CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 18729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10724 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; intimata avverso la sentenza n. 68/2019 depositat a il 14 gennaio 2019 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 1. ― Con sentenza del 10 aprile 2014 il Tribunale di Firenze , in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato, nei confronti di questa , da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la nullità sia del contrattodi mutuo agrario stipulato tra l’opponente e la banca, sia dell’annessa garanzia ipotecaria concessa dallamutuataria e revocato il provvedimento monitorio. 2. ― La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienae, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame con sentenza del 14 gennaio 2019. 3. ― Ricorre per cassazione , con quatt ro motivi, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di rappresentante di M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di r icorso possono riassumersi come segue. Primo motivo: violazione degli artt. 43 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, 111 Cost.. Si lamenta che la Corte di merito abbia omesso di applicare il principio per cui, in caso di nullità della clausola relativa alladestinazione delle somme oggetto del mutuo agrario, il contratto va considerato come semplice mutuo ipotecario, stante l’erogazione delle predette somme e il loro utilizzo. Secondo motivo: violazione dell’art. 43 t.u.b., degli artt. 1325, 1362, 1366 1367, 1418 e 1813 c.c.. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inesistente la causa del contratto di mutuo agrario : in particolare, essa Corte avrebbe interpretato l’art. 43 in senso restrittivo, senza esaminare la reale intenzione delle parti e senza avvedersi che lo scopo del negozio si era, in realtà, realizzato;il Giudice del gravame avrebb e cos ì attribuito un improprio rilievo alla Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 preesistenza di un’area da golf sui terreni oggetto di acquistoda parte della controparte ed escluso che l’attività dichiarata nel contr at t o di mutuo rientrassenellanozione di attività agricola o di attività connessa all’agricoltura.Inoltre, nell’ interpretazione del contratto , i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore nel negare che le parti avessero inteso stipulare un contratto di mutuo agrario, violando le norme ermeneutiche di cui agli artt. 1366e 1367 c.c.. Terzo motivo: omesso esame di un fa t to decisivo oggetto di discussionetra le parti. Si lamenta che la Corte di appello , decidendo secondo il criterio della ragione più liquida, abbia mancato di considerare che le somme erogate erano state destinate allo scopo prefissato: che, cioè, tali importi erano statiimpiegati per l’acquisto di fondi rustici. Quarto motivo: violazione degli artt. 1322, 1325, 1418 e 2697 c.c.. Si deduce l’inesistenza di alcun collegamento ne goziale tra il contratto di mutuo agrario e le operazioni finalizzate all’estinzionedella posizione debitoria di altra società del «gruppo Gabrius»: infatti ― si sostiene ―, controparte non aveva fornito riscontri in tal senso. 2. ― Si legge nella sentenza impugnata che il Tribunale aveva accoltol’opposizione osservando, per un verso, che difettava «lo scopo primario del mutuo agrario (con abuso della funzion e legale dello schema negoziale previsto dalla speciale normativa)»e rilevando, per altro verso, che gli importi oggetto del finanziamento erano stati destinati al ripianamento di situazioni debitorie di società appartenenti al gruppo della mutuataria. Sul presupposto, dunque, che il decreto ingiuntivo era stato revocato in forza di una doppia motivazione, la Corte del merito ha osservato, in sintesi, che il mutuo agrario è concesso ai fini dell’incrementodella produzione terriera , tant’è che il privilegio vantato dagli istituti di credito a norma dell’art. 13, comma 2, del d.m. 23 gennaio 1928deve pur sempre avere ad oggetto «prodotti, derrate o cose appartenenti a chi conduca il fondo»: un’attività di tal Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 fatta, per il Giudice distrettuale,non era però implicata nell’operazione negozialeposta in essere, onde il contratto concluso doveva ritenersi nullo. 3. ― Occorre anzitutto osservare che col ricorso per cassazione non si dubita della nullità del contratto di mutuo agrario avente ad oggetto finanziamenti diversi da quelli che, in base alla previsione dell’art. 43, comma 1, t.u.b., sono «destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse o collaterali». Si fa piuttosto questione, come si è visto, dellaportata di detta norma, di cui sarebbe stata data, secondo la banca istante, una interpretazioneriduttiva, della reale volontà delle parti, comunque orientata a realizzare un programma coerente con la prescelta tipologia di finanziamento,della destinazionedelle somma allo scopo prefissato (e non all’estinzione di passività pregresse) e della possibilità di riqualificare il contratto concluso, se affetto da nullità, nei termini di un ordinario mutuo ipotecario. 3.1. ― Ora, l’art. 43 t.u.b. prevede al primo comma: « Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali». Il terzo comma del detto articolo dispone, poi: «Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR».In base alla delib. CICR 22 aprile 1995 (comma 1 dell’articolo unico), « [a] i fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari». Come già osservato dalla giurisprudenza di merito, il rilievo pubblicistico del credito agrario viene desunto dalla sua natura di Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 finanziamento di scopo legale, in cui il credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione, che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell'attività agricola:l'erogazione di questo credito è infatti resa possibile, vuoi per la partecipazione del contributo pubblico al finanziamento, vuoi per la esistenza di una disciplina peculiare e differenziata da quella ordinaria che consente alle banche di fornire un credito a minor costo o per una categoria ritenuta meritevole di particolare tutela da parte dello Stato (sebbene ciò sia compensato, per le banche stesse, dai particolari vantaggi che si riconnettono al regime della garanzie di cui all’art. 44 e, segnatamente all’applicazione, all’ipoteca concessa per finanziamenti agrari, della disciplina prevista per il credito fondiario: comma 5 del cit. art. 44). E’ improprio, quindi scindere l’indicata species d i finanziamento dallo svolgimento di un attività agricola, anche se latamente intesa:che comprenda, cioè, sia quelle attività individuate come «connesse e collaterali», parzialmente sovrapponibilialle attività « connesse » dell’imprenditore agricolo di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c., siale ulteriori attività di cui alla nominata delib. CICR che,come si è visto, devono essere comunque « svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura». 3.2. ― Ciò posto, la Corte di appello , richiamando la sentenza di prime cure, ha escluso, sull a base di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede, che l’attività cui era finalizzat o il finanziamento fosse riconducibile all’attività agraria . Mette conto di rilevare, in punto di diritto, che t ale funzionalizzazione non può evidentemente esaurirsi nell’acquisto di fondi rustici: quel che rileva non è infatti, sul piano finalistico, l’acquisizione di beni suscettibili di un uso agricolo, quanto il concreto dispiegarsi di questo. E sul punto il Tribunale, la cui decisioneè stata confermat a in appello, ha rilevato che nellaproposta di delibera di concessione del mutuo era precisato che il finanziamento era stato richiesto «per l’acquisto e per completare la ristrutturazione di un prestigioso complesso in Comune di Pietrasanta, Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 da adibire ad attività ricettiva di alto livello e quale location per le pubbliche relazioni sia del gruppo sia di aziende terze»; era in particolare ivi prevista «la realizzazione di u nità abitative per circa 1.200 mq coperti, con 10 resort, club house, e ristorante (25 coperti), un giardino botanico con parco naturale, un campo da golf con illuminazione notturna; piscina, campi da tennis »; si tratta, come è chiarito nel documento riprodotto nella pronuncia di primo grado, diuno «spazio, che coniugherà cultura, natura e sport e verrà utilizzato dalle aziende del gruppo come strumento di marketing per il proprio business». 3.3. ― Non appare del resto concludente il rilievo, svolto col secondo mezzo, secondo cui, sulla base dell’interpretazione del contratto, le parti vollero concludere proprio un mutuo agrario. Anzitutto si ravvisa, sul punto, un deficit di au tosufficienza della censura, che omette di riprodurre i b r ani del testo contrattuale che smentiscono l’accertamento dei Giudici di merito e che manca di raffrontare questi ultimi con le norme ermeneutiche che si assumono violate: infatti, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (per tutte: Cass. 9 aprile 2021, n. 9461). In secondo luogo, in termini generali, è comunque Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 irrilevante che le parti volessero stipulare un mutuo agrario se lo scopo che dovevadefinire l’elemento causale del negozio ( scopo che i Giudici di merito hanno accertato essere estraneo a una qualsiasi forma di sfruttamento agricolo), non consentiva di ricondurre il negozio stesso al tipo contrattualedi cui all’art. 43 t.u.b.. 3.4. ― Quanto alla deduzione , formulat a col primo motivo, per cui «il contratto avrebbe dovuto essere considerato un mutuo ipotecario», essa si risolve in una doglianza vertente sulla mancata conversione ex art. 1424 c.c. del contratto stesso . Non risultando nemmeno allegato che una tale conversionesia stata richiesta nel corso del giudizio di merito, è sufficiente rammentare che ipoteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cit.., secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso,atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 24 settembre 2018, n. 22466). 3.5. ― Prive di decisività sono, infine , le considerazioni , svolte col terzo e col quarto motivo, incentrate sulle modalità di utilizzo delle somme versate dalla banca finanziatrice. La Corte di merito ha espressamente preso in esa me solo una della due rationes decidendi della sentenza di primo grado: quella relativa alla nullità del contratto, siccome non riconducibile alla figura del mutuo agrario. Va allorafatta applicazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). 4. ― Il ricorso va dunque rigettato. 5. ― Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata resistenza dell’intimata. Sez. I–RG 10724/2019 camera di consiglio5.5.2023 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, del