CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 34912/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26552-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 20, [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contron.corrente - avverso l'ordinanza n. RG 10382/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 7 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Bari del 18. 9. 2020, che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del giudice della causa di merito che aveva respinto la sua istanza di sospensione della delibera condominiale impugnata; il condominio di via don [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Gravina in Puglia ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso è inammissibile, in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, in ragione dei suoi caratteri della provvisorietà e non decisorietà ( Cass. n. 6180 del 2019; Cass. n. 16259 del 2017 ); l'argomento sollevato dalla ricorrente in memoria, che ha invocato la pronuncia di questa Corte n. 12898 del 2021, è privo di pregio, essendo tale arresto intervenuto a seguito di impugnazione di una sentenza della Corte di appello e sul tema affatto diverso della pronuncia, in sede di reclamo cautelare, sulle spese; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. r. udente uigi Gio an omb [OSCURATO:PERSONA] 1 7 NOV 2021 ;..NELLIE