CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28242_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le censure difensive, né in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti né in relazione alla entità della pena irrogata; non sarebbe dato evincere quali siano gli elementi probatori che hanno condotto ad una condanna oltre ogni ragionevole dubbio; l'assunto accusatorio si fonderebbe esclusivamente su un automatismo, non esistendo alcun riscontro esterno ed oggettivo a sostegno di quanto sostenuto dall'accusa; analogo deficit argomentativo inficerebbe la sentenza sotto il profilo della quantificazione della pena, avendo i giudici di merito completamente disatteso i criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., senza indicare le ragioni che hanno portato alla quantificazione della stessa nella misura applicata; non sarebbe corretto giuridicamente ritenere congrua la pena solo perché prossima al minimo edittale; la sentenza sarebbe altresì illegittima laddove ha negato le circostanze attenuanti generiche, senza addurre alcuna adeguata motivazione a sostegno del diniego); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) inerisce al trattamento punitivo nonostante sorretto da una sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, infatti, che la Corte d'appello alle pagg. 5/7 della sentenza impugnata indica compiutamente le ragioni fondanti il rigetto dell'identica doglianza difensiva svolta nel secondo motivo d'appello, replicata in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, in particolare evidenziando il ruolo svolto all'interno della società dall'attuale ricorrente, illustrando una serie di elementi a carico: a) egli era socio al 10%; b) aveva effettuato la domiciliazione della sede legale della società a Siena prendendo contatti con la [OSCURATO:PERSONA] per acquisire la sede legale nella città toscana; c) aveva sottoscritto il contratto istitutivo della sede legale e della domiciliazione postale relativa alla società e riportante la sottoscrizione del suolo ricorrente; d) aveva rilasciato il biglietto da visita con l'indicazione del suo nome e della [OSCURATO:PERSONA]; e) era presente al momento della stipula del contratto di deposito e custodia di prodotti petroliferi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; f) intratteneva direttamente rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] carburanti presentandosi come responsabile commerciale e proponendo offerte concorrenziali; g) aveva comunicato al legale rappresentante di tale ultima società la cessazione del rapporto, adducendo problematiche relative al deposito; h) era presente al momento della stipula del contratto di deposito e custodia con il [OSCURATO:PERSONA]; i) scambiava le email con la ditta, dando egli stesso atto in una mail del 13 aprile 2016 che quello era "un settore altamente attenzionato da vari enti di controllo quindi, oltre alla buona fede che senza dubbio abbiamo noi sia voi, abbiamo bisogno di molta cura dell'aspetto fiscale", così evidenziando il suo pieno coinvolgimento anche nella fase di individuazione e predisposizione delle condizioni contrattuali e di conoscenza delle norme tributarie settoriali, di fatto amministrando la società e curando in maniera sostanzialmente esclusiva i rapporti commerciali con il principale cliente, svolgendo in modo continuativo nel periodo di emissione delle fatture l'attività di gestione quale amministratore di fatto; sulla base, pertanto, di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche ed immuni dai denunciati vizi, i giudici di appello avevano respinto la tesi difensiva che poneva in rapporto di incompatibilità lo svolgimento di attività commerciale e di quella gestoria, osservando come rientrasse tra i poteri di esercizio dell'amministratore di fatto anche quello di rappresentanza e, dunque, la gestione dei rapporti con i clienti che, nella specie, riguardavano il cliente cui era fatturato il 90% dell'attività svolta nel periodo, e con il quale l'attuale ricorrente determinava anche le condizioni contrattuali e. fiscali, usufruendo di autonomia decisionale interna ed esterna con funzioni operative e di rappresentanza; a conclusione del ragionamento condotto, peraltro, i giudici d'appello coerentemente, da un punto di vista logico, evidenziano come, essendo la società composta dal ricorrente e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ed avendo sopra specificato le attività in concreto svolte dal concorrente amministratore di diritto, risultava del tutto coerente con le risultanze istruttorie la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse nel contesto della distribuzione e ripartizione dei compiti parimenti essenziali per il raggiungimento dello scopo, nonché di mantenere i rapporti con il principale cliente che in pochi mesi aveva effettuato bonifici per oltre 14 milioni di euro; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); rilevato, infine, quanto alle doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, che parimenti i giudici di appello disattendono l'identica censura difensiva svolta nel terzo motivo di appello, ancora una volta riproposta senza alcun apprezzabile elementi di novità critica, osservando come il tribunale avesse determinato la pena in misura prossima al minimo edittale, giustificandone il ridotto discostamento per l'elevato importo delle imposte sottratte all'Erario e per la condotta in concreto tenuta; quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso è motivato richiamando la negativa personalità del ricorrente e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza in considerazione del totale omesso risarcimento del debito tributario; peraltro, a ciò va aggiunto come il primo giudice aveva altresì escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche per i precedenti penali dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che si tratta di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi logico - argomentativo, oltre che corretta in diritto, essendo pacifico infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che: a) quanto alla commisurazione della pena, che n tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01); b) quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che tale mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, nella specie peraltro gravato da precedenti penali (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s