CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], che, deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito la destinazione a terzi dello stupefacente che l'imputata aveva occultato nell'imbottitura del reggiseno e che fu rinvenuto dal personale della polizia penitenziaria all'esito di perquisizione personale, in relazione sia al quantitativo della sostanza, pari circa 13 gr., da cui erano ricavabili 12 dosi, sia, appunto al luogo ove nascosto, nonché al fatto che la donna era in procinto di effettuare un colloquio in carcere con il figlio detenuto; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto, per un verso, la difesa, con l'appello, non aveva contestato la sussistenza della recidiva, sicché la questione non può . essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), e, per altro verso, ha evidenziato come la pena base sia stata inflitta nel minimo edittale, sicché evidentemente essa non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il