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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13010/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOci-ato-a3Ati&e-e-Re-~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],RDIN; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, previa rinuncia agli altri motivi proposti, gli è stata applicata la pena concordata con il procuratore generale, ex art. 599 bis cod. pen. in relazione ad una pluralità di reati di furto in abitazione pluriaggravato, nonché del reato di cui all'art. 55, comma 9 d. lgs. 231/2007, in concorso con altri.

Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art.143 cod. proc. pen., come modificato dal cl.

Igs. 32/2014, in attuazione della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/64 e dell'art. 179.

Eccepisce la nullità della sentenza di seconda cura, per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza di secondo grado, non disposta dalla Corte terrioriale.

Il ricorso è inammissibile.

E' sufficiente ricordare che "L'accesso al cd.

"patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198; Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]+ estensore [OSCURATO:PERSONA] iNardin [OSCURATO:PERSONA] A CiLP07.-i..A.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOci-ato-a3Ati&e-e-Re-~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],RDIN; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, previa rinuncia agli altri motivi proposti, gli è stata applicata la pena concordata con il procuratore generale, ex art. 599 bis cod. pen. in relazione ad una pluralità di reati di furto in abitazione pluriaggravato, nonché del reato di cui all'art. 55, comma 9 d. lgs. 231/2007, in concorso con altri. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art.143 cod. proc. pen., come modificato dal cl. Igs. 32/2014, in attuazione della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/64 e dell'art. 179. Eccepisce la nullità della sentenza di seconda cura, per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza di secondo grado, non disposta dalla Corte terrioriale. Il ricorso è inammissibile. E' sufficiente ricordare che "L'accesso al cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198; Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro quattromila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]+ estensore [OSCURATO:PERSONA] iNardin [OSCURATO:PERSONA] A CiLP07.-i..A.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris