CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa dì BEVILACQUA Palmina ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto con destrezza di un portafoglio detenuto dalla persona offesa in una tasca del soprabito, all'interno di esercizio commerciale e, con il ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla cir- costanza aggravante e sulla recidiva reiterata contestata, l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa. 2. Assumeva il giudice distrettuale che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la sottrazione del portafoglio sulla base della testimonianza della persona offesa che aveva riferito della sospetta e pressante sollecitudine manifestata dalla BEVILACQUA nei suoi confronti, consistita nell'averla avvicinata e intrattenuta da presso, palesando una non gradita disponibilità ad assisterla e che, una volta realizzato di non avere più il portafoglio in tasca era tornata sui suoi passi e aveva trovato la BEVILACQUA con in mano il portafoglio, intenta a prele- vare la banconota che conteneva. Escludeva altresì essere maturato il termine prescrizionale in presenza di recidiva specifica che determinava un aumento del termine prescrizionale ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. e riconosceva altresì la circostanza aggravante della destrezza in ragione della astuzia e della rapidità manifestate dalla ricorrente nell'impossessarsi del bene. 3. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, assumendo da un lato l'insussistenza del reato di furto per assenza dell'elemento psicologico, atteso che la BEVILACQUA era stata trovata dalla persona offesa nello stesso punto in cui sarebbe stata realizzata la condotta furtiva, mentre era logico prospettarsi una rapida fuga con il portafoglio e, dall'altra, la mancata consuma- zione del reato/ essendo la BEVILACQUA rimasta sotto la sfera di controllo della persona offesa, non avendo pertanto maturato un possesso esclusivo sulla res. Con una seconda articolazione deduce che, qualora fosse stata esclusa la consumazione e la ipotesi aggravata, il reato si sarebbe estinto per compimento del termine prescrizionale. Con una terza articolazione deduce difetto di motiva- zione nella parte in cui non era stata ravvisata la ipotesi dello smarrimento del portafoglio, così da potere riqualificare il fatto ai sensi dell'art.647 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili in quanto generici ed as- solutamente infondati in tutte le loro articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate non sono, infatti, propo- nibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e la ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello. I motivi inoltre non si confrontano con la motivazione della sentenza impu- gnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalla difesa in relazione alla condotta tenuta dalla ricorrente in occasione dell'episodio in og- getto, ovvero improntata ad ingiustificata, opprimente e non gradita sollecitudine e vicinanza alla persona offesa, condotta questa riconosciuta, in termini del tutto logici, quale espressione di un collaudato ed artificioso modus operandi (peraltro riscontrato dai plurimi precedenti per furto aggravato dalla destrezza). 2. Manifestamente infondato è parimenti il motivo di ricorso che assume l'er- rata qualificazione giuridica operata dal giudice di merito per avere riconosciuto la consumazione del furto aggravato, laddove si prospetta come l'azione furtiva sia stata costantemente monitorata dalla persona offesa che, tornata sui suoi passi, l'avrebbe interrotta. Invero sul punto appare costante l'insegnamento del S.C. se- condo cui per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (sez. 4, n. 22588 del 7.4.2005, Volpi e altro, Rv.232092) e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta illecita sia intervenuta sotto il costante monitoraggio della persona offesa non essendo all'uopo sufficiente una osservazione a distanza dell'azione furtiva, seguito dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto "studio" a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclu- sivo della res ai danni della persona offesa (sez.5, n.26749 del 11.4.2016, Ouer- ghi, Rv. 267266). Nella specie invero il monitoraggio della persona offesa non era stato costante né vi era stata una diretta sorveglianza della persona offesa, atteso che la stessa non aveva avuto contezza nell'immediato della sottrazione di talchè la BEVILACQUA aveva acquisito una seppure breve autonoma disponibilità del por- tafoglio, dal quale appunto era intenta a prelevare la banconota.3. Parimenti inammissibile, alla stregua delle considerazioni che precedono, è il terzo motivo di ricorso che ripropone una alternativa ricostruzione dei fatti e, conseguentemente una diversa qualificazione giuridica degli stessi (ai sensi dell'art.647 cod.pen.), esclusa dalla corte di appello con motivazione coerente e logica, trattandosi di ricostruzione congetturale ed ipotetica, giudizio non sindaca- bile nel presente giudiziwafferendo alle modalità attuative dell'azione delittuosa. 4. Alla stregua della qualificazione giuridica riconosciuta dai giudici di merito il termine prescrizionale non può ritenersi maturato in considera zione della ricor- renza della recidiva reiterata che, come evidenziato dalla Corte di Appello deter- mina una estensione del tempo necessario a prescrivere nella misura della metà, in relazione alla pena prevista per il reato ascritto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 Febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]