CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo — per quanto di specifico interesse in questa sede — ha confermato la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 482 cod. pen., per avere falsificato una carta di identità onde effettuare il prelievo abusivo da un libretto di deposito postale di un soggetto deceduto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta vizio di motivazione, è marcatamente generico, in quanto si risolve in una vaga contestazione del giudizio di responsabilità, senza evidenziare alcun vizio nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28