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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07900/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27279/2025 Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rapporto ad un generico deficit cognitivo, viene argomentato sulla base di una rappresentazione del motivo di appello che ha operato una generica sovrapposizione del piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza, mentre la contraddizione denunciata è solo apparente, poiché la Corte di appello ha ravvisato il dolo per non avere ritenuto credibile la giustificazione del ritardo dovuto al malore, perché detta circostanza non è stata segnalata nell'immediatezza agli operanti ed è stata contradetta dal comportamento tenuto dall'imputato al cospetto degli operanti, mentre il riferimento alla versione prospettata dall'appellante è stato riportato e collocato nel testo della motivazione anziché nella parte descrittiva dei motivo di appello per un evidente errore materiale; ritenuto che la memoria difensiva con le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente appaiono riproduttive delle censure già valutate come inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27279/2025 Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rapporto ad un generico deficit cognitivo, viene argomentato sulla base di una rappresentazione del motivo di appello che ha operato una generica sovrapposizione del piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza, mentre la contraddizione denunciata è solo apparente, poiché la Corte di appello ha ravvisato il dolo per non avere ritenuto credibile la giustificazione del ritardo dovuto al malore, perché detta circostanza non è stata segnalata nell'immediatezza agli operanti ed è stata contradetta dal comportamento tenuto dall'imputato al cospetto degli operanti, mentre il riferimento alla versione prospettata dall'appellante è stato riportato e collocato nel testo della motivazione anziché nella parte descrittiva dei motivo di appello per un evidente errore materiale; ritenuto che la memoria difensiva con le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente appaiono riproduttive delle censure già valutate come inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris