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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 giugno 1993

Cassazione n. 05747/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1993 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2021, il Tribunale di Ferrara ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse della persona offesa lEmiliano Benini avverso il decreto emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 8 marzo 2021, con il quale era stata disposta l'archiviazione de plano del procedimento penale n. 3713/2020 R.G.N.R.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara il Benini, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, esponendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: l'abnormità funzionale dell'originario decreto del Gip del Tribunale di Ferrara, che con la decisione assunta ha bloccato irrimediabilmente il giudizio; invero, il Giudice ha violato il divieto di anticipare valutazioni di merito sulla fondatezza delle indagini suppletive richieste dalla persona offesa nel decreto di archiviazione de plano (da ultimo Sez. 5, n. 47634 del 2014), pur non versandosi nell'ipotesi eccezionale di evidente superfluità dell'attività investigativa richiesta (Sez. 5, n. 8056 del 2017); tali valutazioni possono essere espresse solo dopo aver instaurato il contraddittorio con la persona offesa nell'udienza camerale di opposizione all'archiviazione, udienza che il Gip è obbligato a fissare ogni qual volta la persona offesa indichi la necessità di altri atti investigativi, salvo l'ipotesi in cui essi si rivelino manifestamente superflui (Cass. Sez.

Un., n. 2 del 1996); a tal fine, inconferente pare l'indicazione degli atti di indagine richiesti dalla persona offesa come meramente esplorativi ed irrilevanti rispetto al tema della decisione, poiché tale riferimento adotta un parametro diverso da quello costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre nella fattispecie sussiste la violazione di legge in relazione all'art. 11 della direttiva 2012/29/UE che consacra il diritto della vittima a partecipare anche alla fase delle indagini preliminari, avendo la decisione del Gip di Ferrara impedito alla persona offesa di chiedere il riesame della decisione di archiviazione in contraddittorio tra le parti, così violando il principio sul giusto processo di cui agli artt. 111 Cost e 6, par. 1, CEDU.

3. Il procuratore generale in sede ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Va premesso che la legge n. 103/2017, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., ha ridisegnato il sistema di impugnabilità del decreto di archiviazione, introducendo l'art. 410-bis c.p.p., sostituendo al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875).

1.1. Per espressa previsione del terzo comma della suddetta disposizione, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile.

Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875).

Tale mezzo di impugnazione, resta dunque proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con quei motivi - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/20:18, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6 n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723).

2. Tanto premesso si osserva che il ricorrente pare addurre l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato.

Sul punto, giova richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità strutturale), oppure quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissilbile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013).

2.1. Nel caso di specie deve escludersi che l'ordinanza oggetto del ricorso sia inquadrabile in una delle suddette categorie processuali.

Di certo essa non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l'art. 410-bis del codice di rito ne prevede espressamente l'adozione.

Né la considerata ordinanza può essere qualificata come abnorme sotto il profilo funzionale, non avendo determinato o una stasi del procedimento, traducendosi nell'assunzione di un provvedimento costituente uno degli epiloghi definitori del "procedimento di reclamo" previsti dall'art. 410 bis c.p.p., ossia la conferma del decreto di archiviazione.

2.2. Giova richiamare in proposito quanto evidenziato da questa Corte secondo cui il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1993 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2021, il Tribunale di Ferrara ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse della persona offesa lEmiliano Benini avverso il decreto emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 8 marzo 2021, con il quale era stata disposta l'archiviazione de plano del procedimento penale n. 3713/2020 R.G.N.R. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara il Benini, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, esponendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: l'abnormità funzionale dell'originario decreto del Gip del Tribunale di Ferrara, che con la decisione assunta ha bloccato irrimediabilmente il giudizio; invero, il Giudice ha violato il divieto di anticipare valutazioni di merito sulla fondatezza delle indagini suppletive richieste dalla persona offesa nel decreto di archiviazione de plano (da ultimo Sez. 5, n. 47634 del 2014), pur non versandosi nell'ipotesi eccezionale di evidente superfluità dell'attività investigativa richiesta (Sez. 5, n. 8056 del 2017); tali valutazioni possono essere espresse solo dopo aver instaurato il contraddittorio con la persona offesa nell'udienza camerale di opposizione all'archiviazione, udienza che il Gip è obbligato a fissare ogni qual volta la persona offesa indichi la necessità di altri atti investigativi, salvo l'ipotesi in cui essi si rivelino manifestamente superflui (Cass. Sez. Un., n. 2 del 1996); a tal fine, inconferente pare l'indicazione degli atti di indagine richiesti dalla persona offesa come meramente esplorativi ed irrilevanti rispetto al tema della decisione, poiché tale riferimento adotta un parametro diverso da quello costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre nella fattispecie sussiste la violazione di legge in relazione all'art. 11 della direttiva 2012/29/UE che consacra il diritto della vittima a partecipare anche alla fase delle indagini preliminari, avendo la decisione del Gip di Ferrara impedito alla persona offesa di chiedere il riesame della decisione di archiviazione in contraddittorio tra le parti, così violando il principio sul giusto processo di cui agli artt. 111 Cost e 6, par. 1, CEDU. 3. Il procuratore generale in sede ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Va premesso che la legge n. 103/2017, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., ha ridisegnato il sistema di impugnabilità del decreto di archiviazione, introducendo l'art. 410-bis c.p.p., sostituendo al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). 1.1. Per espressa previsione del terzo comma della suddetta disposizione, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). Tale mezzo di impugnazione, resta dunque proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con quei motivi - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/20:18, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6 n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723). 2. Tanto premesso si osserva che il ricorrente pare addurre l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato. Sul punto, giova richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità strutturale), oppure quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissilbile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013). 2.1. Nel caso di specie deve escludersi che l'ordinanza oggetto del ricorso sia inquadrabile in una delle suddette categorie processuali. Di certo essa non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l'art. 410-bis del codice di rito ne prevede espressamente l'adozione. Né la considerata ordinanza può essere qualificata come abnorme sotto il profilo funzionale, non avendo determinato o una stasi del procedimento, traducendosi nell'assunzione di un provvedimento costituente uno degli epiloghi definitori del "procedimento di reclamo" previsti dall'art. 410 bis c.p.p., ossia la conferma del decreto di archiviazione. 2.2. Giova richiamare in proposito quanto evidenziato da questa Corte secondo cui il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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