CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19201/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, sull'apparenza della motivazione e violazione del diritto di difesa trattandosi di decisione 'già presa', è manifestamente infondato, denunciando mere irregolarità (indicazione errata della data, mancata indicazione delle conclusioni, brevità - supposta - della camera di consiglio) che non violano il diritto della difesa - al contrario del precedente citato, n.52608/14, Rv. 261547, relativo ad un caso in cui era stato vietato alle parti di discutere - ma che, al più, incidono non sulla decisione in sé, quanto sul contenuto della stessa, 'aggredibile' solamente con il ricorso ai motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso sono ripetitivi, e quindi, inevitabilmente generici, non confrontandosi realmente con la motivazione, manifestamente infondati e, talora, valutativi e 'fattuali', e quindi non adatti a costituite una critica di legittimità; osservato, in particolare che: - puramente valutativo è il secondo motivo, che chiede la rivalutazione dei fatti (la terza), in contrasto con la funzione della Corte, pure a fronte di una motivazione (pg. 3) del tutto chiara e satisfattoria nell'indicare le ragioni dell'affermazione di responsabilità; - il terzo ed il quarto motivo, del tutto ripetitivi, non si confrontano con la motivazione ove si spiega che la non occasionalità, i precedenti per reati analoghi, e la consistenza del danno sono ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen. - pg. 4) mentre l'assenza di elementi comprovanti l'autoria del furto, e, per contro, la pluralità di quelli suggestivi della ricettazione, impongono l'esclusione della riqualificazione del reato in furto; - il quinto motivo, attinente a vizi motivazionali su alcuni aspetti del trattamento sanzionatorio (diniego attenuanti art. 62 n.4 cod. e generiche; entità pena) è manifestamente infondato perché ogni aspetto del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito che nella specie ha assolto all'onere attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Cons elatore Il Presidente rit [OSCURATO:PERSONA]