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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:404
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999O0008 - IT Avis juridique important | 61999O0008 Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] de Enterría y Sanchez contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. - [OSCURATO:PERSONA]8/99 P. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06031 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Effetti - Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione - Portata - Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza [Trattato CE, art. 176 (divenuto art. 233 CE)] 2 Dipendenti - Decisione individuale - Comunicazione tardiva - Effetti (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1 A norma dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), per conformarsi alla sentenza di annullamento e darvi piena esecuzione, l'istituzione da cui promana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che detta motivazione è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.

Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata. (v. punti 19-20) 2 Un ritardo nella comunicazione all'interessato di una decisione che gli è destinata non può comportare l'annullamento della medesima, poiché la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa. (v. punto 46)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999O0008 - IT Avis juridique important | 61999O0008 Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] de Enterría y Sanchez contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. - [OSCURATO:PERSONA]8/99 P. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06031 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Effetti - Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione - Portata - Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza [Trattato CE, art. 176 (divenuto art. 233 CE)] 2 Dipendenti - Decisione individuale - Comunicazione tardiva - Effetti (Statuto del personale, art. 25, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1 A norma dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), per conformarsi alla sentenza di annullamento e darvi piena esecuzione, l'istituzione da cui promana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che detta motivazione è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata. (v. punti 19-20) 2 Un ritardo nella comunicazione all'interessato di una decisione che gli è destinata non può comportare l'annullamento della medesima, poiché la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa. (v. punto 46)
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