CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 01049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5940/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via di TORREVECCHIA n. 118, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (80224030587), che lo rappresenta e difende , domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PALERMO n. 2137/2022depositata il 28/12/2022 . R.g. n. 5940 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 18/11/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], premessa la pendenza dei procedimenti in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionalesulla cui base era stata emessa la cartella all’origine della procedura esecutiva eavverso la sentenza resa in revocazione della prima, nonché in appello avverso la stessa cartella di pagamento sopra citata, proponeva opposizione all’ipoteca legale iscritta in data 15/06/2009 n. 15398 e R.P. 1957 e all’avviso di vendita immobiliare effettuata ai sensi dell’art. 78 d.P.R. n. 602 del 30/09/ 1972 del 3/02/2011, per oltre un milione di euro (complessivi € 1.036.580,76) che egli stesso qualificò ai sensi dell ’ art. 617 c.p.c., al Tribunale di Sciacca; la fase cautelare si concluse con la sospensione dell’esecuzione e venne introdottodallo stesso Grisafi il giudizio di merito, che, con la costituzione sia dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione,prosegu ì co l deposito di documenti e memorie ; all’esito, senza che fossedato ingresso a consulenza tecnica o ad attività istruttoria, pure richiesta dal Grisafi , l ’ opposizione venne rigettata dal Tribunale con sentenza n. 553 del 2016; [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione di merito e la Corte d’appello di Palermo , nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2137 del 28/12/2022 ha dichiara to inammissibile l’impugnazione, affermando che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c.,la sentenza di primo grado doveva essere impugnata direttamente per cassazione, in forza del disposto dell’art. 618 dello stesso codice di rito civile; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo [OSCURATO:PERSONA]; R.g. n. 5940 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. Valle rispondono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato e l ’ Agenzia delle Entrate Riscossione, con difensore del libero foro; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso, del seguente tenore:nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 codice procedura civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norma di diritto; l’assunto fondamentale è che nel ricorso erano state prospettate anche censure di merito, ossia riguardati lo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata e che il Tribunale non aveva qualificato l’opposizione quale agli atti esecutivi, cosicché la decisione della Corte territoriale, di inammissibilità dell’appello, era errata; il ricorrente, pur dilungandosi ampiamente sulla circostanza dell’avere il Tribunale esaminato la questione dell’impignorabilità (sebbene con un’evidente formulazione in via ipotetica, ossia se si potesse riqualificare l’opposizione come di merito),non riproduce in alcun modo il testo dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, ossia, in concreto dell’atto che ha dato luogo all’apertura della fase di sospensiva, in modo da palesarne l ’ esatto contenuto, se avente soltanto riferimento a vizi di carattere formale o, invece, se riferito anche a ragioni di merito concernenti il diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte degli enti impositori, cosicché non è possibile determinare se vi fosse stata anche la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e non solo, come ammesso dallo stesso ricorrente, di un’opposizione agli atti esecutivi; R.g. n. 5940 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. Valle lo stesso ricorrente, nel riprodurre il contenuto delle varie memorie depositate in corso di causa, ammette, quantomeno implicitamente, che la prospettazione di motivi di opposizione di merito, ossia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia stata effettuata soltanto con gli atti ulteriori e diversi rispetto al ricorso originario, che quindi era limitato alla deduzione di vizi di carattere meramente formale; la giurisprudenza di questa Corte è stabile nel ritenere che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi è preclusa l’introduzione di ulteriori domande rispetto a quella cristallizzate nell’originario ricorso introduttivo del giudizio, anche se riferito alla sola fase sospensiva in termini si veda di recente Cass. n. 7163 del 10/03/2023 Rv. 667385 - 01 secondo la quale nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art.512 c.p.c.), il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l’atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum (per la giurisprudenza meno recente e con riferimento alla preclusione a domande nuove nell’ambito dello stesso giudizio di opposizione agli atti esecutivi si veda Cass. n. 18761 del 07/08/2013 Rv. 627504 -01); a tanto consegue che la decisione della Corte territoriale, di inammissibilitàdell’impugnazione di merito, è c orretta, in quanto le sentenze rese in materia di opposizione formale, di cui all ’ art. 617 c.p.c., non sono impugnabili con l’appello, bensì soltanto con il ricorso per cassazioneper violazione di legge, come affermato dalla oramai risalente giurisprudenzadi questa Corte a partire dalla metà dello scorso secolo, ossia a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ( Cass. n. 558 del 29/02/1952, Cass. n. 2917 del 28/07/1956, una prima pronuncia massimata sul punto, con riferimento, peraltro, a sentenza di merito che aveva pronunciato sia su un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 R.g. n. 5940 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5di 6 c.p.c. che su una agli atti di cui all’art. 617 c.p.c., cd. sentenza ancipite, è Cass. n. 1050 del 23/04/1963 Rv. 261494 - 01) ; vale al riguardo il consolidato -in base a granitica giurisprudenza nomofilattica - principio dell’apparenza, per il quale è insuperabile, ai fini dell’individuazione del giudice cui proporre il gravame e indipendentemente dalla sua correttezza, la qualificazione espressamente data alla domanda dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, in conclusione , essere dichiarato inammissibile, non potendosi ammettere un doppio sindacato di merito e di legittimità avverso una sentenza di primo grado o, meglio, in unico grado di merito, definit a dalla legge processuale, all’art. 618, comma secondo e comma terzo, c.p.c.,non impugnabile e , secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 6968 del 06/07/1999 Rv. 528318 - 01) per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Costituzione; all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del le spese in favore d elle due controricorrenti, liquidate per ciascuna di esse come da dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia; deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per Agenzia delle Entrate,in Euro 13.900,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; per Agenzia delle Entrate Riscossione,in Euro R.g. n. 5940 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. Valle 13.900 per compensi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, d