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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35091/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 28,5E di sostanza stupefacente del cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell - motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazio le del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione d I ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferEnte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per:hé proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che le 3rospettazioni difensive sono volte a conseguire una rivalutazione meramente in ratto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non ill Dgiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e della elevata purezza della sostanza caduta in sequestro, da cui potevano essere ricavate 185 dosi medi a singole.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 28,5E di sostanza stupefacente del cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell - motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazio le del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione d I ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferEnte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per:hé proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che le 3rospettazioni difensive sono volte a conseguire una rivalutazione meramente in ratto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non ill Dgiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e della elevata purezza della sostanza caduta in sequestro, da cui potevano essere ricavate 185 dosi medi a singole. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35091/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris