CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 24141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammisudito il difensore udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il 27 luglio 2021 è stata applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A) d'incolpazione, e in merito a svariate ipotesi previste dall'art. 73 del medesimo decreto (capi C6, C9, C11, C15 e C18). In particolare, [OSCURATO:PERSONA], come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato non solo della commissione di una pluralità di fattispecie in materia di stupefacenti ma anche della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina ma anche marijuana e hashish, ritenuta operante da settembre 20:17 a luglio 2019, con il ruolo di stretto collaboratore del promotore, finanziatore nonché organizzatore [OSCURATO:PERSONA] nell'attività volta ad intrattenere i rapporti con gli altri sodali e alla cessione di marijuana. 2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, cornma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazione e falsa applicazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria circa la condotta partecipativa al sodalizio di cui capo A), in luogo di una mera, eventuale, consumazione seriale di fattispecie in materia di stupefacenti. Il Tribunale, in particolare non avrebbe valutato il contributo apportato al sodalizio dall'indagato, l'assenza di rapporti tra questi e gli altri sodali e, ancor prima, non avrebbe dato risposta alla deduzione difensiva circa la prospettata non corretta individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto utilizzatore della specifica scheda telefonica associatagli. 2.2. Con i motivi dal secondo al sesto si deducono violazione e falsa applicazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in merito alle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, nei capi C6, C9, C11, C15 e C18. Ferma restando la costante deduzione dell'omessa o comunque non corretta considerazione della prospettazione difensiva circa l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto utilizzatore della specifica scheda telefonica associatagli, con i motivi in esame si deduce l'assenza di una motivazione rigorosa in merito agli elementi ritenuti fondanti la sussistenza della gravità indiziaria, trattandosi solo di c.d. «droga parlata». A ciò si aggiungerebbe, sostanzialmente, l'assenza di riscontri oggettivi agli elementi emergenti delle indagini tecniche, consistite nella captazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche, e l'assenza di motivazione del Tribunale in merito alle alternative ipotesi ricostruttive prospettate dalla difesa in sede di riesame (anche in termini di fattispecie tentate). 2.3. All'assenza di risposta circa le prospettate perplessità difensive in merito all'individuazione dell'indagato, di cui al primo motivo, con il penultimo motivo di ricorso (rubricato sotto il numero «8») si censura l'ordinanza impugnata deducendo la violazione da parte del Tribunale, in sede di riesame, del principio dell'autonoma valutazione degli elementi indiziari. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso (rubricato sotto il numero «7») si deducono violazione e falsa applicazione di legge oltre che la carenza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'idoneità della custodia in carcere. Sul punto, per il ricorrente, la motivazione sarebbe apodittica e non avrebbe valutato, sotto il profilo dell'idoneità di una misura meno afflittiva, quanto prospettato dalla difesa circa l'essere l'indagato padre di un bimbo di appena due anni nonché soggetto inserito nei mondo del lavoro, avendo egli gestito un esercizio commerciale (bar) fino al settembre del 2020. 3. Le parti hanno concluso nei termini di cui in parte motiva e la difesa dell'indagato ha precisato che a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Occorre in primo luogo dare conto dell'infondatezza di un profilo di doglianza, comune a tutti i motivi di ricorso, con il quale si censura l'ordinanza di riesame per non aver dato risposta alla deduzione difensiva circa la prospettata non corretta individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto utilizzatore della specifica scheda telefonica associatagli in quanto utilizzata anche da altro soggetto considerato partecipe della medesima associazione di cui al capo A) d'incolpazione (Scalise). 2.1. Sul punto, difatti, il Tribunale ha preso posizione, con motivazione congrua oltre che coerente e non manifestamente illogica, e ha chiarito che l'individuazione dell'utilizzatore della scheda telefonica attribuita all'indagato, utilizzata con riferimento alle fattispecie ascrittegli nei capi d'incolpazione, è stata resa possibile sulla base degli accertamenti del 12 febbraio 2018 (con riferimento alla vicenda relativa al capo C9), grazie ai riscontri incrociati tra gli elementi emergenti dalle celle agganciate dai cellulari e dei sistemi di videosorveglianza in uso alla [OSCURATO:PERSONA]. A ulteriore riprova di quanto innanzi, comunque, il Tribunale ha posto gli accertamenti relativi al 21 febbraio 2018. In tale occasione l'indagato nel recarsi a Cosenza è stato difatti riconosciuto dalla Polizia giudiziaria in orario compatibile con quello di aggancio delle celle da parte dell'utenza a egli associata nel contesto spazio-temporale di riferimento. 3. Parimenti infondate (anche se caratterizzate da taluni profili d'inammissibilità) sono le doglianze dedotte con i motivi dal secondo al penultimo (rubricato sotto il numero «8») e inerenti alla gravità indiziaria ritenuta invece dal Tribunale sussistente (peraltro con autonomo iter logico- giuridico). 3.1. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurrmis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri dli ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3.1.1 Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Quello di cui innanzi è peraltro diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, cori la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4„ n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Ry. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). 3.3. Nella specie il Tribunale, quanto alla gravità indiziaria, ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione «Gerry») in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati («Autoperla»), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo„ come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dallla Germania. Il prosieguo delle indagini, ha chiarito l'ordinanza impugnata, ha consentitoi , ' di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno, e utilizzator .di schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, assegnate a contatti fidati e utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria è stata altresì in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni fosse il traffico di stupefacenti. Nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, sono stati difatti ritenuti ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e l'organizzazione logistica del gruppo estero. È stato in particolare individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo facente affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento (operazione «C:rypto»), diretta derivazione del primo (operazione «Gerry»). L'organizzazione, con sede in Rosarno, è stata in particolare ricondotta al gruppo CACCIOLA-CERTO-PRONESTÌ nonché ritenuta composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, sono stati deputati al trasporto via terra sino a Rosarno, occultandolo in autovetture predisposte, e alla rivendita nell'intero territorio nazionale. L'ordinanza ha così delineato una complessa organizzazione grazie alla quale, la sostanza stupefacente, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], era destinata alla distribuzione a diversi gruppi. Uno operante a Amantea e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], avente quale stretto collaboratore l'indagato [OSCURATO:PERSONA], un altro, operante nel torinese e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva del corriere e spacciatore [OSCURATO:PERSONA], altri operanti nel catanese e riconducibili, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza di riesame ha quindi analiticamente richiamato„ anche mediante trascrizione di taluni passaggi, dialoghi ritenuti eloquenti sulla natura dell'attività coinvolgente i soggetti interagenti, traendone la conclusione, il giudice del riesame, dell'esistenza di una complessa organizzazione che, assunto come fulcro operativo la cellula di Rosarno, motore dell'intera operazione, si è diramata in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sottogruppi, convergente verso l'unico obiettivo e legati alla «casa madre» attraverso una affectio che si è posta al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. L'attività di polizia giudiziaria corredata alla captazione dei dialoghi ha poi consentito di operare alcuni sequestri, di verificare quali fossero i luoghi dell'approvvigionamento, di identificare i fornitori e trasportatori e di ricostruire l'intero traffico, posto in essere attraverso mezzi (utenze dedicate, telefoni criptati, macchine modificate), predisposti per durare nel tempo e non strumentali alla estemporanea perpetrazione dei singoli reati fine. 3.3.1. In tale contesto, è emerso anche il sottogruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. Proprio muovendo dai singoli reati fine, ricostruiti attraverso una lunga e minuziosa disamina, cadenzata dalla valutazione degli elementi principalmente rappresentati dagli esiti dell'attività d'intercettazione e dai connessi servizi di controllo e osservazione, il Tribunale ha dato conto degli elementi valorizzati, per ricavarne a valle utili elementi a conferma del ruolo di Suriano e del suo stretto collaboratore, l'indagato [OSCURATO:PERSONA], prendendo le mosse anche dai capi C6, C9, C11, C15 e C18. Dal relativo compendio probatorio il giudice del riesame ha ricavato la dimostrazione, in termini di gravità indiziaria, dell'esistenza di un accordo operativo strategico con il gruppo rosarnese, ponendo in risalto i rapporti di Suriano con i vertici di quel gruppo. Dai dati raccolti è stato difatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia riuscito a intrattenere detti rapporti proprio perché a capo, a sua volta, di una struttura criminale organizzata operante sul territorio di Amantea, composta, tra i tanti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali il detto organizzatore ha impartito direttive attraverso utenze dedicate e sms, al fine di mantenere rapporti sempre in chiave associativa, con [OSCURATO:PERSONA], stabile acquirente della droga e disponibile a nuove opportunità di affari. 3.3.2. Il Tribunale ha quindi proceduto alla ricostruzione del sodalizio nei termini di cui innanzi anche in ragione della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all'indagato, circa i reati-fine allo stesso ascritti ai capi C6, C9, C11, C15 e C18, con apparato motivazionale congruo, coerente e non manifestamente illogico. L'ordinanza impugnata, difatti, oltre a fare propria l'ordinanza genetica, in ragione del loro stretto collegamento e della complementarietà delle stesse, prendendo espressamente e specificatamente in considerazione le deduzioni difensive ha ricostruito nel dettaglio i fatti ascritti nei detti capi d'incolpazione, anche con specifico riferimento alle condotte di [OSCURATO:PERSONA], procedendo poi a contestualizzarli all'esito di una attenta e specifica disamina degli elementi emergenti delle indagini tecniche, in particolare dalle decriptate conversazioni e comunicazioni captate. Il giudice del merito cautelare ha così chiarito e specificato (pag. 6-9) l'effettivo ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], nella cessione di stupefacente (marijuana) in favore di terzi, tra cui Porcaro, stabile acquirente della droga, al fine di farne valutare la qualità in vista della successiva vendita della detta sostanza. Con dovizia di particolari, a fonte di ipotesi di c.d. «droga parlata», l'ordinanza ha fatto specifico riferimento, anche analizzando gli esiti delle intercettazioni, a tempi e luoghi degli incontri e alle specifiche interlocuzioni tra l'organizzatore Suriano e il suo stretto collalboratore [OSCURATO:PERSONA], anche in termini di rappresentazione delle valutazioni dei cessionari circa la qualità dello stupefacente. Ne consegue peraltro l'inammissibilità del tentativo del ricorrente di offrire una diversa ipotesi ricostruttiva sulla base del medesimo compendio emergente dagli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in quanto oggetto di valutazione da parte del giudice di merito esplicitata in motivazione immune da censure. 4. Inammissibile si mostra infine l'ultima doglianza, con la quale si critica l'ordinanza di riesame sotto il profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità dell'applicata custodia cautelare in carcere (successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione sostituita con gli arresti domiciliari). 4.1. Il ricorrente, difatti, non concilia il suo dire con il contenuto dell'ordinanza. Essa, ancor prima di fare specifico riferimento, per argomentare il pericolo di recidiva, al contesto criminale di ampie dimensioni nel quale ha operato l'indagato, ha correttamente applicato nella specie il doppio regime presuntivo relativo di cui all'art. 274, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. Si è trattato, peraltro, di soggetto che, per quanto evidenziato dallo stesso ricorso, ha perso la propria attività lavorativa in forza della chiusura, nel 2020, dell'esercizio commerciale da lui gestito, pur dovendo provvedere al sostentamento di un figlio di pochi anni, rilevando ciò anc:he ai fini della valuta