CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avvocatoAMEDEO CHIANTERA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 09/05/2024 R.G.N. 664/2023;Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.1. L’odierno ricorrente ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Napolie, premesso di aver acquisito ai sensi dell’art. 1 CCNL di settore il diritto diprecedenza nelle assunzioni a termine come professore di orchestrapresso il teatro [OSCURATO:PERSONA] di Napoli a decorrere dal novembre 2019, hadedotto di aver lavorato alle dipendenze della fondazione a decorrere dal2013 con una serie di 31 contratti a tempo determinato, stipulati nell’arcodi 9 anni, nulli ed invalidi per superamento della durata massima e perassenza di clausola giustificativa (in ragione del fatto che vi era unaesigenza stabile della posizione professionale del ricorrente in ragionedella esiguità dell’organico funzionale dell’orchestra) e chiesto laconversione in un unico rapporto a tempo indeterminato ed il risarcimentodel danno forfettizzato.2. Il Tribunale ha dichiarato la illegittimità del termine di durataapposto ai contratti di lavoro a decorrere dal 9/5/2019 (per superamentodel limite di 24 mesi ratione temporis previsto) e per l’effetto ha dichiaratoche tra le parti si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato e concondanna della fondazione al pagamento di una indennitàomnicomprensiva pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione, spesecompensate.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale ed il Bossone appelloincidentale.4. La Corte d’appello di Napoli ha accolto entrambe le impugnazioni.Ha ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a termine stipulati trale parti.RGN 24064/2024Pag.2Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.5542/2023 sulla esclusione della possibilità di conversione dei contratti atermine dichiarati illegittimi.Ha individuato la misura sanzionatoria nel risarcimento del dannocomunitario in base ai parametri di cui all’art. 8 della legge n. 604/1966nella misura di 12 mensilità.5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AlfonsoBossone con cinque motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 22comma 2 del d.lgs. 367/1996.Assume che anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 e del d.l.34/2014 troverebbe applicazione la disciplina dettata in tema dinecessaria sussistenza di una ragione oggettiva che deve sorreggere ilcontratto.2. Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei contratti stipulati adecorrere dal 9/5/2019 (per superamento del termine di 24 mesi di cui alD.L. n. 87/2018 conv. in L. n. 96/2018) e la pronuncia è stata appellatadalla Fondazione, che ha censurato il capo della decisione inerente allanullità dei rapporti instaurati dopo il superamento della soglia massima,mentre l’appellato incidentale ha impugnato la sola quantificazione deldanno.Sulla legittimità dei contratti stipulati antecedentemente alsuperamento dei 24 mesi si è, dunque, formato il giudicato.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12delle preleggi in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 367/1996.Assume che ad un ente avente natura privatistica, comeespressamente previsto per le FLS (artt. 1 e 4 e d.P.R. n. 117/2011), vaRGN 24064/2024Pag.3Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026applicato il regime di lavoro dell’impiego privato in conformità all’espressavolontà del Legislatore, che risulta invalicabile per l’interprete del diritto.Contesta alla Corte d’appello di aver aderito all’orientamento espressodalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 22febbraio 2023, che avrebbero operato “una regressione a zero dellacostante nomofilassi della natura giuridica delle FLS e dei rapporti dilavoro alle loro dipendenze (e, dunque, della sanzione principe dellaconversione in tempo indeterminato) operando un macroscopico erroreinterpretativo, ossia un’interpretazione contraria all’espressa disposizionenormativa e per tal guisa violativa degli artt. 12 e 14 Preleggi”.Precisa ancora il lavoratore che “le S.U. del 22.02.2023, purasseverando che le fondazioni lirico sinfoniche hanno natura formalmenteprivata, in ragione dei vincoli imposti dal Legislatore per il perseguimentodel vincolo di bilancio delle FLS ritiene che la disciplina dei rapporti dilavoro sia da individuare in quella dell’impiego pubblico di cui al d.lgs. n.165/2001. Col che, operando, di fatto, una interpretazione contra legem,ossia contro l’espressa volontà del Legislatore stesso”.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 e14 delle preleggi in relazione all’art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 ed all’art. 3del d.P.R. n. 117/2011.Ricollegandosi alle censure di cui al secondo motivo, insiste nelsostenere che il rapporto di lavoro è privatistico ed in quanto tale vaapplicata la normativa che prevede la conversione del rapporto in caso diillegittima apposizione della clausola di durata.Assume che la Corte napoletana abbia erroneamente dichiarato diaderire a quanto assumono le Sezioni Unite laddove - nonostante l’art. 22d.lgs. n. 367/1996 (all’unisono con l’art. 3, comma 5, del d.P.R. n.117/2011, tutt’ora vigente) contenga l’espressa vox iuris e lainequivocabile intenzione del Legislatore di disciplinare il lavorosubordinato alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche secondo ilregime di diritto comune, ossia dell’impiego privato - sanciscono che leRGN 24064/2024Pag.4Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine delle FLS (inragione della sussistenza di deroghe intersettoriali che caratterizzano talirapporti di lavoro) appaiono analoghe a quelle che caratterizzano ilpubblico impiego privatizzato, e va applicata, in via analogica, a talirapporti di lavoro, la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, e così dell’art.35 sul requisito del concorso pubblico e dell’art. 36, comma 5 (ex comma2) sul divieto di conversione in caso di riscontrate nullità del lavoro atipico.Evidenzia che l’opzione interpretativa risulta essere contra legem perchéin aperta violazione delle espresse disposizioni del Legislatore ed in apertaantitesi della nomofilachia monolitica e consolidata delle Sezioni Unite, dal1987 al 2023, delle Sezioni semplici della S.C., delle Sezioni Riunite dellaCorte dei conti e della giurisprudenza amministrativa, nonché in violazionedel giudicato costituzionale di cui alla sent. n. 260/2015 e degli artt. 134 e136 Cost. e degli artt. 27 e 30 della L. 53/1987.5. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.6. La sentenza impugnata nell’escludere la possibilità della conversionein rapporto a tempo indeterminato e nel riconoscere al ricorrente il solorisarcimento del danno cosiddetto comunitario (liquidato equitativamentesulla base del criterio indicato da Cass., S.U., n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass., S.U., n. 5542/2023), si è uniformata alprincipio di diritto enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n.5542/2023, principio dal quale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc.civ. la sezione ordinaria non si può discostare.Infatti, ai sensi della disposizione indicata, un’eventuale noncondivisione del principio affermato potrebbe, al più, giustificare unanuova rimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nella fattispeciedifettano i presupposti (così come quelli per un rinvio all’udienzapubblica), in quanto il ricorso muove da una lettura non condivisibile dellacitata pronuncia (si vedano, con riguardo ad analoghi motivi di ricorso,Cass. nn. 3479 e 3480 del 2025).RGN 24064/2024Pag.5Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026In particolare, le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessa normativainerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, non hanno negato laqualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione chedi conseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti diimpiego pubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 165/2001 edell’art. 36 che per gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazionedel rapporto tempo indeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso allavoro a termine) ma, richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspettipubblicistici rimasti immutati all’esito della privatizzazione, hannoevidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte della qualificazioneprivatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati,deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina allaquale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dallegislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllopubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non sirinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema”. Enon è senza rilievo sottolineare al riguardo che di detta disciplinaderogatoria, via via adottata dal legislatore, dà atto anche la sentenzadella Corte costituzionale n. 260/2015.7. Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unitevalorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti,in relazione alle disposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempohanno imposto alle fondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni ohanno subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previosuperamento di procedure concorsuali. Ciò in continuità conl’orientamento già espresso da Cass. S.U. n. 26724/2007, poi ripreso eribadito da Cass. S.U. n. 8472/2022 e Cass. S.U. n. 33719/2022, secondocui è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, purformalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall’art.1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovutoimpedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatoreRGN 24064/2024Pag.6Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizionisoggettive o oggettive per la sua stipulazione.Le Sezioni Unite hanno, quindi, evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, chetale si è soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’attoposto in essere possa validamente produrre gli effetti di altro contratto,sicché la stessa non può operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveliaffetto da nullità.»8. Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomenti chepossano indurre ad una rimeditazione del principio già espresso (la cuicorrettezza, tra l’altro, trova conferma nella successiva evoluzione dellanormativa oltre che nelle più recenti pronunce della Corte di Giustizia - v.infra -) giacché i contratti specificamente impugnati nel giudizio che cioccupa sono stati instaurati in un momento successivo all’entrata in vigoredella normativa che ha imposto specifiche condizioni per l’instaurazionedei rapporti a tempo indeterminato (non sono estensibili alla fattispecieprincipi affermati in relazione a rapporti a termine risalenti ad epocaantecedente al 2005, quando ancora i limiti assunzionali non erano statiposti dal legislatore).9. Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla direttiva 1999/70/CE anche in tal caso il ricorso prospettauna lettura parziale della motivazione della sentenza CGUE 25 ottobre2018, Sciotto, perché la Corte di Giustizia ha con chiarezza affermato chela clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abusonella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membria prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in unostabile rapporto di impiego.La pronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abusol’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimento del danno edin tal senso è chiaro il punto 62 ove si evidenzia che “l’ordinamentogiuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-RGN 24064/2024Pag.7Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata alpunto 60 della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo dicontratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore,contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto allasentenza del 7 marzo 2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”.La medesima agevolazione probatoria, che Cass., Sez. Un., n.5072/2016 ha ritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE haritenuto sufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda allacitata sentenza Santoro), è stata riconosciuta da Cass., Sez. Un., n.5542/2023 anche in favore degli assunti a termine alle dipendenze dellefondazioni lirico sinfoniche, sicché, trattandosi di questioni sulle quali laCorte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisa ragione alcuna perdisporre il rinvio pregiudiziale (anche sul punto v. infra).10. Va detto, poi, che il ricorso, nella parte in cui prospetta il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazionilirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alledipendenze di privati, non considera la specialità della disciplina, cheimpone precisi vincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti diassunzioni, necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo delprevio espletamento di procedure concorsuali) e che rendono le duesituazioni a confronto non comparabili.11. Con il quarto motivo il ricorrente assume che i divieti intersettorialirichiamati dalla Corte d’appello non integrassero, nel regime anteriore allanovella del 2019, un divieto assoluto di conversione, ma solo limiti relativiall’assunzione a tempo indeterminato, sicché la negazione della tutelareintegratoria si porrebbe in contrasto con il pregresso diritto vivente;deduce altresì che il divieto assoluto introdotto dalla l. 81/2019costituirebbe un regresso delle tutele, in violazione della clausola 8.3RGN 24064/2024Pag.8Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e non potrebbecomunque essere retroproiettato ai rapporti sorti in epoca anteriore.12. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4TUE e dell’art. 288 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione,interpretazione conforme ed equivalenza delle tutele antidiscriminatorie,sostenendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso lacomparabilità tra i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche e quelli dialtri settori del lavoro privato o del pubblico impiego comparabile, cosìnegando la rilevanza della discriminazione indiretta derivante dal divieto diconversione e omettendo di applicare, in favore della categoriaasseritamente svantaggiata, la medesima tutela riconosciuta ai lavoratoricomparabili, ossia la conversione del rapporto accompagnata dalla tutelaindennitaria.13. Anche il quarto e quinto motivo sono infondati sulla base deiprincipi espressi dalle Sezioni Unite sopra richiamati, e qui ribaditi, nonchécon riferimento alla clausola di non regresso del principio in forza del qualetale clausola opera solo nei casi in cui la normativa si ponga in strettarelazione con l’attuazione della direttiva (cfr. CGUE 11 novembre 2010, incausa C- 20/10, Vino). Nell’ordinamento eurounitario le clausole di nonregresso, pur operando anche successivamente al primo recepimento delladirettiva, non implicano la assoluta immodificabilità della normativaprevigente e non sono ostative a modifiche successive che trovino, comenella fattispecie, giustificazione non nella necessità di trasporre ladirettiva, bensì su esigenze sopravvente o su mutamenti socio-economici,il cui apprezzamento è riservato al legislatore nazionale.14. Il ricorrente, sul presupposto che le Fondazioni liriche hannonatura privata, insiste ancora una volta perché venga sottoposte arevisione la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5542/2023rilevando che tale decisione (e la gemella n. 5556) non ha fatto buongoverno dell’art. 4 TUE e dell’art. 288 TFUE laddove assume che non èpossibile una comparazione tra i lavoratori precari delle fondazioni e iRGN 24064/2024Pag.9Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026lavoratori precari del regime generale dell’impiego privato (capo 25.2,sent. n. 5556/2023; capo 24.2, sent. n. 5542/2023), atteso che le duediscipline, l’una correlata all’altra da un mero rapporto di species a genus,sono entrambe refluenti nell’ambito della disciplina di diritto comune dellavoro privato (alla cui disciplina è correlata la sanzione dellatrasformazione in tempo indeterminato in caso di nullità dei rapporti atermine: cfr. Corte cost. sent. n. 303/2011 - Massima n. 35924), per ilsolo fatto che il Legislatore (in piena violazione del giudicato costituzionalee delle norme UE frutto della nomofilachia della CGUE) ha previsto “precisivincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni,necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo del previoespletamento di procedure concorsuali)” – rivelatisi invero insussistenti edillegittimi.Chiede che sia emessa ordinanza ex art. 267 TFUE, affinché la CGUEvaluti la possibile sussistenza della violazione dell’art. 4 del TUE e dell’art.288 TFUE da parte del comma 3-ter, dell’art. 29, del d.lgs. n. 81/2015(introdotto dal D.L. 59/2019 conv. con modif. in L. 81/2019), sotto idiversi profili emarginati (violazione del principio di equivalenza delletutele antidiscriminatorie – capi 69 a 72 sentenza Sciotto, capi 66 e 67sentenza Milkova e sentenza Egenberger, [OSCURATO:PERSONA]; violazione delprincipio di non regresso delle tutele, Clausola 8.3 Direttiva 70/1999/CE).15. Come già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che non sussistano ipresupposti per una nuova sottoposizione della questione alle SezioniUnite di questa Corte (né per una rimessione alla pubblica udienza, comesollecitato dal Procuratore Generale).16. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente a fondamento deimotivi di ricorso sono state tenute presenti nella decisione del massimoCollegio di legittimità, che le ha disattese.Le Sezioni Unite, proprio sulla scorta della sentenza della Corte digiustizia del 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilitàdel divieto di conversione con la direttiva 1999/70/CE evidenziando che laRGN 24064/2024Pag.10Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026clausola 5, punto 2, rimette, infatti, agli Stati membri la scelta di una opiù misure indicate per prevenire l’abuso dei contratti a termine(indicazione delle ragioni oggettive, la durata massima complessiva deicontratti, il numero dei rinnovi), senza istituire “un obbligo generale (...)di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato deicontratti di lavoro a tempo determinato” , dovendo però “adottare misureche rivestano un carattere non solo proporzionato, ma anchesufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dellenorme adottate in applicazione dell’accordo quadro” .17. In linea con tale interpretazione, non sorprende, dunque, ladisciplina attuale secondo la quale il rapporto di lavoro a termine puòessere instaurato soltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti otemporanee con atto scritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari dellenorme che dispongono la durata, la proroga o i rinnovi del contratto dilavoro, comporta il risarcimento del danno. Tale rimedio era, tra l’altro,già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti dilavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a cui,evidentemente, la regolamentazione delle FLS si ispira e su cui già si eraespressa la Corte di giustizia : non in ordine alla scelta del rimedio, deltutto legittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quandol’entità del risarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza,proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti atermine.17. Per il resto, il ricorrente propone una lettura delle decisioni delleSezioni Unite che non corrisponde a quanto nelle stesse affermato.18. In particolare non risulta fondato il rilievo che prospetta ilcarattere discriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti dellefondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settoreoperano alle dipendenze di privati, trattandosi di situazioni noncomparabili considerata la ben scandagliata specialità della disciplina deglienti lirici che impone precisi vincoli al datore di lavoro, ignoti al dirittoRGN 24064/2024Pag.11Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto di requisiti formali esostanziali, obbligo del previo espletamento di procedure concorsuali).19. Le Sezioni Unite di questa Corte del 2023 hanno, poi, già esclusoche la conversione del rapporto a termine possa derivare dalla necessariaconformazione al diritto dell’Unione ed in particolare alla clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, poichél’ordinamento giuridico interno italiano, come richiesto dalla Corte diGiustizia europea, prevede, in tale settore, un’altra misura effettiva perevitare, ed sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti atempo determinato.20. Né il dedotto carattere privato delle Fondazioni liriche puòcondurre ad esiti diversi da quelli evidenziati dalle Sezioni Unite del 2023.Queste ultime, muovendo, come sopra evidenziato, dalla distinzionetra imperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi,prevalente, secondo la quale sono inderogabili le disposizioni cheimpongono specifici comandi e divieti e, al contempo, imperative quandoposte a tutela di un interesse generale, qui esplicitato nelle finalitàprofessionale dei quadri artistici e dell’educazione musicale dellacollettività che giustificano i vincoli imposti dall’ordinamento nella gestionedel personale.La natura imperativa delle disposizioni in esame ha, così, aperto alleSezioni Unite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambitodelle c.d. nullità virtuali, categoria che assolve al compito di consentire ladichiarazione della nullità dell’atto negoziale, anche quando, come nelcaso di specie, la norma imperativa violata non preveda espressamentedetta sanzione.Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sulcontenuto delle norme imperative.Si tratta di una precisazione importante che prende le mosse dallateoria sulla separazione tra norme relative al contenuto del contrattoRGN 24064/2024Pag.12Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026(regole di validità) e norme che prescrivono comportamenti a carico di unodei contraenti (regole di condotta).Soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primocomma dell’art. 1418 cod. civ.Accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamati, in quantoregole che impongono una condotta, sarebbero pertanto estranee allacategoria delle nullità virtuali.Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde, tuttavia,di significato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condottadalla cui applicazione discende l’accertamento in merito alla validità omeno degli atti giuridici negoziali. Il principio di separazione è volto,semmai, a impedire che l’invalidità del contratto possa derivare dallaviolazione della clausola generale di correttezza e buona fede, in tal sensodelimitando il significato di regola di condotta.Al contrario «sono da ricondurre alle norme imperative, chedeterminano nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle chefanno divieto assoluto di stipulazione del contratto, anche le disposizioniche, pur fissando apparentemente un obbligo di comportamento esternoalla fattispecie negoziale in senso stretto, limitano il potere di autonomiacontrattuale e ne consentono l’esplicazione solo in presenza dellecondizioni richieste, sempre che quest’ultime rispondano ad interessipubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo il bilanciamento operatodal legislatore, l’autonomia del singolo viene ad essere subvalente».21. Si consideri, del resto, che, nel caso delle fondazioni liriche anchela normativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, comenovellato dal d.l. n. 87/18 - ha previsto che al personale artistico e tecnicodelle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21, e cioènon si applica la trasformazione: si tratta di disposizione in linea con lagiurisprudenza della Cassazione che sancisce in via definitiva il divieto diRGN 24064/2024Pag.13Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026trasformazione che, prima non espresso, si era ricavato dai vincoliassunzionali già previsti.Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. in L. 8 agosto 2019 n. 81,con il quale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezzeinterpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche delpersonale. Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per ladefinizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche,secondo uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto.Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avveniremediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite daciascuna fondazione e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità eimparzialità nonché degli altri princìpi in vigore nelle pubblicheamministrazioni ed essere contenute, oltre che nel limite della dotazioneorganica, entro un contingente corrispondente alla spesa complessiva delpersonale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, fermarestando le compatibilità di bilancio.Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violazionedelle norme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati nelcomma 3-bis, esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato,con diritto per il lavoratore al solo risarcimento del danno e con lapossibilità per le fondazioni di recuperare le somme pagate nei confrontidei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpagrave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n. 81/2015).22. È così confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti dilavoro a termine delle FLS che, quanto al reclutamento, presentacaratteristiche analoghe a quelle che contraddistinguono il pubblicoimpiego privatizzato, così come già reso evidente nella disciplina dellalegge n. 100/2010, come riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nellamotivazione della sentenza 11 dicembre 2015 n. 260. Anche di dettadecisione il ricorrente fornisce un’interpretazione non condivisibile perchéla pronuncia, che ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo e restaRGN 24064/2024Pag.14Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026circoscritta alla legittimità della legge di interpretazione autentica, dà attoin motivazione della disciplina derogatoria dettata dal d.l. n. 64/2010 «inun disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzazione dellaspesa», disegno poi reso ancor più evidente dai successivi interventilegislativi, che non venivano in rilievo in quella sede e che le Sezioni Unitehanno poi apprezzato.In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve attenersialla ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendoancora una volta conto delle limitazioni economiche e normative gravantisulle fondazioni lirico-sinfoniche.23. L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delleevidenziate peculiarità delle fondazioni lirico-sinfoniche e le normeimperative lì messe in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione delpersonale, sono state vieppiù valorizzate dal legislatore nei successiviinterventi normativi.Ed allora, i rilievi del ricorrente che insistono a monte sulla violazionedel diritto unionale non colgono nel segno e non sono idonei non solo aconfutare ma neppure a far dubitare ragionevolmente della coerenza delcomplesso ragionamento posto a base delle indicate decisioni dovendosiulteriormente ribadire che non è prospettabile una diversità di trattamentocon i rapporti di diritto privato, perché, come chiaramente evidenziatodalle Sezioni Unite, le Fondazioni sono soggetti di diritto privato masottoposti ad una disciplina parzialmente derogatoria a quella comunepropria dei rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto privato.24. Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE nonmerita accoglimento essendosi quest’ultima già pronunciata con decisionitenute presenti dalle Sezioni Unite di questa Corte, non smentite, ed anziconfermate, da quelle intervenute successivamente all’intervento delmassimo organo della nomofilachia.25. Basti ricordare che già la pronuncia della Corte di Giustizia UE 25ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto, come sopra ricordato, ha conRGN 24064/2024Pag.15Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026chiarezza affermato che la clausola 5 impone unicamente di sanzionare inmodo effettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma nonobbliga gli Stati membri a prevedere la necessaria conversione delrapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego. La suddettadecisione, inoltre, chiamata a decidere se la normativa nazionale (inparticolare di cui all’articolo tre comma sei del decreto-legge numero 64del 2010…, convertito, con modificazioni nella legge 29 giugno 2010numero 100 nella parte in cui stabilisce che “non si applicano in ogni casoalle fondazioni lirico sinfoniche le disposizioni dell’articolo uno commi 1 e 2del decreto legislativo 368 del 2001”) sia contraria alla clausola 5dell’accordo quadro - ha evidenziato come in ogni caso agli Stati membrivada riconosciuta “un’ampia discrezionalità a tale riguardo dal momentoche essi possono scegliere di far ricorso a una o più misure enunciate dallaclausola 5 punto1 lettere da a) a c) oppure a norme equivalenti esistenti”.L’unico, invalicabile limite rimane tuttavia quello secondo cui il singoloStato deve approntare efficaci mezzi legislativi idonei a prevenire l’abusodella successione dei contratti a termine.26. Più di recente, sul principio di non discriminazione con altrilavoratori del settore privato, è nuovamente intervenuta la CGUE con lasentenza del 29.1.2026 in causa C-668/24.In tale decisione la Corte ha ribadito (si vedano i punti da 59 a 72)che la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 nonimpone necessariamente la conversione del rapporto a tempoindeterminato essendo ammissibile un sistema che utilizzi come sanzioneprincipale il risarcimento del danno, purché questo sia effettivo,proporzionato e dissuasivo.In tale prospettiva è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unioneuna disciplina che riconosca al lavoratore un danno presunto.La Corte ha sottolineato che un risarcimento è davvero efficace solo seil lavoratore può dimostrare l'esistenza dell'abuso. Perciò ha guardato confavore alle norme che fissano una durata massima dei contratti; limitanoRGN 24064/2024Pag.16Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026rinnovi e proroghe; individuano parametri oggettivi per stabilire quandol'utilizzo del termine diventa abusivo. Quanto più l'ordinamento definiscelimiti chiari alla reiterazione dei contratti a termine, tanto più il rimediorisarcitorio diventa effettivo.Richiamando, poi, la propria giurisprudenza del 2024 in materia dipubblico impiego spagnolo, la Corte ha affermato che il risarcimento deveessere integrale e proporzionato, non può essere meramente simbolico,non deve però condurre a un arricchimento del lavoratore oltre il dannosubito.Orbene, avallando l'impianto delle Sezioni Unite n. 5542 e 5556 del2023, la CGUE ha ritenuto che la disciplina italiana è conforme ai requisitidi effettività, proporzionalità e deterrenza proprio perché consente laprova del maggior danno (esiste una indennità minima predeterminata,ma il lavoratore può dimostrare di aver subito un danno ulteriore eottenere un risarcimento superiore).27. Ed allora, la lettura che il ricorrente e l’Ufficio della ProcuraGenerale danno di tale sentenza non è condivisibile.28. Innanzitutto, va detto che superate si devono ritenere, alla lucedella recente sentenza di questa Corte n. 29455/2025, tutte leconsiderazioni che muovono dal presupposto erroneo della insussistenzadi misure volte a prevenire la reiterazione abusiva.29. Inoltre, la stessa CGUE, nella sopra ricordata sentenza del29.1.2026 in causa C-668/24, richiamando la propria decisione del 7marzo 2018 (C-494/16, Santoro), posta a base della decisione delleSezioni unite del 2023 (e che aveva già affermato la compatibilità dellaclausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine con una normativanazionale che sanzionasse il ricorso abusivo ai contratti a terminemediante il versamento al lavoratore interessato di una mera indennitàrisarcitoria, escludendo profili disrciminatori), ha sottolineato che solo unanormativa che ponga un massimale insuperabile si pone in contrasto con ilRGN 24064/2024Pag.17Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026diritto UE, non quella che prevede una presunzione e al tempo stessoconsente di superare il limite.30. Anche la pronuncia della Grande Sezione, sentenza 14 aprile 2026,C-418/24 (Obadal), si è mossa nel medesimo solco.Tale decisione, tracciando una linea molto netta sul lavoro a terminenel settore pubblico, ha evidenziato che la conversione non è imposta daldiritto UE, non obbligando la clausola 5 dell'Accordo quadro gli Statimembri a trasformare sempre il contratto a termine abusivo in contratto atempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] restano liberi di scegliere il rimedio.Anche con tale decisione (punti da 43 a 47 e da 67 a 70) si è ribaditoche il rimedio alternativo deve essere reale, occorrendo una misura chesanzioni effettivamente l'abuso, elimini le conseguenze dellaprecarizzazione, sia proporzionata e dissuasiva.Non bastano indennità modeste o rigidamente limitate (le indennitàcon doppi massimali e importi predeterminati rischiano di non compensareintegralmente il danno né di avere un'effettiva funzione deterrente) eneppure bastano procedure di stabilizzazione o responsabilità astrattedella PA.Anche tale sentenza non afferma che l'unica soluzione sia laconversione, ma ribadisce che, in assenza di conversione, deve esistereuna tutela alternativa effettiva, equivalente e dissuasiva.Per questo motivo la pronuncia va letta, nel sistema italiano, noncome un'imposizione della stabilizzazione, bensì come una verifica dellasufficienza del rimedio risarcitorio: se il risarcimento è realmenteintegrale, non soggetto a tetti rigidi e idoneo a compensare il maggiordanno, la Corte di giustizia non esige necessariamente la conversione.Anche con tale più recente decisione, la Corte di giustizia hanuovamente affermato che l'Accordo quadro non sancisce un dirittounionale alla conversione del rapporto, ma richiede che la tutelaalternativa predisposta dall'ordinamento interno sia concretamenteRGN 24064/2024Pag.18Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026effettiva, equivalente e dissuasiva, sì da reprimere l'abusivo ricorso aicontratti a termine e da eliminare le conseguenze della violazione.E tanto si coniuga con la già sopra evidenziata possibilità delrisarcimento del danno ulteriore.31. Da ultimo va osservato che non rileva la pronuncia della CGUE del13 maggio 2026 in causa C-155/25, perché in quel caso si discuteva solodella reiterazione abusiva (in relazione alla quale, quanto alle fondazionirilevano i principi affermati da Cass. n. 29455/2025 che qui si richiamano)e non della sanzione dell’abuso.32. Tanto chiarito, e ferma, dunque, la suddetta possibilità diriconoscimento del danno ulteriore, non risulta che nella fattispecie ilricorrente avesse allegato nel giudizio di merito circostanze idonee alloscopo e le considerazioni che si leggono nella memoria sono inammissibiliperché prospettano questioni di fatto senza allegare e dimostrare che nelgiudizio di merito “il maggior danno” fosse stato chiesto e provato.33. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.34. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.35. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.RGN 24064/2024Pag.19Numero registro generale 24064/2024Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 24130/2026Data pubblicazione 27/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 24064/2024Pag.20