato consistita nel presentarsi qualificandosi manager bancario, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'orologio Rolex acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con la venditrice che gli aveva rappresentato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu
Sentenza Cassazione n. 24530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris