Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 40297/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 dicembre 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 1.1.

All'esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Bologna, sulla scorta dei motivi di appello proposti, ha ritenuto che: --a) l'attività di indagine aveva appurato in maniera incontrovertibile che l'imputato era l'utilizzatore dell'utenza n. 337/7883348; --b) il contenuto delle intercettazioni attestava gli accordi intercorsi il 21 e 22 aprile 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato riguardanti il viaggio che il primo insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto il giorno successivo per recarsi a Casoria dall'Esposito al fine di andare, utilizzando un linguaggio criptico, a quel matrimonio tuo ed a quella cerimonia che si fa là; --c) il Talarico unitamente ai suoi accompagnatori si era fermato a Casoria, in compagnia dell'Esposito, per circa due ore; --d) dopo l'arresto del Gaspari, sulla cui automobile erano rinvenute occultate 2494 banconote contraffatte del valore complessivo di euro 49.880, [OSCURATO:PERSONA], sempre attraverso un linguaggio criptico, informava l'Esposito dell'incidente occorso al loro amico in occasione del quale si era fatto male e della nomina di un legale, senza che l'Esposito chiedesse altre informazioni, limitandosi a ripetere manna ggia cose da pazzi.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione dell'art. 546, lett.

E, cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione dei mezzi di prova.

In particolare, non vi è alcun dato fattuale idoneo ad interpretare in maniera univoca le intercettazioni, tenuto conto del linguaggio criptico usato dai conversanti, unito alla circostanza che la perquisizione effettuata presso la tipografia del ricorrente aveva dato esito negativo, e il sequestro delle banconote false era avvenuto a circa 600 km di distanza dalla residenza dell'Esposito.

4. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen.

I giudici di appello nell'escludere la prescrizione del reato hanno operato il doppio aumento per la recidiva contestata, in violazione del principio del ne bis in idem, con la conseguenza che in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. l'aggravante soggettiva prevista dall'art. 99 cod. pen. non può essere applicata due volte.

5. Con il terzo motivo censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 266, 270 e 271 cod. proc. pen.

Il ricorrente osserva che inizialmente l'attività intercettiva ha avuto ad oggetto reati previsti dagli artt. 73 e 74 D.p.R. n. 309 del 1990, di modo che non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti gli esiti dell'attività captativa giacché il reato contestato ex art. 455 cod. pen. non I rientra nel catalogo dei reati per i quali l'intercettazione è consentita, nonostante l'eventuale riconosciuta connessione ex art. 12 cod. proc. pen. 6.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della genericità dei suoi motivi, in quanto fortemente orientati al merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive da parte del ricorrente nell'atto d'impugnazione, che in definitiva non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa.

2. Nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute - su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).

3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha chiarito - con motivazione aderente alle risultanze processuali e scevra da fratture logiche - l'esistenza di un accordo tra il ricorrente ed i correi giudicati separatamente avente ad oggetto un attività di natura illecita, desunto da una coorte di elementi: --a) l'uso di un linguaggio criptico, con riferimento ad un presunto matrimonio in realtà mai celebrato, rispetto al quale l'Esposito non ha mai fornito alcuna indicazione; --b) la circostanza che l'Esposito era titolare di una tipografia e quindi in possesso degli strumenti e delle conoscenze per stampare banconote false; --c) l'ulteriore evenienza rappresentata dalla immediata informazione fornita dal Talarico all'Esposito in merito all'arresto del Gaspari, avvenuto il giorno dopo l'incontro con l'Esposito, dissimulando l'arresto con un incidente con conseguente necessità di nomina di un avvocato, circostanza illogica se davvero si fosse trattato di un sinistro stradale; --d) l'uso da parte dei correi per recarsi dall'Esposito di due automobili distinte, usate come staffette per segnalare l'eventuale presenza di forze dell'ordine.

Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre assertivamente la tesi del carattere non intellegibile delle conversazioni.

È, dunque, inammissibile detto motivo di ricorso, siccome fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

Il ricorrente ha reiterato censure in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto contestatogli, sono tesi a sollecitare un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori con particolare riferimento alle conversazioni intercettate, trascurando però di considerare che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 e, incidentalmente, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso in esame - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Né può convenirsi con il ricorrente sull'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, emergendo, invece, da essa che la Corte di appello ha analiticamente e diffusamente passato in rassegna gli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e ha avuto cura di disattendere le deduzioni 11 , difensive.

La motivazione della sentenza impugnata sfugge, dunque, a ogni rilievo censorio, non presentando affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento elaborato da questa Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione).

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può infatti essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Laboriosi, Rv. 274287 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche, in cui si contesta la "lettura" degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), circostanza non ricorrente nel caso di specie (si rinvia in proposito, oltre che alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata, alle pagine 1-4 della prima sentenza, in cui si concatenano gli eventi, in modo indiziario ma assolutamente non illogico).

4. Il secondo motivo è inammissibile perché non tiene conto del consolidato orientamento di legittimità a mente del quale la recidiva reiterata specifica, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (da ultimo, Sez. 4, n. 44610 del 22/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267).

Pertanto, la recidiva reiterata specifica, costituendo circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 99, comma quattro, cod. pen., incide non solo sul computo del termine base di prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. ma anche sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. 5.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni è stata dedotta per la prima volta in questa Sede giacché nei motivi di appello non era stata sollevata doglianza alcuna riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 dicembre 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 1.1. All'esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Bologna, sulla scorta dei motivi di appello proposti, ha ritenuto che: --a) l'attività di indagine aveva appurato in maniera incontrovertibile che l'imputato era l'utilizzatore dell'utenza n. 337/7883348; --b) il contenuto delle intercettazioni attestava gli accordi intercorsi il 21 e 22 aprile 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato riguardanti il viaggio che il primo insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto il giorno successivo per recarsi a Casoria dall'Esposito al fine di andare, utilizzando un linguaggio criptico, a quel matrimonio tuo ed a quella cerimonia che si fa là; --c) il Talarico unitamente ai suoi accompagnatori si era fermato a Casoria, in compagnia dell'Esposito, per circa due ore; --d) dopo l'arresto del Gaspari, sulla cui automobile erano rinvenute occultate 2494 banconote contraffatte del valore complessivo di euro 49.880, [OSCURATO:PERSONA], sempre attraverso un linguaggio criptico, informava l'Esposito dell'incidente occorso al loro amico in occasione del quale si era fatto male e della nomina di un legale, senza che l'Esposito chiedesse altre informazioni, limitandosi a ripetere manna ggia cose da pazzi. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione dell'art. 546, lett. E, cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione dei mezzi di prova. In particolare, non vi è alcun dato fattuale idoneo ad interpretare in maniera univoca le intercettazioni, tenuto conto del linguaggio criptico usato dai conversanti, unito alla circostanza che la perquisizione effettuata presso la tipografia del ricorrente aveva dato esito negativo, e il sequestro delle banconote false era avvenuto a circa 600 km di distanza dalla residenza dell'Esposito. 4. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. I giudici di appello nell'escludere la prescrizione del reato hanno operato il doppio aumento per la recidiva contestata, in violazione del principio del ne bis in idem, con la conseguenza che in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. l'aggravante soggettiva prevista dall'art. 99 cod. pen. non può essere applicata due volte. 5. Con il terzo motivo censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 266, 270 e 271 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che inizialmente l'attività intercettiva ha avuto ad oggetto reati previsti dagli artt. 73 e 74 D.p.R. n. 309 del 1990, di modo che non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti gli esiti dell'attività captativa giacché il reato contestato ex art. 455 cod. pen. non I rientra nel catalogo dei reati per i quali l'intercettazione è consentita, nonostante l'eventuale riconosciuta connessione ex art. 12 cod. proc. pen. 6. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della genericità dei suoi motivi, in quanto fortemente orientati al merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive da parte del ricorrente nell'atto d'impugnazione, che in definitiva non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa. 2. Nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute - su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). 3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha chiarito - con motivazione aderente alle risultanze processuali e scevra da fratture logiche - l'esistenza di un accordo tra il ricorrente ed i correi giudicati separatamente avente ad oggetto un attività di natura illecita, desunto da una coorte di elementi: --a) l'uso di un linguaggio criptico, con riferimento ad un presunto matrimonio in realtà mai celebrato, rispetto al quale l'Esposito non ha mai fornito alcuna indicazione; --b) la circostanza che l'Esposito era titolare di una tipografia e quindi in possesso degli strumenti e delle conoscenze per stampare banconote false; --c) l'ulteriore evenienza rappresentata dalla immediata informazione fornita dal Talarico all'Esposito in merito all'arresto del Gaspari, avvenuto il giorno dopo l'incontro con l'Esposito, dissimulando l'arresto con un incidente con conseguente necessità di nomina di un avvocato, circostanza illogica se davvero si fosse trattato di un sinistro stradale; --d) l'uso da parte dei correi per recarsi dall'Esposito di due automobili distinte, usate come staffette per segnalare l'eventuale presenza di forze dell'ordine. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre assertivamente la tesi del carattere non intellegibile delle conversazioni. È, dunque, inammissibile detto motivo di ricorso, siccome fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Il ricorrente ha reiterato censure in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto contestatogli, sono tesi a sollecitare un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori con particolare riferimento alle conversazioni intercettate, trascurando però di considerare che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 e, incidentalmente, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso in esame - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Né può convenirsi con il ricorrente sull'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, emergendo, invece, da essa che la Corte di appello ha analiticamente e diffusamente passato in rassegna gli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e ha avuto cura di disattendere le deduzioni 11 , difensive. La motivazione della sentenza impugnata sfugge, dunque, a ogni rilievo censorio, non presentando affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento elaborato da questa Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione). Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può infatti essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Laboriosi, Rv. 274287 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche, in cui si contesta la "lettura" degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), circostanza non ricorrente nel caso di specie (si rinvia in proposito, oltre che alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata, alle pagine 1-4 della prima sentenza, in cui si concatenano gli eventi, in modo indiziario ma assolutamente non illogico). 4. Il secondo motivo è inammissibile perché non tiene conto del consolidato orientamento di legittimità a mente del quale la recidiva reiterata specifica, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (da ultimo, Sez. 4, n. 44610 del 22/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). Pertanto, la recidiva reiterata specifica, costituendo circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 99, comma quattro, cod. pen., incide non solo sul computo del termine base di prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. ma anche sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni è stata dedotta per la prima volta in questa Sede giacché nei motivi di appello non era stata sollevata doglianza alcuna riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni stesse. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 40297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris