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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35894/2022

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27263/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso loStudio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n.1; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale condizionato– contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, ViaF.

Corridoni n .23; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza/decreto n.7086/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 15/7/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controparte; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 1° dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27263/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso loStudio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n.1; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale condizionato– contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, ViaF. Corridoni n .23; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza/decreto n.7086/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 15/7/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controparte; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1° dicembre 2022.
Decreto Cassazione n. 35894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris