CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 18293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 13.12.2022 il GUP del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva ed operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa oltre le spese processuali e la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché la confisca del danaro per il delitto p. e p. dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 dello stesso decreto, illecitamente deteneva ad evidente fine di spaccio n. 3 involucri del peso di gr. 29,2577 netti e n. 10 involucri del peso di gr. 2,7742 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto commesso in Grugliasco il 28.10.2022). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 240 cod.pen. quanto alla confisca della somma di denaro in sequestro. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In punto di ammissibilità del ricorso, va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegalmente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U.3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui il danaro è "provento del commercio di stupefacente". 2.2. La sentenza impugnata, pertanto, non opera un buon governo della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità (cfr. per precedenti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 -va ribadito- può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 2.3. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del danaro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73, comma 5, d.p.r.309 del 1990, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea al lia regiudicanda, Ilkutuit ute,v che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con