CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 45838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. in danno della [OSCURATO:PERSONA] Sri., dichiarata fallita in data 23 novembre 2009; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo A) [distrazione di un'autovettura intestata alla società fallita, della quale l'imputata era stata amministratore di diritto], è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni prive di qualsivoglia confronto critico con il tenore dell'ampia motivazione spiegata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 7, ultimo capoverso, e 8, primo capoverso, della sentenza impugnata), che, tra l'altro, esprime valutazioni, in ordine al tema d'accusa, spiegate nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P,résid