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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 26819/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 180, presso lo studio legale Sanino, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo; - resistente - avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari del 01/04/2020 n. 124/2020, non notificata; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -il presente giudizio trae origine dal ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari che accogliendo il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dall’opponente Acquaverde nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; -la controversia riguarda, per quel che qui ancora rileva, la spettanza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della penale per ritardo nella consegna delle opere prevista dall’art.7 del contratto di supappalto stipulato tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di lavori di carpenteria presso il cantiere allestito dalla prima; -[OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 352/2015, emesso dal Tribunale di Sassari in data 24/04/2015 per la somma di euro 20.954,00, a titolo di ritenuta di garanzia al 5% per i lavori eseguiti; -l’ingiunta si opponeva al decreto, eccependo che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] non era esigibile al momento della domanda; -l’opponente inoltre eccepiva, in riconvenzionale, la compensazione tra quanto richiesto dall’opposta e quanto alla stessa dovuta a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori, importo che l’opponente limitava ad euro 26.000; -l’opposta si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma del decreto, -il tribunale di Sassari, con sentenza n. 1482/2016, riteneva accertato ed esigibile il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto incontestato da controparte e inoltre perché dal contratto non poteva desumersi che la comune intenzione delle parti fosse stata quella di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 subordinare il saldo al momento del collaudo dell’intera opera Numero sezionale 695/2022Numero di raccolta generale 17460/2022 appaltata; Data pubblicazione 30/05/2022 -il tribunale osservava inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova, su di lei gravante, che il ritardo nella consegna delle opere non era a lei imputabile: di conseguenza, doveva ritenersi accertato il credito vantato in compensazione dalla società opponente a titolo di penale; -compensati i parzialmente crediti, il giudice di prime cure per l’effetto condannava l’opposta al pagamento di euro 5.045,61; -avverso la sentenza, ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA]; -la corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 124/2020 del 01/04/2020 ha accolto l’appello, statuendo, per quel che qui ancora rileva, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato la penale nei tempi previsti dall’art. 7 del contratto (relativo alla penale giornaliera), né risultava che la Piramide avesse abbandonato il cantiere per più di tre giorni (ipotesi per la quale l’art.7.1 del contratto prevedeva una penale pari a euro 20.000) -per la corte territoriale il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi confermato di non ritenere imputabili alla Piramide i ritardi nelle lavorazioni a lei richieste, avendo la possibilità, in caso contrario, di decurtare gli importi a titolo di penale contestualmente all’emissione dei SAL, come previsto dall’art. 7 del contratto; -contro la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; -in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: -il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 -la sentenza d’appello è censurata per avere interpretato il Numero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022 contratto, e in particolare l’art. 7, solo letteralmente, non tenendo conto dell’effettivo andamento dei lavori, in spregio ai criteri di buona fede, di comune intenzione delle parti e di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; -la censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 7155/2017), in quanto, – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento – “l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; -ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire; -la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, semNumero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022pre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; -in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra” (Così, ex plurimis, Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 22536/2007); -nel caso di specie, la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ., tende in realtà a suggerire una diversa interpretazione del contratto, a lei più favorevole, senza attingere l’argomentata motivazione della corte d’appello che ha interpretato la clausola contrattuale di cui all’art. 7 avendo riguardo alla ampia gestione dell’intero cantiere nel quale si inserivano le opere il cui compimento era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA], alla finalità della previsione ed al comportamento concretamente attuato da Acquaverde rispetto a detta penale; - il ricorso è dunque inammissibile e la ricorrente è tenuta, in applicazione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori come per legge.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1Numero di raccolta generale 17460/2022-quater, dà Numero sezionale 695/2022 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Data pubblicazione 30/05/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 26819/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 180, presso lo studio legale Sanino, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo; - resistente - avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari del 01/04/2020 n. 124/2020, non notificata; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -il presente giudizio trae origine dal ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari che accogliendo il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dall’opponente Acquaverde nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; -la controversia riguarda, per quel che qui ancora rileva, la spettanza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della penale per ritardo nella consegna delle opere prevista dall’art.7 del contratto di supappalto stipulato tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di lavori di carpenteria presso il cantiere allestito dalla prima; -[OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 352/2015, emesso dal Tribunale di Sassari in data 24/04/2015 per la somma di euro 20.954,00, a titolo di ritenuta di garanzia al 5% per i lavori eseguiti; -l’ingiunta si opponeva al decreto, eccependo che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] non era esigibile al momento della domanda; -l’opponente inoltre eccepiva, in riconvenzionale, la compensazione tra quanto richiesto dall’opposta e quanto alla stessa dovuta a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori, importo che l’opponente limitava ad euro 26.000; -l’opposta si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma del decreto, -il tribunale di Sassari, con sentenza n. 1482/2016, riteneva accertato ed esigibile il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto incontestato da controparte e inoltre perché dal contratto non poteva desumersi che la comune intenzione delle parti fosse stata quella di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 subordinare il saldo al momento del collaudo dell’intera opera Numero sezionale 695/2022Numero di raccolta generale 17460/2022 appaltata; Data pubblicazione 30/05/2022 -il tribunale osservava inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova, su di lei gravante, che il ritardo nella consegna delle opere non era a lei imputabile: di conseguenza, doveva ritenersi accertato il credito vantato in compensazione dalla società opponente a titolo di penale; -compensati i parzialmente crediti, il giudice di prime cure per l’effetto condannava l’opposta al pagamento di euro 5.045,61; -avverso la sentenza, ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA]; -la corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 124/2020 del 01/04/2020 ha accolto l’appello, statuendo, per quel che qui ancora rileva, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato la penale nei tempi previsti dall’art. 7 del contratto (relativo alla penale giornaliera), né risultava che la Piramide avesse abbandonato il cantiere per più di tre giorni (ipotesi per la quale l’art.7.1 del contratto prevedeva una penale pari a euro 20.000) -per la corte territoriale il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi confermato di non ritenere imputabili alla Piramide i ritardi nelle lavorazioni a lei richieste, avendo la possibilità, in caso contrario, di decurtare gli importi a titolo di penale contestualmente all’emissione dei SAL, come previsto dall’art. 7 del contratto; -contro la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; -in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: -il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 -la sentenza d’appello è censurata per avere interpretato il Numero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022 contratto, e in particolare l’art. 7, solo letteralmente, non tenendo conto dell’effettivo andamento dei lavori, in spregio ai criteri di buona fede, di comune intenzione delle parti e di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; -la censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 7155/2017), in quanto, – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento – “l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; -ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire; -la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Numero sezionale 695/2022 da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, semNumero di raccolta generale 17460/2022Data pubblicazione 30/05/2022pre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; -in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra” (Così, ex plurimis, Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 22536/2007); -nel caso di specie, la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ., tende in realtà a suggerire una diversa interpretazione del contratto, a lei più favorevole, senza attingere l’argomentata motivazione della corte d’appello che ha interpretato la clausola contrattuale di cui all’art. 7 avendo riguardo alla ampia gestione dell’intero cantiere nel quale si inserivano le opere il cui compimento era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA], alla finalità della previsione ed al comportamento concretamente attuato da Acquaverde rispetto a detta penale; - il ricorso è dunque inammissibile e la ricorrente è tenuta, in applicazione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori come per legge. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26819/2020 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1Numero di raccolta generale 17460/2022-quater, dà Numero sezionale 695/2022 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Data pubblicazione 30/05/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M
Sentenza Cassazione n. 17460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris