CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40052/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.12.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Lucca che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto e di C 20.000 di ammenda ritenendoli responsabili, i primi tre in qualità di proprietari e committenti, e il quarto in veste di direttore dei lavori, del reato di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. 309/1990 realizzato in assenza del permesso di costruire, nelle immediate vicinanze di un edificio preesistente un nuovo fabbricato di tre piani in parte fuori terra, circondato da uno scannafosso ed appoggiato ad un muro di contenimento. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deducono il travisamento della prova per aver il giudice di appello confermato quanto ritenuto dal Tribunale e perciò disatteso il parere del perito ing. Massei che aveva qualificato il manufatto in esame come intervento di ristrutturazione edilizia e che aveva escluso la sussistenza di difformità sostanziali dal premesso di costruire a suo tempo rilasciato ai precedenti proprietari in relazione al preesistente annesso agricolo ubicato sullo stesso terreno. Deduce che nessun contrasto con il titolo concessorio era ravvisabile con riferimento a punti 2, 3 e 4 dell'imputazione atteso che lo scannafosso costituiva uno scavo provvisorio legato ad esigenze di cantiere, che la strada di accesso era funzionale all'esclusivo transito dei mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori e che la demolizione del piano terra del vecchio fabbricato rappresentava solo un lavoro in corso d'opera. Conclude che in assenza di detto travisamento, il fatto, risultando l'abuso circoscritto al solo punto 1, avrebbe assunto tutt'altra gravità. 2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 44 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che l'intervento realizzato fosse un nuovo edificio, risultando invece anche alla luce dei rilievi effettuati dal perito di parte che ne ridimensionavano ampiamente la portata che si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia, essendosi trattato di una ricostruzione che aveva fatto seguito ad una demolizione. 2.3. Con il terzo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della particolare tenuità del fatto senza che si fosse tenuto conto del preesistente permesso di costruire che aveva, seppur parzialmente legittimato, l'intervento in esame, né della irrilevanza penale delle condotte di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'imputazione. Deducono al riguardo che l'apprezzamento negativo della Corte di appello si fonda sul travisamento già censurato con il primo motivo, essendo stato elevato ad elemento ostativo all'applicabilità della causa di non punibilità la consistenza dell'intervento non autorizzato, in assenza di alcuna disamina degli altri parametri dell'art. 133 cod. pen. che devono, invece, essere complessivamente valutati assumendo in tema di reati urbanistici concorrente rilievo la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, la possibilità di sanatoria, il grado di difformità dal titolo abilitativo e le modalità di esecuzione dell'intervento. 2.4. Con il quarto motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 163 e 164 cod. pen., il diniego della sospensione condizionale della pena, essendo stato impropriamente richiamato il tempo trascorso quale indicatore della mancanza di una volontà ripristinatoria del preesistente assetto dei luoghi, contraddetto invece dalle plurime iniziative adottate dai ricorrenti al fine di conseguire un titolo in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che l'errore fondamentale in cui era incorsa la sentenza impugnata era quello di aver, travisando e valutando illogicamente il compendio probatorio acquisito, considerato due immobili, il vecchio e il nuovo come se fossero due entità distinte, trattandosi, invece, di un unico intervento, assentito dal permesso di costruire n. 148 del 2012, che anziché essere stato realizzato nell'originaria posizione dalla preesistente costruzione, era stato traslato a dieci metri di distanza per la specifica ragione che il vecchio fabbricato insisteva su una zona impervia, a rischio di frana, tanto da essere parzialmente crollato in corso d'opera. Evidenzia la contraddittorietà dell'affermazione secondo cui la nuova costruzione avrebbe dimensioni maggiori di quella assentita posto che se così fosse non avrebbe alcun fondamento la contestazione di opera realizzata in totale assenza dal permesso di costruire, sostenendo che comunque il permesso rilasciato consentiva l'ampliamento, e che il manufatto realizzando non poteva ritenersi in totale difformità dall'edificio preesistente, non presentando diversità né per tipologia trattandosi in entrambi i casi di una civile abitazione, né per utilizzazione trattandosi in entrambi i casi di destinazione abitativa, né per planovolumetria, né per sagoma, identica alla precedente. Sulla base delle suddette caratteristiche l'intervento in contestazione andava correttamente ricondotto, trattandosi di una ricostruzione fedele secondo una locuzione già conosciuta dal regolamento edilizio del Comune che così classificava gli edifici R3 posti a distanza non regolare dalle fasce di rispetto, nel novero delle ristrutturazioni [OSCURATO:PERSONA] 1.Muovendo dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che l'intero impianto difensivo in punto di affermazione della responsabilità poggia su un preteso travisamento della prova che, lungi dal configurare il vizio apparentemente devoluto, disvela un'inammissibile contestazione di natura valutativa delle risultanze istruttorie. In ordine al primo motivo che si incentra sul travisamento della perizia di parte che aveva ricondotto l'intervento edilizio in contestazione nell'ambito della ristrutturazione edilizia va rilevato che, al di là di ogni ulteriore osservazione in ordine al limite del "devolutum" in presenza di cosiddetta "doppia conforme" (Sez. 3 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, PG in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217), al ricorso non risulta comunque allegata, né ne viene riprodotto il contenuto, all'infuori di stralci estrapolati dal contenuto complessivo, la perizia di parte, né insieme ad essa il verbale redatto all'esito del sopralluogo dalla [OSCURATO:PERSONA] quale evidenza dello stato dei luoghi. E' quindi evidente come sotto tale profilo il ricorso sconti la violazione del principio di autosufficienza che impone ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnativa stessa (ex nnultis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552). 2. Anche superando il profilo di inammissibilità appena evidenziato, cui risulta agganciato il secondo motivo, gli elementi addotti dalla difesa a fondamento dell'eccepita annoverabilità del manufatto nella categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, con deduzioni sostanzialmente comuni al ricorso del Micheli, da esaminarsi perciò congiuntamente, rivelano al confronto con i puntuali accertamenti compiuti dai giudici di merito tutta la loro inconsistenza. E' sufficiente al riguardo osservare che la pretesa riconducibilità dell'edificio ad un preesistente permesso di costruire rilasciato ai precedenti proprietari, che prevedeva la ristrutturazione con ampliamento e modifica della destinazione d'uso dell'annesso agricolo ubicato sul terreno — titolo abilitativo su cui si incentra la difesa degli imputati — si sgretola a fronte dell'accertata radicale difformità del manufatto realizzato all'intervento a suo tempo assentito. La Corte territoriale, troncando alla radice le plurime contestazioni svolte dalla difesa in ordine alla pretesa identità strutturale rispetto al fabbricato preesistente, ha rilevato che la modifica della sagoma dell'edificio preesistente, la sua elevazione addirittura di un piano essendo i tre attuali tutti fuori terra ed accessibili dall'esterno, così come l'ampliamento delle dimensioni rispetto a quelle approvate, nonchè la sua realizzazione su un'area diversa da quella di sedime del vecchio annesso agricolo siano elementi preclusivi alla classificazione dell'intervento in esame come ristrutturazione, la cui configurabilità presuppone l'identità dell'area di sedinne, della volumetria e della sagoma del preesistente manufatto. D'altra parte i ricorrenti si dolgono esclusivamente della mancata considerazione tributata dai giudici del merito all'elaborato del perito di parte, ma neppure chiariscono quali diversi accertamenti fossero stati svolti da quest'ultimo per arrivare a definire l'intervento sub judice come opera di "ristrutturazione", venendo riportate nel corpo dei ricorsi solo considerazioni di ordine fattuale e non invece rilievi tecnici o scientifici i quali soltanto avrebbero richiesto un confronto analitico da parte del giudicante.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo. Esclusa la conformità dell'intervento edilizio al pregresso titolo abilitativo non si ravvisano, invero, nella motivazione resa dalla Corte medicea, fratture o incongruenze argomentative, le quali soltanto consentirebbero l'intervento del giudice di legittimità, essendo stato il diniego della causa di non punibilità correlato alla particolare gravità del fatto ampiamente supportato dalla pluralità degli abusi commessi e dalla loro insanabillità. Senza confutare tale specifica e puntuale argomentazione, il ricorso si limita ad indicare una serie di ulteriori parametri valutabili in tema di reati edilizi senza neppure addurre alcun elemento che consenta di ritenere gli stessi indebitamente pretermessi. 4.11 quarto motivo è addirittura privo di pertinenza censorea atteso che la doglianza concernente il diniego della sospensione condizionale della pena non si confronta con la statuizione della sentenza di primo grado che aveva già accordato il beneficio, sia pure subordinandolo alla demolizione dell'opera, statuizione questa che non costituisce oggetto di alcuna censura. 3. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati tutti inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativannente liquidata in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 in favore d