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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12415/2026

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ata il 20/01/2022 R.G.N. 455/2021;Numero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 03/05/202619/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Tortona proponeva opposizione al decretoingiuntivo n. 795/2019 del 21.12.2019 emesso dal Tribunale diAlessandria, con il quale gli era stato ingiunto di pagare aGiuseppe Panza, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., la sommacomplessiva di € 65.238,26 (oltre rivalutazione monetaria,interessi e spese), di cui € 20.054,26 a titolo di “congedoparentale” relativo al periodo agosto 2018/luglio 2019 ed €45.184,00 a titolo di retribuzioni non percepite per il periododicembre 2015/22.7.2018.2.

Il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato alledipendenze della società ECOAL nell’ambito di appalto pubblicoconcesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Tortona dal 2012 al2019, con qualifica di operaio addetto alla manutenzione epulizia aree verdi, IV livello CCNL Multiservizi; di avere, conmissiva del 24.11.2016, informato l’amministrazionecomunale/committente delle inadempienze retributive delproprio datore di lavoro/appaltatore; che, con domanda del16.7.2018, aveva chiesto e ottenuto congedo biennale retribuitoper assistere la propria madre, domanda accolta dall’INPS per ilperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]/21.7.2020; che ECOAL aveva affittato ilproprio ramo d‘azienda relativo ai “Servizi per la Viabilità” aConsorzio [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. con decorrenza 1.7.2018; dinon rientrare tra i dipendenti ECOAL ceduti al Consorzio; diessere rimasto creditore delle somme indicate nei confronti deldatore di lavoro e del Comune committente in solido, pretesaNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026azionata in via monitoria sulla base dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.3.

L’Amministrazione opponeva l’infondatezza della pretesaazionata nei suoi confronti, dato che il lavoratore non rientravafra i dipendenti a seguito dell’affitto del ramo d’azienda, per lapropria estraneità alle vicende inerenti il rapporto di lavoro, ecomunque per assenza di crediti della società ECOAL neiconfronti del Comune; affermava che la norma di cui all’art. 30,comma 6, d. lgs. n. 50/2016, posta dal lavoratore a base delricorso per ingiunzione, circoscriveva la responsabilitàsussidiaria dell’amministrazione al solo caso in cui non vi fossestata una formale e motivata contestazione della richiesta dipagamento, contestazione che invece, nel caso di specie, lasocietà ECOAL aveva effettuato con nota del 4.9.2019.4.

Il Tribunale di Alessandria revocava nei confronti delComune di Tortona il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Torino rigettava l’appello del lavoratore,confermando l’esclusione di operatività della garanzia di cuiall’art. 30, comma 6, cit.5.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con quattro motivi; resiste con controricorso,illustrato da memoria, il Comune di Tortona.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111 Cost. (cd. terza via).Sostiene che la motivazione è incentrata sull’inidoneità dellamissiva del lavoratore del 24.11.2016 a far scattare in capoall’Amministrazione gli obblighi di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, ma che le inadempienze retributiveNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’appaltatrice non erano state poste in discussione dalComune, sicché si tratterebbe di questione utilizzata “asorpresa”, senza sollecitare le parti al contradditorio sul punto.2.

Con il secondo motivo, denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111 Cost. quanto all’ammontare dovuto allavoratore (cd. terza via), in relazione alla quantificazione delcredito.3.

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 30 d. lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici),sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente ritenutoinidonea la missiva del 2016 a far scattare la procedura in capoal RUP (responsabile del procedimento del Comune di Tortona),affermando che il lavoratore non aveva quantificato neppuresommariamente la retribuzione dovuta, e che comunque nonaveva sviluppato una richiesta di pagamento diretto al Comune.4.

Con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.,sostenendo che erroneamente sarebbe stato posto a carico dellavoratore un insussistente onere di contestare, prima delgiudizio, il mancato trasferimento del rapporto.5.

Deve essere in primo luogo esaminato, perchélogicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suo rilievoassorbente, il terzo motivo, che è fondato nei termini cheseguono.6.

La norma di cui si discute (art. 30, comma 6, d. lgs. n.50/2016, abrogata dal d. lgs. n. 36/2023, ma che continua adapplicarsi ai procedimenti in corso), stabiliva che: “In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dicui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invitaNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni casol'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ovenon sia stata contestata formalmente e motivatamente lafondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, lastazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamenteai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativoimporto dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovverodalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso incui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105”.7.

La Corte ha ritenuto non operante, ai fini della garanzia ditutela delle retribuzioni dei dipendenti di appaltatore in contrattipubblici da parte dell’amministrazione committente, la denunciadel lavoratore di mancato pagamento della retribuzione diottobre 2016; ha, cioè, posticipato la denuncia diinadempimento retributivo alla lettera del legale del lavoratoredel 2019, ritenendo anche questa missiva inidonea adeterminare in capo al Comune appellato gli obblighi dipoiché il lavoratore non era più addetto all’appalto e perchéormai non vi erano più debiti dell’ente appaltante nei confrontidel datore di lavoro inadempiente.8.

Tale lettura della norma in contestazione non ècondividibile.

Essa svuota la garanzia di legge per i lavoratori ela rende inoperativa in base a circostanze verificatesi ex post.9.

Al contrario la norma in questione, differente dall’azionediretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti delcommittente (fino alla concorrenza del debito al momentodell’azione) di cui all’art. 1676 c.c. e dalla responsabilità solidaledell’imprenditore o datore di lavoro privato per i trattamentiNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026retributivi dei lavoratori per i due anni successivi alla cessazionedell'appalto, si caratterizza per la configurazione di unmeccanismo di attivazione dell’amministrazione appaltanteanche in corso d’opera (così il dato normativo testuale), durantel’esecuzione del contratto di appalto, non essendo, invece,prevista, azione diretta o responsabilità successiva.10.

Ma se l’attivazione, pur sollecitata dal lavoratore, vieneposticipata a quando non vi sono più debiti nei confrontidell’appaltatore o omessa fino alla fine dell’appalto, la garanziarisulta inutile, in contrasto con la lettera e lo spirto della norma.11.

Risulta dunque fondata la denuncia di violazione dellanorma qualora venga posta come condizione di operatività dellagaranzia una denuncia del lavoratore indicante l’ammontaredell’importo da pagare e contenente esplicita richiesta dipagamento diretto.

La norma non richiede tali requisiti.

Alcontrario, proprio per la sua strutturazione come garanzia anchein corso d’opera, la norma richiede esclusivamente lasegnalazione di “ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuteal personale”, segnalazione che impone l’obbligodell’amministrazione appaltante di procedere ai dovutiaccertamenti e di esigere la regolarizzazione retributiva deidipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto pubblico, enel caso al pagamento diretto in esito a contraddittorio conl’appaltatore.12.

L’omissione di accertamenti o controlli, richiedendoanzitutto spiegazioni all’affidatario dell’appalto, che puòcontestare formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta, nonostante denuncia dei lavoratori di ritardo nel (o dimancanza del) pagamento delle retribuzioni, è fonte diNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026responsabilità risarcitoria dell’amministrazione appaltante per lamancata attivazione della garanzia di legge.

Infatti,l’amministrazione pubblica non può consentire che i fondipubblici stanziati per l’esecuzione dell’appalto non sianoutilizzati nella parte di spettanza per il regolare pagamento delleretribuzioni dei lavoratori ivi impegnati, ben potendosi, in casocontrario, configurare responsabilità risarcitoria della stessa peri crediti retributivi rimasti inadempiuti.13.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata inaccoglimento del terzo motivo di ricorso, denunciante laviolazione dell’art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016, assorbiti ilprimo e secondo (di natura processuale) e il quarto motivo(irrilevante in concreto, stante la tempistica delle vicende dicausa), con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello indiversa composizione per il riesame nel merito, applicando miseguente principio di diritto: “per l’operatività della garanzia dipagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori da parte delsoggetto affidatario di appalto pubblico in caso di ritardo nelpagamento, mediante pagamento diretto da parte della stazioneappaltante ai sensi dell’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, èsufficiente la denuncia del lavoratore, che non richiedeparticolari formalità, a fondare l’obbligo di accertamento e14.

Alla Corte di rinvio è demandato altresì il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altrimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata il 20/01/2022 R.G.N. 455/2021;Numero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 03/05/202619/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Tortona proponeva opposizione al decretoingiuntivo n. 795/2019 del 21.12.2019 emesso dal Tribunale diAlessandria, con il quale gli era stato ingiunto di pagare aGiuseppe Panza, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., la sommacomplessiva di € 65.238,26 (oltre rivalutazione monetaria,interessi e spese), di cui € 20.054,26 a titolo di “congedoparentale” relativo al periodo agosto 2018/luglio 2019 ed €45.184,00 a titolo di retribuzioni non percepite per il periododicembre 2015/22.7.2018.2. Il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato alledipendenze della società ECOAL nell’ambito di appalto pubblicoconcesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Tortona dal 2012 al2019, con qualifica di operaio addetto alla manutenzione epulizia aree verdi, IV livello CCNL Multiservizi; di avere, conmissiva del 24.11.2016, informato l’amministrazionecomunale/committente delle inadempienze retributive delproprio datore di lavoro/appaltatore; che, con domanda del16.7.2018, aveva chiesto e ottenuto congedo biennale retribuitoper assistere la propria madre, domanda accolta dall’INPS per ilperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]/21.7.2020; che ECOAL aveva affittato ilproprio ramo d‘azienda relativo ai “Servizi per la Viabilità” aConsorzio [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. con decorrenza 1.7.2018; dinon rientrare tra i dipendenti ECOAL ceduti al Consorzio; diessere rimasto creditore delle somme indicate nei confronti deldatore di lavoro e del Comune committente in solido, pretesaNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026azionata in via monitoria sulla base dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.3. L’Amministrazione opponeva l’infondatezza della pretesaazionata nei suoi confronti, dato che il lavoratore non rientravafra i dipendenti a seguito dell’affitto del ramo d’azienda, per lapropria estraneità alle vicende inerenti il rapporto di lavoro, ecomunque per assenza di crediti della società ECOAL neiconfronti del Comune; affermava che la norma di cui all’art. 30,comma 6, d. lgs. n. 50/2016, posta dal lavoratore a base delricorso per ingiunzione, circoscriveva la responsabilitàsussidiaria dell’amministrazione al solo caso in cui non vi fossestata una formale e motivata contestazione della richiesta dipagamento, contestazione che invece, nel caso di specie, lasocietà ECOAL aveva effettuato con nota del 4.9.2019.4. Il Tribunale di Alessandria revocava nei confronti delComune di Tortona il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Torino rigettava l’appello del lavoratore,confermando l’esclusione di operatività della garanzia di cuiall’art. 30, comma 6, cit.5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con quattro motivi; resiste con controricorso,illustrato da memoria, il Comune di Tortona.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111 Cost. (cd. terza via).Sostiene che la motivazione è incentrata sull’inidoneità dellamissiva del lavoratore del 24.11.2016 a far scattare in capoall’Amministrazione gli obblighi di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, ma che le inadempienze retributiveNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’appaltatrice non erano state poste in discussione dalComune, sicché si tratterebbe di questione utilizzata “asorpresa”, senza sollecitare le parti al contradditorio sul punto.2. Con il secondo motivo, denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111 Cost. quanto all’ammontare dovuto allavoratore (cd. terza via), in relazione alla quantificazione delcredito.3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 30 d. lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici),sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente ritenutoinidonea la missiva del 2016 a far scattare la procedura in capoal RUP (responsabile del procedimento del Comune di Tortona),affermando che il lavoratore non aveva quantificato neppuresommariamente la retribuzione dovuta, e che comunque nonaveva sviluppato una richiesta di pagamento diretto al Comune.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.,sostenendo che erroneamente sarebbe stato posto a carico dellavoratore un insussistente onere di contestare, prima delgiudizio, il mancato trasferimento del rapporto.5. Deve essere in primo luogo esaminato, perchélogicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suo rilievoassorbente, il terzo motivo, che è fondato nei termini cheseguono.6. La norma di cui si discute (art. 30, comma 6, d. lgs. n.50/2016, abrogata dal d. lgs. n. 36/2023, ma che continua adapplicarsi ai procedimenti in corso), stabiliva che: “In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dicui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invitaNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni casol'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ovenon sia stata contestata formalmente e motivatamente lafondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, lastazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamenteai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativoimporto dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovverodalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso incui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105”.7. La Corte ha ritenuto non operante, ai fini della garanzia ditutela delle retribuzioni dei dipendenti di appaltatore in contrattipubblici da parte dell’amministrazione committente, la denunciadel lavoratore di mancato pagamento della retribuzione diottobre 2016; ha, cioè, posticipato la denuncia diinadempimento retributivo alla lettera del legale del lavoratoredel 2019, ritenendo anche questa missiva inidonea adeterminare in capo al Comune appellato gli obblighi dipoiché il lavoratore non era più addetto all’appalto e perchéormai non vi erano più debiti dell’ente appaltante nei confrontidel datore di lavoro inadempiente.8. Tale lettura della norma in contestazione non ècondividibile. Essa svuota la garanzia di legge per i lavoratori ela rende inoperativa in base a circostanze verificatesi ex post.9. Al contrario la norma in questione, differente dall’azionediretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti delcommittente (fino alla concorrenza del debito al momentodell’azione) di cui all’art. 1676 c.c. e dalla responsabilità solidaledell’imprenditore o datore di lavoro privato per i trattamentiNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026retributivi dei lavoratori per i due anni successivi alla cessazionedell'appalto, si caratterizza per la configurazione di unmeccanismo di attivazione dell’amministrazione appaltanteanche in corso d’opera (così il dato normativo testuale), durantel’esecuzione del contratto di appalto, non essendo, invece,prevista, azione diretta o responsabilità successiva.10. Ma se l’attivazione, pur sollecitata dal lavoratore, vieneposticipata a quando non vi sono più debiti nei confrontidell’appaltatore o omessa fino alla fine dell’appalto, la garanziarisulta inutile, in contrasto con la lettera e lo spirto della norma.11. Risulta dunque fondata la denuncia di violazione dellanorma qualora venga posta come condizione di operatività dellagaranzia una denuncia del lavoratore indicante l’ammontaredell’importo da pagare e contenente esplicita richiesta dipagamento diretto. La norma non richiede tali requisiti. Alcontrario, proprio per la sua strutturazione come garanzia anchein corso d’opera, la norma richiede esclusivamente lasegnalazione di “ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuteal personale”, segnalazione che impone l’obbligodell’amministrazione appaltante di procedere ai dovutiaccertamenti e di esigere la regolarizzazione retributiva deidipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto pubblico, enel caso al pagamento diretto in esito a contraddittorio conl’appaltatore.12. L’omissione di accertamenti o controlli, richiedendoanzitutto spiegazioni all’affidatario dell’appalto, che puòcontestare formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta, nonostante denuncia dei lavoratori di ritardo nel (o dimancanza del) pagamento delle retribuzioni, è fonte diNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026responsabilità risarcitoria dell’amministrazione appaltante per lamancata attivazione della garanzia di legge. Infatti,l’amministrazione pubblica non può consentire che i fondipubblici stanziati per l’esecuzione dell’appalto non sianoutilizzati nella parte di spettanza per il regolare pagamento delleretribuzioni dei lavoratori ivi impegnati, ben potendosi, in casocontrario, configurare responsabilità risarcitoria della stessa peri crediti retributivi rimasti inadempiuti.13. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata inaccoglimento del terzo motivo di ricorso, denunciante laviolazione dell’art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016, assorbiti ilprimo e secondo (di natura processuale) e il quarto motivo(irrilevante in concreto, stante la tempistica delle vicende dicausa), con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello indiversa composizione per il riesame nel merito, applicando miseguente principio di diritto: “per l’operatività della garanzia dipagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori da parte delsoggetto affidatario di appalto pubblico in caso di ritardo nelpagamento, mediante pagamento diretto da parte della stazioneappaltante ai sensi dell’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, èsufficiente la denuncia del lavoratore, che non richiedeparticolari formalità, a fondare l’obbligo di accertamento e14. Alla Corte di rinvio è demandato altresì il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altrimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoNumero registro generale 8845/2022Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 12415/2026Data pubblicazione 03/05/2026accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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