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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02468/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria conclusiva con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, insiste per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto a indagini preliminari per reati ex artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di € 24.900 rinvenuta all'esito della perquisizione eseguita in data 16 aprile 2023 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta valutando che le risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria documentano un intenso e continuativo traffico di sostanze stupefacenti e che tutti gli indagati non risultano titolari di redditi leciti tali da giustificare l'accantonamento della suindicata rilevante somma di denaro, conservata in cinque pacchetti sottovuoto e rinvenuta in una sacca all'interno di un armadio nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato.

2. Con il ricorso e con la memoria conclusiva presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per í seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso si adduce che la provenienza della somma in oggetto deriva dalla vendita di due immobili, da numerosi prelievi effettuati presso sportelli ATM e dalla ricezione di un canone di locazione.

Si deduce la mera apparenza della motivazione offerta dal Tribunale per omesso l'esame dei punti decisivi in relazione all'accertamento del fatto sui quali è fondato il provvedimento di sequestro.

2.2. Con il secondo motivo si osserva che, da quanto esposto e documentato in sede di riesame, risulta evidente che il sequestro preventivo è stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge, mancando la prova della provenienza illecita del denaro sequestrato e non sussistendo il pericolo che la libera disponibilità del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati.

L'ordinanza considera le giustificazioni addotte nel ricorso — che non contesta sussistere un fumus commist;delicti relativamente ai reati per i quali si procede — ma argomenta che il comprovato svolgimento di una intensa e continuativa attività di cessione di stupefacenti anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento di cocaina nella abitazione del suo complice Mura inducono a escludere la provenienza lecita di tutte le somme di denaro e a ritenerle provenienti da pregresse attività di spaccio di sostanze stupefacenti, valutando l'entità delle somme (24.900 euro detenuti da [OSCURATO:PERSONA] e 4.800 da Caddeo) e le loro inconsuete modalità di custodia.

Infatti: il denaro di [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato all'interno di una sacca da mare, custodita nell'abitazione della madre di [OSCURATO:PERSONA] (in un armadio della camera da letto della sorella di [OSCURATO:PERSONA]) e composta da numerose banconote di vario taglio distribuite in cinque pacchetti sottovuoto; la madre di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato trattarsi di denaro interamente di proprietà del figlio; non risulta che [OSCURATO:PERSONA], come anche gli altri indagati, disponga di redditi leciti che possano spiegarne l'accantonamento.

Per quanto riguarda la giustificazione addotta da [OSCURATO:PERSONA], costituita dalla (documentata) vendita, da parte sua e degli altri coeredi, di due immobili, il Tribunale ha evidenziato in senso contrario che: il pagamento del prezzo a lui spettante per la vendita dei suoi immobili risulta essere avvenuto con bonifici bancari e con assegni circolari; la madre dell'indagato ha documentato svariati prelievi, ma per una somma complessiva di euro 17000, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha documentato prelievi soltanto per complessivi euro 2000 e non ha spiegato perché, le somme originariamente transitate, secondo la prospettazione difensiva, nel patrimonio dei familiari dell'indagato in modi tracciabili, sarebbero poi state occultate, suddivise e custodite con le inconsuete modalità di custodia descritte.

Va, inoltre, ribadito a confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

Su queste basi la motivazione del provvedimento impugnato risulta non solo non meramente apparente ma anche esente da manifeste illogicità, esauriente e sviluppata tenendo conto delle prospettazioni difensive.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M. o i a • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle r l l e 'spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria conclusiva con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, insiste per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto a indagini preliminari per reati ex artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di € 24.900 rinvenuta all'esito della perquisizione eseguita in data 16 aprile 2023 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato. Il Tribunale ha rigettato la richiesta valutando che le risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria documentano un intenso e continuativo traffico di sostanze stupefacenti e che tutti gli indagati non risultano titolari di redditi leciti tali da giustificare l'accantonamento della suindicata rilevante somma di denaro, conservata in cinque pacchetti sottovuoto e rinvenuta in una sacca all'interno di un armadio nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato. 2. Con il ricorso e con la memoria conclusiva presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per í seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si adduce che la provenienza della somma in oggetto deriva dalla vendita di due immobili, da numerosi prelievi effettuati presso sportelli ATM e dalla ricezione di un canone di locazione. Si deduce la mera apparenza della motivazione offerta dal Tribunale per omesso l'esame dei punti decisivi in relazione all'accertamento del fatto sui quali è fondato il provvedimento di sequestro. 2.2. Con il secondo motivo si osserva che, da quanto esposto e documentato in sede di riesame, risulta evidente che il sequestro preventivo è stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge, mancando la prova della provenienza illecita del denaro sequestrato e non sussistendo il pericolo che la libera disponibilità del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. L'ordinanza considera le giustificazioni addotte nel ricorso — che non contesta sussistere un fumus commist;delicti relativamente ai reati per i quali si procede — ma argomenta che il comprovato svolgimento di una intensa e continuativa attività di cessione di stupefacenti anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento di cocaina nella abitazione del suo complice Mura inducono a escludere la provenienza lecita di tutte le somme di denaro e a ritenerle provenienti da pregresse attività di spaccio di sostanze stupefacenti, valutando l'entità delle somme (24.900 euro detenuti da [OSCURATO:PERSONA] e 4.800 da Caddeo) e le loro inconsuete modalità di custodia. Infatti: il denaro di [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato all'interno di una sacca da mare, custodita nell'abitazione della madre di [OSCURATO:PERSONA] (in un armadio della camera da letto della sorella di [OSCURATO:PERSONA]) e composta da numerose banconote di vario taglio distribuite in cinque pacchetti sottovuoto; la madre di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato trattarsi di denaro interamente di proprietà del figlio; non risulta che [OSCURATO:PERSONA], come anche gli altri indagati, disponga di redditi leciti che possano spiegarne l'accantonamento. Per quanto riguarda la giustificazione addotta da [OSCURATO:PERSONA], costituita dalla (documentata) vendita, da parte sua e degli altri coeredi, di due immobili, il Tribunale ha evidenziato in senso contrario che: il pagamento del prezzo a lui spettante per la vendita dei suoi immobili risulta essere avvenuto con bonifici bancari e con assegni circolari; la madre dell'indagato ha documentato svariati prelievi, ma per una somma complessiva di euro 17000, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha documentato prelievi soltanto per complessivi euro 2000 e non ha spiegato perché, le somme originariamente transitate, secondo la prospettazione difensiva, nel patrimonio dei familiari dell'indagato in modi tracciabili, sarebbero poi state occultate, suddivise e custodite con le inconsuete modalità di custodia descritte. Va, inoltre, ribadito a confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Su queste basi la motivazione del provvedimento impugnato risulta non solo non meramente apparente ma anche esente da manifeste illogicità, esauriente e sviluppata tenendo conto delle prospettazioni difensive. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. o i a • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle r l l e 'spese processuali e della somma di