CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04023/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3037-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1 gennaio 1962, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Torino, via Collegno 44. - ricorrente - contro Ministero dell’Interno,in persona del Ministro pro tempore; Prefetto e Questore della provincia di Monza e della Brianza. - intimati - avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Monza e della Brianza in data 4 ottobre 2022, depositata e comunicata in data 5 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Lakhriraz, cittadino marocchino, giungeva irregolarmente in Italia nel 1992 e, presentata domanda di emersione, ottenevail rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato: avendo maturato, infatti,i requisiti di cui all’art. 9, T.U. Immigrazione, il ricorrente otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poi revocato. 2.Il ricorrentesposava e successivamente divorziava da una connazionale e dall’unione coniugale nascevano trefigli. Nel 2012 il ricorrente veniva tuttavia condannato ad anni 5 e mesi 4 di reclusione con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 15 dicembre 2014, circostanza che provocava la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.Liberato nel 2019,Lakhriraz si trasferiva a Lomagna (LE), via Trento 6, presso l’abitazione della figlia, [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana. 3. Presentata, pur in assenza dei requisiti, domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il ricorrente era destinatario di alcuni provvedimenti di irricevibilità adottati dall’Amministrazione.Recatosi in visita presso l’abitazione del figlio, [OSCURATO:PERSONA], sita in Bernareggio (MB), Lakhriraz veniva fermato dalle forze dell’ordine e raggiunto dalla notifica di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato e da un contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino del 1 giugno 2022. 4.Avverso il decreto di espulsione, il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di Monza che lo respingeva con ordinanza del 4 ottobre 2022, depositata e comunicata il 5 ottobre 2022. 5. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Monza sosteneva che: (i) “ deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato che risulta adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5/ter del D. Lvo n. 286/98 e sul presupposto del soggiorno illegale del ricorrente sul territorio nazionale”; (ii) “la valutazione operata dalla Prefettura sia fondata, giacché la condotta di vita del ricorrente comprova che egli possa essere annoverato tra coloro che sono abitualmente dediti alla commissione di reati". 6. Il provvedimento , pubblicato il 4.10.2022, è stato impugnato da LAKHRIRAZ Abdesselam con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 19, c. 2, lett. c), T.U. Immigrazione (pp. 4-5)”. 2.Il secondo mezzo è così rubricato: “2° vizio: Violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e art. 8, CEDU (pp. 6-8)”. 2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento anche della seconda doglianza. 2.2 Si evidenzia da parte dell’odierno ricorrente che, con il primo motivo di ricorso in opposizione al decreto di espulsione prefettizio,aveva lamentato la violazione dell’art. 19, c. 2, lett. c), T.U. Immigrazione, essendo egli ricorrente convivente con la figlia cittadina italiana –la cui testimonianza era stata altresì richiesta nelle conclusioni in via istruttoria –avendo sostenuto in quella difesa(p. 2 del ricorso) che “L’art. 19, comma 2, T.U. Immigrazione prevede, infatti, che “non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con i parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana”. 2.2 Nel caso di specie - aggiunge il ricorrente - prima di essere trattenut o presso il C.P.R. di Torino, egli conviveva presso l’abitazione della figlia, cittadina italiana, come si evincevadalla dichiarazione da costei sottoscritta (doc. 6) nonché come richiesto di provare nel corso dell’istruttoria del giudizio di opposizione, con la conseguenza che sarebbe stata presente una condizione di inespellibilità.2.3 Osserva ancora il ricorrente che, inrelazione a tali argomenti difensivi, tuttavia, il Giudice di Pace ometteva di pronunciarsi, non esistendo nell’ordinanza impugnata alcuna decisione rispetto alla denunciata violazione di legge, né alcuna risposta all’istanza di testimonianza sulla circostanza della convivenza, cosìincorrendo il giudice di prime cure nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 2.4 Il motivo di doglianza è in realtà fondato. Con deduzione sul punto autosufficiente il ricorrente ha infatti dimostrato di aver posto, in sede di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, la questione della sua condizione di soggetto non espellibile, in quanto convivente con la figlia, cittadina italiana, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 2 comma, lett. c, T.U. immigrazione, non ricevendo sulla doglianza così proposta alcuna risposta argomentativa da parte del Giudice del pace su questione peraltro rilevante e determinate per la decisione della causa, così incorrendo il giudice di prime cure nella denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 cpc (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022; Sez. 3 , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6835del 16/03/2017). 2. Il secondo mezzo – che rimane assorbito – deduce invece sempre la “Violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e art. 8, CEDU”. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Monza che, in persona di diverso giudice