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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 01593/2025

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23509 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019,depositata in data 18 dicembre 2019, e dell’ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bise 348-ter c.p.c . della Corte di appello di Milano n. 1880/2021, depositata il 7 giugno 2021.

Udita la relazione svolta all’udienza del 30 ottobre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Nardecchia; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., operatore abilitato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico sul territorio nazionale, successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha citato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. domandando la condanna di quest ’ultima al risarcimento dei danni,in misura non inferiore ad euro 1. 896.305,08 : danni conseguenti alle condotte illecite anticoncorrenziali poste in essere dalla convenuta, secondo quanto accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ― AGCM ― con provvedimento n. 24339 del 9 maggio 2013, reso in esito al procedimento A428 .

L e condotte integranti l’illecito antritrust lamentato erano incidenti sull’attività di [OSCURATO:PERSONA], la quale si avvaleva anche delle infrastrutture di rete di [OSCURATO:PERSONA] raggiungere i clienti finali (cosiddetto «ultimo miglio») per la fornitura di telefonia vocale, trasmissione dei dati e accesso ad internet ai clienti finali: venivano quindi in questione gli obblighi di non discriminazione che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare verso gli operatoriconcorrenti ― gli OLO ( other licence operator ) ― in relazione all'infrastruttura di accesso ai clienti finali e in relazione all'accesso ai servizi all'ingrosso di trasporto dei dati a banda larga verso i clienti stessi: obbligo che comprendeva anche l'applicazione,ai concorrenti sopra indicati, di condizioni di fornitura non deteriori rispetto a quelle da essa praticatealle proprie divisioni commerciali.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2019, ha respinto le domande proposte ritenendo che l'attrice non avesse assolto all'onere di individuare i KO (rifiuti di attivazione)che assumeva riconducibili a una causale di rifiuto erronea o priva di giustificazione.

Ha rilevato, in particolare, il Tribunale che «sia in relazione alla clientela che si assume persa, sia anche in relazione alla compressione dei margini connessa alla diversa Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 strutturazione dei procedimenti interni ed esterni posti in esseredalla società convenuta nei processi in esame,la necessità di procedere alla definizione di un'entità concreta di illegittimeappostazioni di KO agli ordinativi di lavoro trasmessi da En t er s.r.l. non [poteva] essere totalmente pretermessa così come vorrebbe l'impostazione difensiva adottata dalla società attrice».

2. ― La sentenza in questione è stata gravata di appello da [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazioneexartt. 348-bise 348 - ter c.p.c . con ordinanza del 7 giugno 2021.

3. ― Ricorre per la c assazione di tale pronuncia la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ; l'impugnazione consta di quattro motivi e ad essa resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].p.a..

L’impugnazione, dapprincipio avviata alla trattazione camerale, è stata successivamente destinata alla pubblica udienza.

Sono state depositate memorie.

Il Pubblico Ministero ha concluso per ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Deve premettersi essere inammissibile la produzione ex art.372 c.p.c., da parte di [OSCURATO:PERSONA], del documentoproveniente dall’AGCM denominato «risposta richiesta di assistenza in relazione al giudizio iscritto al n.

R.G. 26599/2020».

Il documento, infatti, non riguarda la nullità della sentenza impugnata (quella derivante dai vizi propri della sentenzae, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento: per tutte, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29221),né l’ammissibilità del ricorso (e cioè laproponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo: cfr. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934) e tantomeno il maturare di un giudicato (ipotesi, quest’ultima, in presenza della quale la giurisprudenza di questa Corte pure ammette la produzione documentale: così, ad esempio, Cass. 20 febbraio 2020, n. 4415,dalla Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 cui massima si evince chiaramente che la produzione non può mai riguardare documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa).

2. ― Il primo motivo di ricorso oppone la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Assume la ricorrente che l'abuso accertatodall’AGCM non consisterebbe affatto dell'accertata illiceità dei KO opposti agli operatori, bensì in un’assai più complessa e articolata pratica discriminatoria con effetti escludenti a danno dei concorrentidi [OSCURATO:PERSONA].Emergerebbe, pertanto, l'assoluta irrilevanza rivestita dal dato rappresentato dai detti KO , tanto ai fini della configurabilità e dell'accertamento dell'abuso operatodall’Autorità garante, quanto ai fini della quantificazione del danno ad esso eziologicamente connesso: si deduce, in sintesi, che l’unico illecito accertato consistevain «un abuso sistemico posto in essere attraverso una molteplicità di condotte aventi contenuto discriminatorio ed effetti escludenti per i concorrenti», il quale era connotato dall’«aver [OSCURATO:PERSONA] ap prestato un processo di deliveryinterno diverso rispetto a quello c.d. esterno ( e per giunta di gran lunga più farraginoso)», il quale comportava differenze sostanziali tra il grado di soddisfacimento degli ordinativi di lavorodegli operatori diversi da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli delle divisioni commerciali della detta società.

Lamenta chi impugna che il Tribunale, a fronte della domanda risarcitoria follow - on , incentrata sul provvedimento A 42 8, avrebbe riqualificatoillegittimamente la fattispecie di abuso accertato dall’AGCMfinendo così con lo statuire extra petita , conferendo rilievo a una fattispecie di illecito il cui elemento costitutivoera rappresentato esclusivamentedai KO illegittimi.

Col secondo motivo si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Ad avviso della ricorrente il Tribunale avrebbe mancato di pronunciarsi sulle argomentazioni da essa svolte quanto all’irrilevanza, ai fini del giudizio, della questione relativa alla illegittimitàdei KO opposti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Il terzo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 102 TFUE del TFUE , nonché della dir. 2014/104/UE attuata col d.lgs. n. 3 del 2017.

Si deduce che per il risarcimento dei danni da condotte abusive di posizione dominante poste in essere da impresa verticalmente integrata sull'intero mercato mediante discriminazione o compressione dei margini dei concorrenti, quali quelle di cui all'azione proposta, il giudice dovrebbe agevolare l'adempimento dell'onere della prova da parte dell'attoreavvalendosi di presunzioni e dando corso a una consulenza tecnica.

In particolare, la necessità di superare l ’ asimmetria informativa che premia l'impresa dominante«deve indurre a disporre il giudicante la consulenza tecnica d'ufficio nominando un consulente con la necessaria expertisein scienze economiche».

Col quarto motivo si lamental'omesso esame su un fatto decisivo della controversia.

Il mezzo, svolto in via subordinata, è incentrato sulla mancata motivazione, da parte del Tribunale,circa i 124 KO illegittimi opposti da [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati documentati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce cheil Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla nomina di un c.t.u. onde verificare la correttezza del dato.

3. ― Occorre premettere che la proposta impugnazione non può avere ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ma solo la sentenza di primo grado, secondo quanto dispone l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c..

Infatti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass. Sez.

U. 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. 5 giugno 2018, n. 14312): nel caso in esame la ricorrente non ha denunciato vizi siffatti.

4. ― Va nno poi esaminat e l e eccezion i di inamm issibilità del ricorso sollevateda [OSCURATO:PERSONA].

5. ― La controricorrente ha anzitutto dedotto essere passata in Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 giudicato la statuizione del giudice di primo circa il mancato adempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’onere di allegazione, non avendo la medesima censurato, con l’atto di gravame,la correlativa statuizione del Tribunale.

L’eccezione va disattesa.

Nell’atto di appello (il cui pertinente stralcio èstato riprodotto nel ricorso per cassazione)l’odierna ricorrente aveva dedotto che l’AGCM ebbe ad accertare che l'abuso di [OSCURATO:PERSONA] era consistito nella predisposizione di un processo di fornitura dei servizi all'ingrosso per i concorrenti che si era rivelato«oggettivamente discriminatorio rispetto a quello interno»; ha quindi richiamato una pronuncia del Tribunale di Roma in cui era stato affermato che ai fini dell'accertamento degli elementi della fattispecie risarcitoria, e in particolare della condotta illecita, non assumeva rilevanza il singolo KO, né vi era ragione di distinguere i rifiuti di attivazione leciti da quelli illeciti ; la società appellante aveva quindi lamentato che la sentenza appellata avesse operato «un'illegittima riqualificazione della fattispecie di abuso accertatadall’AGCM» e violato i principi di distribuzione dell'onere della prova rendendo impossibile, o comunque complessa , nell'e sperita azione follow-on,la possibilità di far valere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 102 TFUE.

Nel censurare la sentenza appellata con riguardo al tema della reale natura dell’illecito accertato dall’Autorità antritrust, [OSCURATO:PERSONA] ha aggredito, ponendolo in crisi, un punto cruciale dello svolgimento argomentativo del Tribunale, di talché la statuizione della sentenza di primo grado,basata sulla richiamata carenza di allegazione , non può dirsi passatain giudicato.

Lacarenza di allegazione quanto alla specificazione delle causali di rifiuto (erronee o ingiustificate)poggiava infatti sul rilievo per cui ai fini dell’accertamento del danno patito dalla società attrice era necessario distinguere i KO legittimi da quelli illegittimi in base alla Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 motivazione del rifiuto.

Assumendo che tale distinzione non aveva incidenza sulla responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], e richiamando, in tal senso, il provvedimento dell’AGCM, che ― come ricordato nella citazione di appello ― aveva dato atto della predisposizione, da parte della società in posizione dominante,di un procedimento di fornitura dei servizi che risultava discriminatorio per gli operatoritelefonici diversi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva nella sostanza dedotto che la carenza di allegazione valorizzata dal Giudice di prima istanza era priva di rilevanza nel giudizio.

Per ciò solo, la relativa statuizione deve considerarsi investita da impugnazionee non può dirsi quindi coperta da giudicato.

Non è tutto.

Quanto affermato dall’odierna ricorrente in sede di appello si fonda su di unpreciso presupposto: non aver la stessa istante basato la propria pretesa sul dato dell’illegittimità di singoli KO (dato preso in esame dal Tribunale), quanto, piuttosto, sull’accertamento dell’Autorità antitrust circa il comportamentodiscriminatorio attuato da Telecomin danno degli OLO .

Il richiamo , nella citazione di appello, di tale passaggio del provvedimento è infatti coerentecon l’intendimento di far valere in giudizio,ai fini risarcitori, quanto sul punto aveva avuto modo di riscontrare l’AGCM (tenuto anche conto che il provvedimento dell’Autorità integra «prova privilegiata» dell’illecito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C. formatasi nel periodo anteriore al recepimento, da parte del legislatore italiano, della dir. 104/2014/UE: per tutte cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18176 e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640 ) .

In tal senso, il tema dell’indebita riqualificazione della fattispecie di abuso, fatto valere col primo motivo del ricorso per cassazione , non presenta carattere di novità ma si raccorda, nei termini che si sono appena indicati,al thema decidendum del propostoappello.

6. ― [OSCURATO:PERSONA] ha poi eccepito che il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile per la mancata menzione, in esso, dei motivi di gravame della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata.

Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 La giurisprudenza evocata dalla controricorrente (Cass. 15 maggio 2014, n . 10722 e Cass. 3 dicembre 2020, n. 27703 ) effettivamente richiede che nel ricorso avverso la sentenza di primo gradoex art. 348-ter, terzo comma c.p.c. sia fatta menzione dei motivi di appello al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Deve però ritenersi che ove la decisionedi primo grado sia raccolta in una statuizione che è basata su di un’unica ratio decidendi, sia sufficiente dar conto, nel ricorso per cassazione,di aver impugnato detta ratio .

Tale indicazione, nell’ipotesi in esame,consente infatti di escludere che si sia formato il giudicato interno e la parte, attraverso di essa, assolve comunque all’onere di chiarire che la questione proposta in sede di legittimità era stata già devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c . ( su tale onere:Cass. 6 ottobre 2020, n. 21369 ; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2784).

Ora, si è visto che l a sentenza del Tribunale ha disatteso la domanda attrice per un’unica ragione: ildifetto di allegazione (avendo particolare all’individuazione deiKO riconducibili a una causale di rifiuto erronea o priva di giustificazione).

L’odierna istante ha trascritto, alle pagg. 28 e 29 del proprio ricorso per cassazione,il motivo di appello con cui , come si è detto , avevadenunciato che il Tribunale di Milano, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, ebbe ad operare « un'illegittima riqualificazione della fattispecie di abuso accertata dall’AGCM», attr ibu endo indebitamente rilievo alla natura lecita o illecita dei singoli KO.

Ne discende che il ricorso per cassazione non può considerarsi carente sotto il profilo che qui interessa.

7. ― La controricorrente ha pure eccepito la carenza di autosufficienza del primo motivo di ricorso.

Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 La deduzione è infondata.

Premesso che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso si fonda può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero (Cass. Sez.

U. 5 luglio 2013, n. 16887), il mezzo di censura in esame non denota le dette carenze.

8. ― Il primo motivo merita accoglimento .

9. ― [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che il Tribunale abbia individuato una fattispecie di abuso diversa da quella che era stata denunciata in giudizio, così pronunciando fuori dal thema decidendum, incentrato sull’illecitoaccertato nel procedimento A428 dell’AGCM.

10. ― Tale deduzione, come si è in precedenza esposto, non ha il carattere di novitàche gli attribuisce la controricorrente.

11. ― Erra, altresì, [OSCURATO:PERSONA], allorquando assume che la doglianza formulata non sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 112 c.p.c.,su cui si fonda il mezzo di censura in esame.

Infatti,si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la causa petendi dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass.6 aprile 2021, n. 9255; nel senso che potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitume della causa petendi, cfr. ad es.: Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass.11 aprile 2018,n. 9002).

12. ― Tanto premesso, n el caso in esame [OSCURATO:PERSONA] aveva Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 pacificamente introdotto un giudizio follow - on , basandosi sull’accertamento compiuto dall’AGCM nel richiamato procedimento A428 quanto all’abuso di posizione dominante posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]: accertamentoche, come ricordato nella sentenza impugnata, era stato confermato, in sede giurisdizionale amministrativa, dal TAR e dal Consiglio di Stato.

13. ― Il dato vale a definire i contorni dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Deve infatti ritenersi che ove, come nel caso in esame, l’attore evochi, a fondamento della propria pretesa, l’irretrattabile accertamento dell’Autorità antitrust, il fatto illecito oggetto di allegazione non potrà che coincidere con quello riconosciuto esistentedall’AGCM e dai giudici amministrativi avanti ai quali si sono svolte le eventuali, successive,fasi di impugnazione.

Nella vigenza della disciplina anteriore all’attuazione della dir. 104/2014/UE ildanneggiato potrà bensì allegare, in funzione probatoria, fatti diversi da quelli presi in considerazione dallanominata Autoritàai fini dell’accertamento dell’il l ecito , dal momento che, come insegnato da questa Corte, se è vero che la decisione antitrust e le pronunce dei Giudici amministrativi, che definitivamente confermano o riformano tale decisione, riveste un ruolo significativo nell'accertamento dell'intesa, della pratica concordata o dell'abuso di posizione dominante, nel giudizio in sede civile è sempre possibile offrire prove a sostegno di tale accertamento, che riguardino più direttamente la posizione del singolo danneggiato(Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, cit.): è escluso, invece, che il giudice della domanda risarcitoria possa raccordare quest’ultima a un illeci to diverso da quello accertato dall’AGCM , dal momento che nell’evenienza descritta il fatto costituivo della pretesa non può che coincidere, come si è detto, con quello oggetto dell’accertamento compiuto da lla nominata Autorità e dai G iudici amministrativi avanti ai quali sia stato in ipotesi impugnato il provvedimento antitrust.

14. ― L a statu i zione risarcitoria di cui era investito il Tribunale Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 dipendeva du nque dalla precisa individuazione dell’illecito anticoncorrenzialeoggetto di accertamento da parte dell’AGCM e dei giudici amministrativi.

In tale accertamentoil dato della consistenza numerica dei KO ingiustificati non gioca il ruolo che gli assegna la sentenza impugnata.

Infatti,l’illecito produttivo del danno di cui qui si discorre risulta essere funzione della condotta discriminatoria posta in atto da [OSCURATO:PERSONA] con l’adozione di procedure di attivazione che erano penalizzanti per l’odierna controricorrente.

Come è stato ribadito dal Consiglio di Stato, la condotta di ostacolo tenuta da Telecomè consistita nelle differenze strutturali della gestione dei due servizi di attivazione tra gli OLO e le sue divisioni commerciali, e rappresentata da più fattori : dalla intermediazione della divisione National W holesale Services nella gestione del servizio di attivazione dei soli operatori esterni; dalla previsione, nella fase iniziale di acquisizione delle richiestedegli OLO, di una operazione di verifica formale «con buona probabilità di interruzione sul nascere dell'iter in caso di mancata rispondenza alle regole di compilazione», mentre nell’ambito del processo interno le simmetriche attività di controllo erano affidate alle stesse divisioni commerciali che risolvevano attraverso i call center gli errori formali nella compilazione dell'ordine e potevanomodificare lo stesso nella fase di predisposizione; dalla circostanza per cui, nei casi di indisponibilità di rete, per gli OLO si attivavadirettamente il KO, mentre per le divisioni interne opera va la sospensione della pratica; dalmancato aggiornamento delle banche dati di [OSCURATO:PERSONA], evenienza, pure idonea a determinare un maggior numero di richieste che si concludevano negativamente con i KO; dalla circostanza per cui la sospensione del procedimento (operante per le sole divisioni interne di [OSCURATO:PERSONA]) si mantenevala priorità dell’ordinativo, mentre in presenza del KO era necessario presentare una nuova richiesta di attivazione (Cons.

St. 15 maggio 2015, n. 2479, cit., par. 9.2).

Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Appare evidente, in tale scenario, segnato da discriminazioni idonee a tradursi in una maggiore difficoltà di accesso all’infrastruttura da parte degli OLO e in una correlativaloro perdita d elle rispettive quote di mercato, le singole motivazioni dei KO siano priva di decisività: e tanto spiega come il Tribunale non potesse conferirerilievo al tema della carenza di un’allegazione attorea in tal senso.

E’ il caso di aggiungere che , d’altro canto, l’odierna ricorrente aveva modellato le proprie difese sull’illecito oggetto di accertamento amministrativo e giurisdizionale, in piena coerenza con la connotazione follow-ondell’azione proposta.

L’esame della citazione in primo grado, reso in questa sede possibile da lla natura processuale del vizio denunciato, consente infatti di affermare che [OSCURATO:PERSONA] non intese far questionedella distinzione tra KO legittimi o illegittimi, ma lamentare , piuttosto, la condotta discriminatoria adottata da [OSCURATO:PERSONA] neiprocessi di fornitura dei servizi all'ingrosso (in particolare, pagg. 14ss.; 33 s.).

Si trae conferma, così, che l’attrice non volle distinguere i KO in base alle motivazioni del rifiuto, giacché il danno era riconducibile all’adozione di procedure di attivazione discriminatorie nei confronti degli OLO; i KO entravano in gioco qualerisultato della condotta illecita, non quale fatto costitutivo della stessa: e infatti si legge, semprenella citazione attorea,che l’ AGCM aveva provato le discriminazioni operate da [OSCURATO:SOCIETA] mediante i KO, tra gli operatori concorrenti e la propria divisione commerciale, confrontando i valori medi percentuali di KO per ciascun servizio (pag. 20).

15. ― In conclusione, il Tribunale non avrebbe dovuto pretendere che [OSCURATO:PERSONA] desse conto dei KO erronei o privi di giustificazione: avrebbe dovuto invece verificare sela condotta discriminatoria sopra richiamata, generando rifiuti di attivazione che in assenza dell’abuso non si sarebbero prodotti, avesseprocurato all’attrice un danno risarcibile.

16. ― Il secondo motivo è assorbito .

17. ― Con tale mezzo di censura l a ricorrente fa , oltretutto, Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 questione del mancato apprezzamento di proprie argomentazioni: ma l'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802),o di questioni e argomentazioni (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397).

18. ― Anche i restanti motivi restano assorbiti.

19. ― Il terzo investe il tema dell’onere della prova, che , pur lambito dalla sentenza impugnata, andrà esaminato in sede di rinvio, in quanto il detto profilo è posposto, nell’ordine logico, alla questione relativa all’allegazione,di cui ci si è occupati in questa sede.

Il quarto è stato svolto in via subordinata.

20. ― In accoglimento del primo motivo, la sentenza del Tribunale di Milanoè dunque cassata, dovendosi ritenere viziata da violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la pronuncia del giudice del merito che, in un giudizio antitrust follow-on, sostituisca la causa petendiposta alla base della domanda risarcitoria,rappresentata, nel caso in esame, dall’adozione, da parte dell’impresa in posizione dominante, di procedure discriminatorie in pregiudizio dell’impresa,e coincidentecon l’illecito concorrenziale accertato dall’AGCM e dai giudici amministrativi avanti ai quali si sono svolte le successive fasi di impugnazione,con un fatto illecito diverso .

21. ― Il rinvio ex art. 384, comma 4, c.p.c. alla Corte di appello di Milano, determinato dal vizio di ultrapetizione del Tribunale,assume carattere meramente restitutorio e non impone pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, di ungiudice diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sul gravame(Cass. 19 febbraio Sez.

I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 2021, n. 4570).

Detta Corte provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23509 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019,depositata in data 18 dicembre 2019, e dell’ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bise 348-ter c.p.c . della Corte di appello di Milano n. 1880/2021, depositata il 7 giugno 2021. Udita la relazione svolta all’udienza del 30 ottobre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Nardecchia; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., operatore abilitato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico sul territorio nazionale, successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha citato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. domandando la condanna di quest ’ultima al risarcimento dei danni,in misura non inferiore ad euro 1. 896.305,08 : danni conseguenti alle condotte illecite anticoncorrenziali poste in essere dalla convenuta, secondo quanto accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ― AGCM ― con provvedimento n. 24339 del 9 maggio 2013, reso in esito al procedimento A428 . L e condotte integranti l’illecito antritrust lamentato erano incidenti sull’attività di [OSCURATO:PERSONA], la quale si avvaleva anche delle infrastrutture di rete di [OSCURATO:PERSONA] raggiungere i clienti finali (cosiddetto «ultimo miglio») per la fornitura di telefonia vocale, trasmissione dei dati e accesso ad internet ai clienti finali: venivano quindi in questione gli obblighi di non discriminazione che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare verso gli operatoriconcorrenti ― gli OLO ( other licence operator ) ― in relazione all'infrastruttura di accesso ai clienti finali e in relazione all'accesso ai servizi all'ingrosso di trasporto dei dati a banda larga verso i clienti stessi: obbligo che comprendeva anche l'applicazione,ai concorrenti sopra indicati, di condizioni di fornitura non deteriori rispetto a quelle da essa praticatealle proprie divisioni commerciali. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2019, ha respinto le domande proposte ritenendo che l'attrice non avesse assolto all'onere di individuare i KO (rifiuti di attivazione)che assumeva riconducibili a una causale di rifiuto erronea o priva di giustificazione. Ha rilevato, in particolare, il Tribunale che «sia in relazione alla clientela che si assume persa, sia anche in relazione alla compressione dei margini connessa alla diversa Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 strutturazione dei procedimenti interni ed esterni posti in esseredalla società convenuta nei processi in esame,la necessità di procedere alla definizione di un'entità concreta di illegittimeappostazioni di KO agli ordinativi di lavoro trasmessi da En t er s.r.l. non [poteva] essere totalmente pretermessa così come vorrebbe l'impostazione difensiva adottata dalla società attrice». 2. ― La sentenza in questione è stata gravata di appello da [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazioneexartt. 348-bise 348 - ter c.p.c . con ordinanza del 7 giugno 2021. 3. ― Ricorre per la c assazione di tale pronuncia la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ; l'impugnazione consta di quattro motivi e ad essa resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].p.a.. L’impugnazione, dapprincipio avviata alla trattazione camerale, è stata successivamente destinata alla pubblica udienza. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Deve premettersi essere inammissibile la produzione ex art.372 c.p.c., da parte di [OSCURATO:PERSONA], del documentoproveniente dall’AGCM denominato «risposta richiesta di assistenza in relazione al giudizio iscritto al n. R.G. 26599/2020». Il documento, infatti, non riguarda la nullità della sentenza impugnata (quella derivante dai vizi propri della sentenzae, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento: per tutte, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29221),né l’ammissibilità del ricorso (e cioè laproponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo: cfr. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934) e tantomeno il maturare di un giudicato (ipotesi, quest’ultima, in presenza della quale la giurisprudenza di questa Corte pure ammette la produzione documentale: così, ad esempio, Cass. 20 febbraio 2020, n. 4415,dalla Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 cui massima si evince chiaramente che la produzione non può mai riguardare documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa). 2. ― Il primo motivo di ricorso oppone la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume la ricorrente che l'abuso accertatodall’AGCM non consisterebbe affatto dell'accertata illiceità dei KO opposti agli operatori, bensì in un’assai più complessa e articolata pratica discriminatoria con effetti escludenti a danno dei concorrentidi [OSCURATO:PERSONA].Emergerebbe, pertanto, l'assoluta irrilevanza rivestita dal dato rappresentato dai detti KO , tanto ai fini della configurabilità e dell'accertamento dell'abuso operatodall’Autorità garante, quanto ai fini della quantificazione del danno ad esso eziologicamente connesso: si deduce, in sintesi, che l’unico illecito accertato consistevain «un abuso sistemico posto in essere attraverso una molteplicità di condotte aventi contenuto discriminatorio ed effetti escludenti per i concorrenti», il quale era connotato dall’«aver [OSCURATO:PERSONA] ap prestato un processo di deliveryinterno diverso rispetto a quello c.d. esterno ( e per giunta di gran lunga più farraginoso)», il quale comportava differenze sostanziali tra il grado di soddisfacimento degli ordinativi di lavorodegli operatori diversi da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli delle divisioni commerciali della detta società. Lamenta chi impugna che il Tribunale, a fronte della domanda risarcitoria follow - on , incentrata sul provvedimento A 42 8, avrebbe riqualificatoillegittimamente la fattispecie di abuso accertato dall’AGCMfinendo così con lo statuire extra petita , conferendo rilievo a una fattispecie di illecito il cui elemento costitutivoera rappresentato esclusivamentedai KO illegittimi. Col secondo motivo si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente il Tribunale avrebbe mancato di pronunciarsi sulle argomentazioni da essa svolte quanto all’irrilevanza, ai fini del giudizio, della questione relativa alla illegittimitàdei KO opposti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Il terzo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 102 TFUE del TFUE , nonché della dir. 2014/104/UE attuata col d.lgs. n. 3 del 2017. Si deduce che per il risarcimento dei danni da condotte abusive di posizione dominante poste in essere da impresa verticalmente integrata sull'intero mercato mediante discriminazione o compressione dei margini dei concorrenti, quali quelle di cui all'azione proposta, il giudice dovrebbe agevolare l'adempimento dell'onere della prova da parte dell'attoreavvalendosi di presunzioni e dando corso a una consulenza tecnica. In particolare, la necessità di superare l ’ asimmetria informativa che premia l'impresa dominante«deve indurre a disporre il giudicante la consulenza tecnica d'ufficio nominando un consulente con la necessaria expertisein scienze economiche». Col quarto motivo si lamental'omesso esame su un fatto decisivo della controversia. Il mezzo, svolto in via subordinata, è incentrato sulla mancata motivazione, da parte del Tribunale,circa i 124 KO illegittimi opposti da [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati documentati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce cheil Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla nomina di un c.t.u. onde verificare la correttezza del dato. 3. ― Occorre premettere che la proposta impugnazione non può avere ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ma solo la sentenza di primo grado, secondo quanto dispone l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.. Infatti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass. Sez. U. 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. 5 giugno 2018, n. 14312): nel caso in esame la ricorrente non ha denunciato vizi siffatti. 4. ― Va nno poi esaminat e l e eccezion i di inamm issibilità del ricorso sollevateda [OSCURATO:PERSONA]. 5. ― La controricorrente ha anzitutto dedotto essere passata in Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 giudicato la statuizione del giudice di primo circa il mancato adempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’onere di allegazione, non avendo la medesima censurato, con l’atto di gravame,la correlativa statuizione del Tribunale. L’eccezione va disattesa. Nell’atto di appello (il cui pertinente stralcio èstato riprodotto nel ricorso per cassazione)l’odierna ricorrente aveva dedotto che l’AGCM ebbe ad accertare che l'abuso di [OSCURATO:PERSONA] era consistito nella predisposizione di un processo di fornitura dei servizi all'ingrosso per i concorrenti che si era rivelato«oggettivamente discriminatorio rispetto a quello interno»; ha quindi richiamato una pronuncia del Tribunale di Roma in cui era stato affermato che ai fini dell'accertamento degli elementi della fattispecie risarcitoria, e in particolare della condotta illecita, non assumeva rilevanza il singolo KO, né vi era ragione di distinguere i rifiuti di attivazione leciti da quelli illeciti ; la società appellante aveva quindi lamentato che la sentenza appellata avesse operato «un'illegittima riqualificazione della fattispecie di abuso accertatadall’AGCM» e violato i principi di distribuzione dell'onere della prova rendendo impossibile, o comunque complessa , nell'e sperita azione follow-on,la possibilità di far valere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 102 TFUE. Nel censurare la sentenza appellata con riguardo al tema della reale natura dell’illecito accertato dall’Autorità antritrust, [OSCURATO:PERSONA] ha aggredito, ponendolo in crisi, un punto cruciale dello svolgimento argomentativo del Tribunale, di talché la statuizione della sentenza di primo grado,basata sulla richiamata carenza di allegazione , non può dirsi passatain giudicato. Lacarenza di allegazione quanto alla specificazione delle causali di rifiuto (erronee o ingiustificate)poggiava infatti sul rilievo per cui ai fini dell’accertamento del danno patito dalla società attrice era necessario distinguere i KO legittimi da quelli illegittimi in base alla Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 motivazione del rifiuto. Assumendo che tale distinzione non aveva incidenza sulla responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], e richiamando, in tal senso, il provvedimento dell’AGCM, che ― come ricordato nella citazione di appello ― aveva dato atto della predisposizione, da parte della società in posizione dominante,di un procedimento di fornitura dei servizi che risultava discriminatorio per gli operatoritelefonici diversi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva nella sostanza dedotto che la carenza di allegazione valorizzata dal Giudice di prima istanza era priva di rilevanza nel giudizio. Per ciò solo, la relativa statuizione deve considerarsi investita da impugnazionee non può dirsi quindi coperta da giudicato. Non è tutto. Quanto affermato dall’odierna ricorrente in sede di appello si fonda su di unpreciso presupposto: non aver la stessa istante basato la propria pretesa sul dato dell’illegittimità di singoli KO (dato preso in esame dal Tribunale), quanto, piuttosto, sull’accertamento dell’Autorità antitrust circa il comportamentodiscriminatorio attuato da Telecomin danno degli OLO . Il richiamo , nella citazione di appello, di tale passaggio del provvedimento è infatti coerentecon l’intendimento di far valere in giudizio,ai fini risarcitori, quanto sul punto aveva avuto modo di riscontrare l’AGCM (tenuto anche conto che il provvedimento dell’Autorità integra «prova privilegiata» dell’illecito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C. formatasi nel periodo anteriore al recepimento, da parte del legislatore italiano, della dir. 104/2014/UE: per tutte cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18176 e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640 ) . In tal senso, il tema dell’indebita riqualificazione della fattispecie di abuso, fatto valere col primo motivo del ricorso per cassazione , non presenta carattere di novità ma si raccorda, nei termini che si sono appena indicati,al thema decidendum del propostoappello. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] ha poi eccepito che il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile per la mancata menzione, in esso, dei motivi di gravame della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata. Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 La giurisprudenza evocata dalla controricorrente (Cass. 15 maggio 2014, n . 10722 e Cass. 3 dicembre 2020, n. 27703 ) effettivamente richiede che nel ricorso avverso la sentenza di primo gradoex art. 348-ter, terzo comma c.p.c. sia fatta menzione dei motivi di appello al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame. Deve però ritenersi che ove la decisionedi primo grado sia raccolta in una statuizione che è basata su di un’unica ratio decidendi, sia sufficiente dar conto, nel ricorso per cassazione,di aver impugnato detta ratio . Tale indicazione, nell’ipotesi in esame,consente infatti di escludere che si sia formato il giudicato interno e la parte, attraverso di essa, assolve comunque all’onere di chiarire che la questione proposta in sede di legittimità era stata già devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c . ( su tale onere:Cass. 6 ottobre 2020, n. 21369 ; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2784). Ora, si è visto che l a sentenza del Tribunale ha disatteso la domanda attrice per un’unica ragione: ildifetto di allegazione (avendo particolare all’individuazione deiKO riconducibili a una causale di rifiuto erronea o priva di giustificazione). L’odierna istante ha trascritto, alle pagg. 28 e 29 del proprio ricorso per cassazione,il motivo di appello con cui , come si è detto , avevadenunciato che il Tribunale di Milano, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, ebbe ad operare « un'illegittima riqualificazione della fattispecie di abuso accertata dall’AGCM», attr ibu endo indebitamente rilievo alla natura lecita o illecita dei singoli KO. Ne discende che il ricorso per cassazione non può considerarsi carente sotto il profilo che qui interessa. 7. ― La controricorrente ha pure eccepito la carenza di autosufficienza del primo motivo di ricorso. Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 La deduzione è infondata. Premesso che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso si fonda può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887), il mezzo di censura in esame non denota le dette carenze. 8. ― Il primo motivo merita accoglimento . 9. ― [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che il Tribunale abbia individuato una fattispecie di abuso diversa da quella che era stata denunciata in giudizio, così pronunciando fuori dal thema decidendum, incentrato sull’illecitoaccertato nel procedimento A428 dell’AGCM. 10. ― Tale deduzione, come si è in precedenza esposto, non ha il carattere di novitàche gli attribuisce la controricorrente. 11. ― Erra, altresì, [OSCURATO:PERSONA], allorquando assume che la doglianza formulata non sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 112 c.p.c.,su cui si fonda il mezzo di censura in esame. Infatti,si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la causa petendi dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass.6 aprile 2021, n. 9255; nel senso che potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitume della causa petendi, cfr. ad es.: Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass.11 aprile 2018,n. 9002). 12. ― Tanto premesso, n el caso in esame [OSCURATO:PERSONA] aveva Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 pacificamente introdotto un giudizio follow - on , basandosi sull’accertamento compiuto dall’AGCM nel richiamato procedimento A428 quanto all’abuso di posizione dominante posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]: accertamentoche, come ricordato nella sentenza impugnata, era stato confermato, in sede giurisdizionale amministrativa, dal TAR e dal Consiglio di Stato. 13. ― Il dato vale a definire i contorni dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Deve infatti ritenersi che ove, come nel caso in esame, l’attore evochi, a fondamento della propria pretesa, l’irretrattabile accertamento dell’Autorità antitrust, il fatto illecito oggetto di allegazione non potrà che coincidere con quello riconosciuto esistentedall’AGCM e dai giudici amministrativi avanti ai quali si sono svolte le eventuali, successive,fasi di impugnazione. Nella vigenza della disciplina anteriore all’attuazione della dir. 104/2014/UE ildanneggiato potrà bensì allegare, in funzione probatoria, fatti diversi da quelli presi in considerazione dallanominata Autoritàai fini dell’accertamento dell’il l ecito , dal momento che, come insegnato da questa Corte, se è vero che la decisione antitrust e le pronunce dei Giudici amministrativi, che definitivamente confermano o riformano tale decisione, riveste un ruolo significativo nell'accertamento dell'intesa, della pratica concordata o dell'abuso di posizione dominante, nel giudizio in sede civile è sempre possibile offrire prove a sostegno di tale accertamento, che riguardino più direttamente la posizione del singolo danneggiato(Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, cit.): è escluso, invece, che il giudice della domanda risarcitoria possa raccordare quest’ultima a un illeci to diverso da quello accertato dall’AGCM , dal momento che nell’evenienza descritta il fatto costituivo della pretesa non può che coincidere, come si è detto, con quello oggetto dell’accertamento compiuto da lla nominata Autorità e dai G iudici amministrativi avanti ai quali sia stato in ipotesi impugnato il provvedimento antitrust. 14. ― L a statu i zione risarcitoria di cui era investito il Tribunale Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 dipendeva du nque dalla precisa individuazione dell’illecito anticoncorrenzialeoggetto di accertamento da parte dell’AGCM e dei giudici amministrativi. In tale accertamentoil dato della consistenza numerica dei KO ingiustificati non gioca il ruolo che gli assegna la sentenza impugnata. Infatti,l’illecito produttivo del danno di cui qui si discorre risulta essere funzione della condotta discriminatoria posta in atto da [OSCURATO:PERSONA] con l’adozione di procedure di attivazione che erano penalizzanti per l’odierna controricorrente. Come è stato ribadito dal Consiglio di Stato, la condotta di ostacolo tenuta da Telecomè consistita nelle differenze strutturali della gestione dei due servizi di attivazione tra gli OLO e le sue divisioni commerciali, e rappresentata da più fattori : dalla intermediazione della divisione National W holesale Services nella gestione del servizio di attivazione dei soli operatori esterni; dalla previsione, nella fase iniziale di acquisizione delle richiestedegli OLO, di una operazione di verifica formale «con buona probabilità di interruzione sul nascere dell'iter in caso di mancata rispondenza alle regole di compilazione», mentre nell’ambito del processo interno le simmetriche attività di controllo erano affidate alle stesse divisioni commerciali che risolvevano attraverso i call center gli errori formali nella compilazione dell'ordine e potevanomodificare lo stesso nella fase di predisposizione; dalla circostanza per cui, nei casi di indisponibilità di rete, per gli OLO si attivavadirettamente il KO, mentre per le divisioni interne opera va la sospensione della pratica; dalmancato aggiornamento delle banche dati di [OSCURATO:PERSONA], evenienza, pure idonea a determinare un maggior numero di richieste che si concludevano negativamente con i KO; dalla circostanza per cui la sospensione del procedimento (operante per le sole divisioni interne di [OSCURATO:PERSONA]) si mantenevala priorità dell’ordinativo, mentre in presenza del KO era necessario presentare una nuova richiesta di attivazione (Cons. St. 15 maggio 2015, n. 2479, cit., par. 9.2). Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 Appare evidente, in tale scenario, segnato da discriminazioni idonee a tradursi in una maggiore difficoltà di accesso all’infrastruttura da parte degli OLO e in una correlativaloro perdita d elle rispettive quote di mercato, le singole motivazioni dei KO siano priva di decisività: e tanto spiega come il Tribunale non potesse conferirerilievo al tema della carenza di un’allegazione attorea in tal senso. E’ il caso di aggiungere che , d’altro canto, l’odierna ricorrente aveva modellato le proprie difese sull’illecito oggetto di accertamento amministrativo e giurisdizionale, in piena coerenza con la connotazione follow-ondell’azione proposta. L’esame della citazione in primo grado, reso in questa sede possibile da lla natura processuale del vizio denunciato, consente infatti di affermare che [OSCURATO:PERSONA] non intese far questionedella distinzione tra KO legittimi o illegittimi, ma lamentare , piuttosto, la condotta discriminatoria adottata da [OSCURATO:PERSONA] neiprocessi di fornitura dei servizi all'ingrosso (in particolare, pagg. 14ss.; 33 s.). Si trae conferma, così, che l’attrice non volle distinguere i KO in base alle motivazioni del rifiuto, giacché il danno era riconducibile all’adozione di procedure di attivazione discriminatorie nei confronti degli OLO; i KO entravano in gioco qualerisultato della condotta illecita, non quale fatto costitutivo della stessa: e infatti si legge, semprenella citazione attorea,che l’ AGCM aveva provato le discriminazioni operate da [OSCURATO:SOCIETA] mediante i KO, tra gli operatori concorrenti e la propria divisione commerciale, confrontando i valori medi percentuali di KO per ciascun servizio (pag. 20). 15. ― In conclusione, il Tribunale non avrebbe dovuto pretendere che [OSCURATO:PERSONA] desse conto dei KO erronei o privi di giustificazione: avrebbe dovuto invece verificare sela condotta discriminatoria sopra richiamata, generando rifiuti di attivazione che in assenza dell’abuso non si sarebbero prodotti, avesseprocurato all’attrice un danno risarcibile. 16. ― Il secondo motivo è assorbito . 17. ― Con tale mezzo di censura l a ricorrente fa , oltretutto, Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 questione del mancato apprezzamento di proprie argomentazioni: ma l'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802),o di questioni e argomentazioni (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397). 18. ― Anche i restanti motivi restano assorbiti. 19. ― Il terzo investe il tema dell’onere della prova, che , pur lambito dalla sentenza impugnata, andrà esaminato in sede di rinvio, in quanto il detto profilo è posposto, nell’ordine logico, alla questione relativa all’allegazione,di cui ci si è occupati in questa sede. Il quarto è stato svolto in via subordinata. 20. ― In accoglimento del primo motivo, la sentenza del Tribunale di Milanoè dunque cassata, dovendosi ritenere viziata da violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la pronuncia del giudice del merito che, in un giudizio antitrust follow-on, sostituisca la causa petendiposta alla base della domanda risarcitoria,rappresentata, nel caso in esame, dall’adozione, da parte dell’impresa in posizione dominante, di procedure discriminatorie in pregiudizio dell’impresa,e coincidentecon l’illecito concorrenziale accertato dall’AGCM e dai giudici amministrativi avanti ai quali si sono svolte le successive fasi di impugnazione,con un fatto illecito diverso . 21. ― Il rinvio ex art. 384, comma 4, c.p.c. alla Corte di appello di Milano, determinato dal vizio di ultrapetizione del Tribunale,assume carattere meramente restitutorio e non impone pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, di ungiudice diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sul gravame(Cass. 19 febbraio Sez. I–RG 23509/2021 udienza pubblica30.10.2024 2021, n. 4570). Detta Corte provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte acco
Sentenza Cassazione n. 01593/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris