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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43918/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22030/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli 341-bis, 336 e 595 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza in relazione al reato di diffamazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; che va disattesa la richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile che, in questa procedura camerale, si è limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (v.

Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22030/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli 341-bis, 336 e 595 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza in relazione al reato di diffamazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; che va disattesa la richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile che, in questa procedura camerale, si è limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (v. Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de