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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01680/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1117/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoPORTELLI ERNESTINA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoDE [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 900/2023 depositata il 09/06/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 940 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio2025 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1117/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoPORTELLI ERNESTINA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoDE [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 900/2023 depositata il 09/06/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 940 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 gennaio2025 Il P
Decreto Cassazione n. 01680/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris