CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29124/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è associato alle conclusioni del codifensore, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 17 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di concussione di cui al capo 2 e, riqualificata ai sensi degli artt. 56 e 346-bis cod. pen. la condotta contestatagli al capo 3, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, articolando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. Invero, l'imputato avrebbe semplicemente millantato una propria generica mediazione illecita con un non meglio identificato amico in servizio presso la Questura, senza riferimenti a un soggetto che in concreto rivestisse la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio. Peraltro, non è emerso nessun elemento da cui desumere sue effettive relazioni all'interno dell'Amministrazione, dove anzi godeva di scarsa stima; la persona offesa, dunque, non avrebbe mai potuto fare affidamento sulla fantomatica possibilità di interferenza prospettatagli. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La Corte di appello non avrebbe, infatti, offerto un'adeguata risposta al motivo di gravame con cui si invocava il riconoscimento di una desistenza volontaria, considerando la questione assorbita all'esito del precedente giudizio di legittimità. Emergerebbe, invece, dall'istruttoria come, a seguito del diniego della persona offesa di avvalersi del suo intervento presso la Questura, Lattanzi abbia interrotto ogni contatto, senza mai più incontrarla o avere qualcosa a che pretendere. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La condotta - consistita in una sola telefonata con cui si richiedeva una somma di denaro per annullare una denuncia in Questura - dovrebbe considerarsi del tutto inidonea a conseguire l'obiettivo avuto di mira e a ledere il bene giuridico tutelato, tenuto conto dell'immediato rifiuto della controparte e dei notori cattivi rapporti esistenti tra Lattanzi e la Polizia di Stato. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 346-bis e 640 cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo alla mancata qualificazione dei fatti come truffa (non procedibile per difetto di querela), in difetto di prova della possibilità di condizionare la condotta di un pubblico ufficiale.3.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 346-bis, comma 5, cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante speciale "interna", avuto riguardo all'incensuratezza, al corretto contegno processuale, all'esiguità della somma richiesta e mai versata e all'assenza di danno patrimoniale. 4. Ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di credibilità della persona offesa, già oggetto del rinvio da parte della Corte di cassazione, e alla mancata assunzione di prova decisiva (dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], del quale era stata disposta la rinnovazione dell'esame, non effettuata per il decesso del teste). Secondo la difesa, nonostante le palesi contraddizioni nel racconto della persona offesa e la loro incoerenza con la piattaforma probatoria, il giudizio di colpevolezza per il capo 3 si fonderebbe soltanto su tale fonte orale, nonostante le esplicite indicazioni del giudice di legittimità. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 346-bis cod. pen. (disposizione non in vigore al momento dei fatti), nonché mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta continuità normativa, sconfessata dalla recente giurisprudenza, tra il delitto per cui si procede e l'abrogata fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. 5. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risultano fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]<olo e il secondo motivo del ricorso a firma degli avv.ti Sorge e Rump<olo. 1.1. Per quanto attiene agli ambiti decisionali rimessi in concreto al giudice del rinvio, occorre premettere che la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 28946 del 16 settembre 2020, aveva annullato la prima decisione della Corte di appello di Napoli, avendo riscontrato una lacuna motivazionale - omissione grafica in ordine alla rinnovazione istruttoria richiesta con l'atto di appello - per sanare il vuoto argomentativo riscontrato sul punto, se del caso procedendo preliminarmente ad ulteriori approfondimenti istruttori. Tale vizio impediva la disamina delle ulteriori doglianze, logicamente subordinate all'esito dell'accertamento demandato al giudice del rinvio. Devono essere annoverate tra queste «ulteriori doglianze», poiché non già oggetto di espressa valutazione in sede di legittimità, anche quelle relative alla (ennesima) riqualificazione della vicenda ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen.; la Corte di cassazione, sul punto, si è limitata ad escludere che la sussunzione sotto tale Li fattispecie incriminatrice costituisse una violazione dei diritti di difesa dell'imputato, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Peraltro, per quanto riguarda nello specifico il capo 3, si è affermato che «vi è continuità normativa con il novellato disposto dell'art. 346 bis cod. pen., solo per le ipotesi di millantato credito riconducibili al primo comma dell'abrogato art. 346 cod. pen., dovendosi escludere la medesima soluzione per quelle di cui al comma 2 della stessa disposizione e che la sentenza impugnata sul punto non sembra precisare con specificità a quale delle due fattispecie risultino riferibili i fatti ascritti al Lattanzi» (aggiungendo, poi, che la questione sarebbe stata di fatto irrilevante, non risultando mai neppure adombrata l'ipotesi che la somma fosse stata richiesta con il pretesto di comprare il favore del pubblico ufficiale). Nessuna preclusione era dunque in effetti maturata, all'esito del giudizio rescindente, in ordine all'applicabilità dell'art. 346-bis cod. pen. ai fatti per cui (ancora) si procedeva. Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, senza essere vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-02; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629-02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389). Anche per quel che concerne taluni passaggi argomentativi presenti nella sentenza di annullamento riconducibili al vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in particolare, in tema di completezza della rubrica imputativa), il giudice del rinvio doveva comunque ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da riflessioni ob iter contenute nella motivazione della sentenza di legittimità (Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, Brunno, Rv. 285142; Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256893). 1.2. Nel giudizio rescissorio, la Corte partenopea, muovendo dal dictum della pronuncia di annullamento (e andando, legittimamente e in parte, di contrario avviso, per quel che riguarda la possibile correlazione tra quanto richiesto e la prospettata attività contra ius dell'ignoto pubblico ufficiale), postula la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 346-bis, secondo comma, cod. pen. e ritiene sussistere tutti gli elementi costitutivi del reato: Lattanzi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, avrebbe indebitamente tentato di farsi promettere una somma di denaro come prezzo con cui remunerare l'intraneus (p. 12, «Va invece confermata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto tentato di cui al punto 3, secondo la riqualificazione compiuta dalla Corte di appello. In questo caso, infatti: esplicita era la richiesta di denaro, finalizzata alla remunerazione di un pubblico ufficiale o di un pubblico servizio (e cioè di colui che aveva il potere di archiviare la pratica)»). 2. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 19357 del 29 febbraio 2024, Mazzarella, Rv. 286304, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 del 2019, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Nel caso di specie, i fatti, per come contestati a Lattanzi sub 3, risultano commessi nell'anno 2605. L'art. 346, secondo comma, cod. pen. («La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da cinquecentosedici euro a tremilanovantotto euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare»), applicabile ratione temporis, come visto, è stato abrogato, a decorrere dal 31 gennaio 2019. La cesura, sancita da questa Corte regolatrice nel suo massimo consesso, tra tale disposizione e il delitto di nuovo conio di cui all'art. 346-bis cod. pen., aggiunto, nella sua versione originaria, dall'art. 1, I. 6 novembre 2012, n. 190 (e in quella attualmente vigente dall'art. 1 comma 1, lett. t), della citata legge n. 3 del 2019), impedisce di ritenerne una qualsivoglia ultrattività. Neppure risulterebbero formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi del diverso delitto di truffa (in particolare, l'idoneità decettiva della condotta fraudolenta), pure astrattamente configurabile, di modo che, in ossequio al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, non viene in concreto rilievo la possibilità di riqualificare la vicenda per cui è processo ai sensi dell'art.640 cod. pen. 3. Le considerazioni sin qui esposte, in conclusione, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'esame dei residui motivi di ricorso, nonché dell'istanza di rinvio in data 6 giugno 2024 correlata all'iter legislativo del disegno di legge n. 1718, resta assorbito da tale statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnat