Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22377/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1020 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappre sentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.P. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio delprimo difensore in Roma, via Dardanelli n.13; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:diniego auto- tutela –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 869 /7/2015 depositata il 3 settembre2015, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara n. 869 /7/2015 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Chieti n. 88/4/2013 la quale aveva rigettato il ri- corso introduttivo del contribuente avente ad oggetto un provvedi- mentodi diniego di autotutela relativo ad IRPEF, IRAP, IVA e accessori pergli anni di imposta 2005 e 2006. 2.L’Agenzia aveva respinto la richiesta di autotutela avanzata dal con- tribuenteavverso gli avvisi di accertamento RA7011400602/2010 e RA7011400595/2010 divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Controtale diniego il contribuente aveva presentato, in data 2.9.2011 ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] di C hieti, proponendo anchedoglianze attinenti al merito degli avvisi di accertamento sotto- stanti.

Nelle more interveniva l’art. 29, comma 16 - bis, del d.l. nn 16/2011,conv. in l. n. 14/2012, che, prorogando al 2 aprile 2012, il termineper presentare la doma nda di definizione delle liti fiscali pen- dentidi cui all’art. 39 comma 12, del d.l. n. 98/2011 considerava de- finibilitutte le liti per le quali fosse stato presentato ricorso entro il 31/12/2011e il contribuente presentava domanda di definizione age- volataper il 2006, denegata dall’Agenzia in quanto relativa ad atto nondefinibile. 3.Il contribuente presentava una seconda istanza di autotutela, questa voltacontro il provvedimento di diniego alla definizione della lite pen- denteper il 2006.

Anche tale is tanza veniva rigettata e il contribuente inricorso riferisce di aver integrato il ricorso originariamente presen- tatocontestando anche il diniego alla definizione delle liti. 4.Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello non condivi- devanola pr ospettazione difensiva del contribuente, il quale in ricorso riferiscedi aver agito anche per ottenere la verifica della documenta- zioneesibita in giudizio e contestare la fondatezza della pretesa tribu- tariaridimensionandone la portata ; in entrambi i gra di di giudizio ve- nivaconfermato l’operato dell’Amministrazione finanziaria. 5.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buentecon due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con contro- ricorso.

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - viene prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il contribuenteallega che « se il giudice avesse valutato le affermazioni resedal ricorrente, in uno con la prova dell’avvenuto pagamento del contributounificato tributario - peraltro incamerato senza restituzione - sul valore della causa come risultanti dagli avvisi di accertamento, avrebbedovuto concludere sulla manifestata volontà del ricorrente di impugnare, seppure tardivamente ma comunque prima del 31/12/2011, gli avvisi di accertamento, per cui la lite doveva essere consideratapendente e di conseguenza definibile. » . 7.Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”.

Il ricorrente nonha assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03) con riferimento all’oggetto delcontendere sopra riassunto.

7.1. Il cita to disposto trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie.

Va infatti ripetuto anche nel presente processo che, ai sensi del d.l. n. 83 del 2012,art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. dop pia conforme siapplicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazionedi cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Ai s ensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 , la riformulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 , si applica alle sen- tenzepubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata invigore della legge di conversione del decreto ( id est , alle s entenze pubblicatedal giorno 11 settembre 2012). 8.Con il secondo motivo il ricorrente - in rapporto all’art. 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.29, comma 16 - bis del d.l. n. 216/2001, conv. in l. n. 14/2012 daparte della sentenza impugnata, in quanto tale disposto ha proro- gatoal 2 aprile 2012 il termine per la presentazione della domanda di definizionedelle liti fiscali pendenti , sicché, tenuto conto che il ricorso introduttivoera stato proposto il 2.9.2011 sia contro il provvedimento didiniego di autotutela sia contro gli avvisi di accertamento, erronea- menteil ricorso era stato ritenuto dall’Amministrazione non definibile exart. 29 comma 16 - bis del d.l. 216/2011.

9. La censura è affetta da con correnti profili di inammissibilità e di infondatezza.In primo luogo, come eccepito in controricorso, il mezzo sottolo schermo della violazione di legge è , in realtà , diretto ad otte- nereun nuovo apprezzamento del fatto, inammissibile in sede di le- gittimitànei termini proposti.

In secondo luogo, a quanto si legge nello stesso ricorso, l’istanza di definizione agevolata è stata innanzitutto presentatadal contribuente solo per il 2006 e non anche per il 2005. 9.1.Infine, è accertato in sentenza - e del resto è pacifico - il fatto chei due avvisi di accertamento sottostanti sono divenuti definitivi per mancatatempestiva impugnazione e, pertanto , il giudice d’appello ha con logicità ritenuto che non poteva più esse re utilmente proposta l’impugnazione contro il merito delle pretese, con conseguente as- senzadi pendenza della lite al momento dell’entrata in vigore della leggesulla definizione agevolata e, dunque, di condonabilità della pre- tesafiscale.

10. In conclusi one il ricorso dev’essere rigettato .

L e spese di lite , li- quidatecome da dispositivo , sono regolate per soccombenza .

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre s pese pre- notatea debito.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1020 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappre sentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.P. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio delprimo difensore in Roma, via Dardanelli n.13; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:diniego auto- tutela –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 869 /7/2015 depositata il 3 settembre2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara n. 869 /7/2015 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Chieti n. 88/4/2013 la quale aveva rigettato il ri- corso introduttivo del contribuente avente ad oggetto un provvedi- mentodi diniego di autotutela relativo ad IRPEF, IRAP, IVA e accessori pergli anni di imposta 2005 e 2006. 2.L’Agenzia aveva respinto la richiesta di autotutela avanzata dal con- tribuenteavverso gli avvisi di accertamento RA7011400602/2010 e RA7011400595/2010 divenuti definitivi per mancata impugnazione. Controtale diniego il contribuente aveva presentato, in data 2.9.2011 ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] di C hieti, proponendo anchedoglianze attinenti al merito degli avvisi di accertamento sotto- stanti. Nelle more interveniva l’art. 29, comma 16 - bis, del d.l. nn 16/2011,conv. in l. n. 14/2012, che, prorogando al 2 aprile 2012, il termineper presentare la doma nda di definizione delle liti fiscali pen- dentidi cui all’art. 39 comma 12, del d.l. n. 98/2011 considerava de- finibilitutte le liti per le quali fosse stato presentato ricorso entro il 31/12/2011e il contribuente presentava domanda di definizione age- volataper il 2006, denegata dall’Agenzia in quanto relativa ad atto nondefinibile. 3.Il contribuente presentava una seconda istanza di autotutela, questa voltacontro il provvedimento di diniego alla definizione della lite pen- denteper il 2006. Anche tale is tanza veniva rigettata e il contribuente inricorso riferisce di aver integrato il ricorso originariamente presen- tatocontestando anche il diniego alla definizione delle liti. 4.Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello non condivi- devanola pr ospettazione difensiva del contribuente, il quale in ricorso riferiscedi aver agito anche per ottenere la verifica della documenta- zioneesibita in giudizio e contestare la fondatezza della pretesa tribu- tariaridimensionandone la portata ; in entrambi i gra di di giudizio ve- nivaconfermato l’operato dell’Amministrazione finanziaria. 5.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buentecon due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con contro- ricorso. Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - viene prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il contribuenteallega che « se il giudice avesse valutato le affermazioni resedal ricorrente, in uno con la prova dell’avvenuto pagamento del contributounificato tributario - peraltro incamerato senza restituzione - sul valore della causa come risultanti dagli avvisi di accertamento, avrebbedovuto concludere sulla manifestata volontà del ricorrente di impugnare, seppure tardivamente ma comunque prima del 31/12/2011, gli avvisi di accertamento, per cui la lite doveva essere consideratapendente e di conseguenza definibile. » . 7.Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. Il ricorrente nonha assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03) con riferimento all’oggetto delcontendere sopra riassunto. 7.1. Il cita to disposto trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie. Va infatti ripetuto anche nel presente processo che, ai sensi del d.l. n. 83 del 2012,art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. dop pia conforme siapplicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazionedi cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai s ensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 , la riformulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 , si applica alle sen- tenzepubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata invigore della legge di conversione del decreto ( id est , alle s entenze pubblicatedal giorno 11 settembre 2012). 8.Con il secondo motivo il ricorrente - in rapporto all’art. 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.29, comma 16 - bis del d.l. n. 216/2001, conv. in l. n. 14/2012 daparte della sentenza impugnata, in quanto tale disposto ha proro- gatoal 2 aprile 2012 il termine per la presentazione della domanda di definizionedelle liti fiscali pendenti , sicché, tenuto conto che il ricorso introduttivoera stato proposto il 2.9.2011 sia contro il provvedimento didiniego di autotutela sia contro gli avvisi di accertamento, erronea- menteil ricorso era stato ritenuto dall’Amministrazione non definibile exart. 29 comma 16 - bis del d.l. 216/2011. 9. La censura è affetta da con correnti profili di inammissibilità e di infondatezza.In primo luogo, come eccepito in controricorso, il mezzo sottolo schermo della violazione di legge è , in realtà , diretto ad otte- nereun nuovo apprezzamento del fatto, inammissibile in sede di le- gittimitànei termini proposti. In secondo luogo, a quanto si legge nello stesso ricorso, l’istanza di definizione agevolata è stata innanzitutto presentatadal contribuente solo per il 2006 e non anche per il 2005. 9.1.Infine, è accertato in sentenza - e del resto è pacifico - il fatto chei due avvisi di accertamento sottostanti sono divenuti definitivi per mancatatempestiva impugnazione e, pertanto , il giudice d’appello ha con logicità ritenuto che non poteva più esse re utilmente proposta l’impugnazione contro il merito delle pretese, con conseguente as- senzadi pendenza della lite al momento dell’entrata in vigore della leggesulla definizione agevolata e, dunque, di condonabilità della pre- tesafiscale. 10. In conclusi one il ricorso dev’essere rigettato . L e spese di lite , li- quidatecome da dispositivo , sono regolate per soccombenza . P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre s pese pre- notatea debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Sentenza Cassazione n. 22377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris